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Difetto di giurisdizione: il caso del trasporto a San Marino

Una società di trasporti ha citato in giudizio un cliente con sede a San Marino presso un tribunale italiano per fatture non pagate. Il cliente ha eccepito un difetto di giurisdizione. La Corte di Cassazione ha dato ragione al cliente, stabilendo che per i contratti di servizi con parti extra-UE, la giurisdizione spetta al giudice del luogo in cui viene eseguita la prestazione principale (in questo caso, San Marino), applicando i regolamenti UE tramite un “rinvio dinamico” e annullando le decisioni precedenti.

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Pubblicato il 15 settembre 2025 in Diritto Commerciale, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Difetto di giurisdizione: la Cassazione chiarisce le regole per i contratti con San Marino

In un mondo globalizzato, le controversie commerciali transfrontaliere sono all’ordine del giorno. Ma cosa succede quando una delle parti ha sede fuori dall’Unione Europea, come nella Repubblica di San Marino? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un punto cruciale: il difetto di giurisdizione del giudice italiano. La decisione analizza come determinare la competenza in un contratto di trasporto tra un’azienda italiana e una sammarinese, segnando un’importante evoluzione interpretativa.

I fatti di causa: un trasporto delicato e un pagamento contestato

Una società italiana specializzata in trasporti a temperatura controllata veniva incaricata da un’azienda con sede nella Repubblica di San Marino di effettuare un servizio molto delicato: il ritiro di campioni di sangue da cordone ombelicale da vari ospedali italiani e la loro consegna, entro 48 ore, presso il laboratorio della committente a San Marino. A seguito del mancato pagamento di circa 140 servizi, la società di trasporti otteneva un decreto ingiuntivo da un tribunale italiano.

L’azienda sammarinese si opponeva al decreto, sollevando due questioni principali:
1. Il difetto di giurisdizione del giudice italiano, sostenendo che la competenza spettasse ai tribunali di San Marino.
2. Nel merito, la compensazione del debito con un proprio credito per penali contrattuali dovute a ritardi in alcune delle consegne.

La questione del difetto di giurisdizione nei primi gradi di giudizio

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello respingevano l’eccezione sul difetto di giurisdizione. I giudici di merito si basavano su un’interpretazione tradizionale della legge italiana di diritto internazionale privato (L. 218/1995). Secondo questa visione, la legge rinviava ai criteri della Convenzione di Bruxelles del 1968 in modo “fisso”, cioè senza tenere conto delle normative europee successive. Di conseguenza, la giurisdizione veniva attribuita all’Italia, in quanto luogo dove doveva essere eseguita l’obbligazione di pagamento.

Il ricorso in Cassazione e l’evoluzione interpretativa

L’azienda sammarinese non si arrendeva e portava il caso dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando l’errata applicazione delle norme sulla giurisdizione. Il punto centrale del ricorso era che i giudici avrebbero dovuto applicare un criterio più moderno, basato non sulla vecchia Convenzione di Bruxelles, ma sui più recenti Regolamenti UE (n. 44/2001 e n. 1215/2012), che individuano la giurisdizione nel luogo di esecuzione della prestazione caratteristica del contratto (in questo caso, la consegna a San Marino).

le motivazioni

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ribaltando completamente le decisioni precedenti. La Suprema Corte ha sposato l’orientamento interpretativo più recente e ormai consolidato del cosiddetto “rinvio mobile o dinamico”. Questo principio stabilisce che il richiamo della legge italiana alla Convenzione di Bruxelles del 1968 deve intendersi come un richiamo a tutto il sistema normativo che l’ha sostituita nel tempo, inclusi i Regolamenti UE.

In base a tale interpretazione, per le controversie in materia contrattuale, il criterio per determinare la giurisdizione non è più il luogo del pagamento, ma il luogo dove la prestazione principale del contratto è stata o doveva essere eseguita. Nel caso di un contratto di trasporto, la prestazione caratteristica è la consegna delle merci (i campioni biologici) nel luogo di destinazione.

Poiché il contratto prevedeva che la consegna avvenisse presso il laboratorio in Repubblica di San Marino, è lì che si è perfezionata la prestazione. Di conseguenza, la giurisdizione non appartiene al giudice italiano, ma a quello sammarinese. La Corte ha quindi dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, cassato la sentenza d’appello senza rinvio e revocato il decreto ingiuntivo originario.

le conclusioni

Questa ordinanza rappresenta un punto fermo per le imprese italiane che operano con partner commerciali in Stati extra-UE, come San Marino. La decisione chiarisce che, per i contratti di servizio, la competenza a decidere eventuali controversie spetta ai giudici del Paese in cui il servizio viene materialmente reso. Questo principio, derivato dall’applicazione estensiva dei regolamenti europei, offre maggiore certezza giuridica e impone alle aziende un’attenta valutazione del foro competente già in fase di stesura del contratto. La sentenza annulla di fatto il decreto ingiuntivo, costringendo la società di trasporti, se intende ancora perseguire il proprio credito, a iniziare una nuova causa davanti ai tribunali di San Marino.

Quale tribunale ha giurisdizione in una controversia su un contratto di servizi tra un’azienda italiana e una di San Marino?
Secondo la Corte di Cassazione, la giurisdizione spetta al giudice del luogo in cui la prestazione caratteristica del servizio è stata o doveva essere eseguita. Se un servizio di trasporto termina a San Marino, la giurisdizione è dei tribunali sammarinesi.

Cosa significa “rinvio mobile o dinamico” nell’interpretazione della legge?
Significa che quando una legge nazionale (come la L. 218/1995) richiama una convenzione internazionale (come quella di Bruxelles del 1968), tale richiamo si estende automaticamente alle normative successive che hanno sostituito o aggiornato quella convenzione, come i Regolamenti UE n. 44/2001 e n. 1215/2012.

Cosa succede a un decreto ingiuntivo se il giudice che lo ha emesso non aveva la giurisdizione per farlo?
Se viene accertato in via definitiva il difetto di giurisdizione del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, quest’ultimo viene revocato e perde ogni efficacia. La causa deve essere eventualmente riproposta davanti al giudice competente.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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