Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 31633 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 31633 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19668/2024 R.G. proposto da :
COGNOME RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, con domicilio digitale come per legge
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco in carica rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, con domicilio digitale come per legge
– controricorrente –
avverso la SENTENZA del CONSIGLIO di STATO n. 6560/2024 depositata il 22/07/2024.
Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 11/11/2025, dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO, il quale chiede alle Sezioni Unite di dichiarare inammissibile il ricorso.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnò dinanzi al TAR della Campania l’ordinanza di sgombero del Comune di Somma Vesuviana del 22/12/2023 e di una serie di altri atti presupposti, quali la deliberazione della giunta municipale del detto Comune e il verbale di sopralluogo, con la quale le era stato ingiunto di sgomberare l’immobile sito in Somma Vesuviana alla INDIRIZZO.
Il Comune di Somma Vesuviana si costituì in giudizio e contestò la domanda.
Il TAR, con sentenza n. 731 del 24-29/01/2024, dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione.
Il Comune RAGIONE_SOCIALE Somma Vesuviana impugnava la sentenza del TAR dinanzi al Consiglio di Stato.
La COGNOME si costituiva in giudizio e resisteva all’impugnazione, chiedendo che in via preliminare ne fosse dichiarata l’inammissibilità.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 650 del 22/07/2024 accoglieva l’impugnazione del Comune in ordine alla giurisdizione e rimetteva la causa al TAR.
Avverso la sentenza del Consiglio di Stato ricorre per cassazione, con tre motivi, NOME COGNOME.
Resiste il Comune di Somma Vesuviana con controricorso.
Il AVV_NOTAIO generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Il Comune di Somma Vesuviana ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I motivi di ricorso sono i seguenti.
I° motivo: nullità della sentenza e (o) del procedimento per la violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 64, comma 2, c.p.a. e 112 c.p.c., in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunziato, e 134, comma secondo, n. 4, c.p.c. in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c.
La sentenza è censurata per avere ritenuto non contestata da parte della RAGIONE_SOCIALE COGNOME la circostanza che l’immobile dalla stessa occupato rientrasse nel patrimonio indisponibile, ai sensi dell’art. 826 c.c., mentre, viceversa era il Comune che, come rilevato dal TAR, non aveva contestato la circostanza che l’immobile fosse occupato da decenni dalla RAGIONE_SOCIALE e prima di lei dai suoi familiari, cosicché non poteva più essere messa in discussione la natura oramai privata del bene immobile.
II° motivo: nullità della sentenza e (o) del procedimento per la violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 64, comma 2, c.p.a. e 115 e 116 c.p.c., comma secondo, c.p.c., anche con riferimento all’art. 2697 c.c., in relazione alla censura di cui al n. 4 dell’art. 360 c.p.c.
Il motivo contesta la decisione del Consiglio di Stato per avere questo ritenuto che il bene occupato dalla COGNOME fosse stato destinato a finalità di interesse pubblico e, pertanto, la situazione soggettiva della COGNOME era di interesse legittimo e non di diritto soggettivo, senza considerare che l’immobile era occupato dalla famiglia della COGNOME sin da prima che il Comune di Somma Vesuviana lo acquistasse, con conseguente radicarsi di situazione di diritto soggettivo.
I primi due motivi di ricorso possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi, poiché vertenti sull’applicazione di norme processuali e sostanziali con riferimento al radicarsi della non contestazione circa la natura privata del bene immobile occupato dalla RAGIONE_SOCIALE da parte del Comune di Somma Vesuviana.
Le censure proposte nei detti due motivi non attengono in alcun modo alla violazione della giurisdizione, per eccesso o per difetto (Sez. U n. 7926 del 20/03/2019), poiché esulano dalla violazione dell’art. 111, comma ottavo, della Costituzione, in quanto relative all’interpretazione della legge sostanziale e processuale e non ai limiti della giurisdizione del giudice amministrativo per eccesso o per difetto.
La difesa della COGNOME neppure tenta di sussumere nel rifiuto di giurisdizione le violazioni di legge sostanziale e processuale dedotte nei motivi primo e secondo, ma in ogni caso deve in questa sede ribadirsi che (Sez U n. 32773 del 19/12/2018) la negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata, determinata dalla, dedotta, erronea interpretazione delle norme sostanziali o processuali nazionali, o dei principi del diritto europeo, da parte del giudice amministrativo non concreta eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione così da giustificare il ricorso previsto dall’art. 111, comma 8, Costituzione, atteso che l’interpretazione delle norme di diritto costituisce il proprium della funzione giurisdizionale e non può integrare, di per sé sola, la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che invece si verifica nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione. Nella specie i primi due motivi del ricorso, congiuntamente scrutinati, non prospettano alcuna violazione in astratto dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo.
III° motivo: nullità della sentenza e (o) del procedimento per la violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 103, comma primo, Cost. e 7 c.p.a., in relazione alla censura ipotizzata al n. 4 dell’art. 360 c.p.c.
Il motivo si incentra sull’asserito avvenuto trasferimento di proprietà del bene immobile, in forza della perfezionatasi
usucapione, cosicché la controversia esula dalla giurisdizione del G.A. per appartenere a quella dell’RAGIONE_SOCIALE. poiché, nel caso in cui la P.A. emetta ordinanza di rilascio di un immobile sul presupposto della sua demanialità, a dispetto della sua appartenenza al patrimonio comunale disponibile, e il privato occupante proponga opposizione chiedendo l’accertamento del proprio diritto sul bene, la relativa controversia spetta alla cognizione del Giudice Ordinario in quanto non investe i vizi dell’atto amministra tivo, ma si esaurisce nell’indagine sulla validità del rapporto riguardante il bene patrimoniale ed è quindi rivolta alla tutela di diritti soggettivi.
Il terzo motivo del ricorso in quanto rivolto a contestare la decisione anche in punto di giurisdizione è, alla stregua della giurisprudenza di queste Sezioni Unite (essendo inapplicabile, ratione temporis , il nuovo testo dell’art. 37 c.p.c., come modificato dal D.Lgs. n. 149/22), inammissibile in quanto è principio consolidato quello per cui la parte che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasta soccombente nel merito non è legittimata ad impugnare la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da essa prescelto, in quanto non soccombente su tale autonomo capo della decisione (si vedano sul punto, quale espressione di una giurisprudenza consolidata: Sez. U. n. 21260 del 20/10/2016, n. 22439 del 2018, n. 33685 del 2018, n. 31754 del 2019, n. 25042 del 2021).
Il detto tale principio è ritenuto applicabile anche al caso in cui la parte non sia rimasta soccombente sul merito, come nella fattispecie in esame, in cui il Consiglio di Stato ha annullato la declinatoria di giurisdizione resa dal Tribunale amministrativo regionale, dinanzi al quale la causa è stata già, peraltro, riassunta (Sez. U n. 1600 del 19/01/2022).
La ricorrente è quindi vittoriosa sul capo relativo alla giurisdizione, e ciò fa venir meno il suo interesse a proporre il ricorso in oggetto.
Il ricorso è, stante la manifesta inammissibilità di tutti i motivi che lo compongono, inammissibile, conformemente alle conclusioni rassegnate dal AVV_NOTAIO generale.
Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e, in considerazione dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo.
La decisione di inammissibilità del ricorso comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte a Sezioni Unite dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 11 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME