Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3691 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3691 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 13/02/2025
Oggetto: Trasporto -Cose -Responsabilità vettore -Inadempimento – Opposizione a d.i. -Giurisdizione -Prescrizione ex art. 2951 c.c. -Applicabilità -Sussistenza -Difetto di giurisdizione.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27319/2021 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME come da procura in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in ROMA, INDIRIZZO (pec: EMAIL;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e
C.C. 8.01.2025
r.g.n. 27319/2021
Pres. L. COGNOME
Est. I. Ambrosi difesa dall’Avv. NOME COGNOME giusta procura speciale in calce al controricorso, con domicilio ex lege in Roma, Cancelleria della Corte di cassazione (pec: EMAIL;
-controricorrente – avverso la sentenza della CORTE di APPELLO di NAPOLI n. 2986/2021, pubblicata il 28 luglio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 gennaio 2025 dalla Consigliera, dr.ssa NOME COGNOME
Fatti di causa
1. RAGIONE_SOCIALE con decreto ingiuntivo n°9/2010 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata ingiunse a RAGIONE_SOCIALE il pagamento del l’importo di Euro 36.530,070, oltre interessi di mora e spese di lite quale corrispettivo di circa 140 servizi di autotrasporto resi nel corso dei mesi di dicembre 2008, gennaio e febbraio 2009 ed aventi ad oggetto il ritiro dei campioni di sangue da cordone ombelicale presso vari ospedali italiani e successivo trasporto (ad una temperatura controllata + 2°/+ 8°) e consegna degli stessi, entro le 48 ore successive dalla nascita, presso il Laboratorio della RAGIONE_SOCIALE sito nella Repubblica di San Marino.
RAGIONE_SOCIALE propose opposizione dinanzi il Tribunale di Torre Annunziata avverso detto decreto ingiuntivo, eccependo sia il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello sanmarinese, e nel merito, la compensazione del credito azionato in via monitoria con un suo credito di Euro 34.400,00 vantato a titolo di penali contrattuali da corrispondere per ritardi della PHSE nell’esecuzione di 16 dei 140 trasporto eseguiti.
Il Tribunale con sentenza non definitiva n. 212/2012 rigettò l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano e con sentenza definitiva n. 456/2016 rigettò l’opposizione di RAGIONE_SOCIALE con condanna alle spese del grado.
C.C. 8.01.2025
r.g.n. 27319/2021
Pres. L. COGNOME
Est. I. COGNOME
Avverso entrambe le sentenze di prime cure RAGIONE_SOCIALE propose appello dinanzi la Corte d’appello di Napoli che con la sentenza qui impugnata rigettò il gravame, con conferma delle statuizioni di primo grado.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1. c.p.c..
La parte ricorrente e quella controricorrente hanno depositato distinte e rispettive memorie.
Ragioni della decisione
1. La ricorrente lamenta con il primo motivo di ricorso ‘ Erroneità della sentenza ai sensi dell’art. 360 n. 1 c.p.c., per motivi attinenti alla giurisdizione; violazione e/o falsa applicazione, anche ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. , del principio secondo cui la giurisdizione, riguardo ad una controversia tra un soggetto comunitario ed un soggetto extra-comunitario in materia di contratto di trasporto, deve essere determinata in applicazione del criterio del luogo di esecuzione della prestazione di consegna della merce tr asportata ai sensi dell’art. 5, n. 1 lett. b) del Regolamento (CE) n. 44/2001 (oggi art. 7, comma 1 n. 1 del Regolamento (UE) n. 1215/2012); violazione e/o falsa applicazione del principio secondo cui, ai fini della determinazione della giurisdizione, l’ob bligazione dedotta in giudizio deve essere individuata in base al tipo contrattuale (e non alla domanda formulata dall’attore)’ . In particolare, la ricorrente censura come superata la teoria interpretativa del ‘rinvio c.d. fisso’ – richiamata dalla sentenza impugnata -a mente della quale, anche dopo l’entrata in vigore del Regolamento Bruxelles I, il richiamo alla Convenzione di Bruxelles del 1968 sarebbe riferito solo a quest’ultima Convenzione, posto che il rinvio operato dall’art. 3, comma 2 Legge 218/1995 , atterrebbe unicamente ad essa, non estendendosi alla regolamentazione unionale (nn. 44/2001 e 1215/2012).
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Pres. L. COGNOME
Est. I. COGNOME
Contesta quindi che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte partenopea, la giurisdizione avrebbe dovuto essere verificata riguardo a controversie in materia contrattuale alla stregua dei criteri dettati dall’art. 5 n. 1 lett. b ) del Reg. UE n. 44/2001 ovvero ai sensi dell’art. 7 n. 1 lett. b) del Reg. UE n. 1215/2012, che prescrivono che la giurisdizione spetti al giudice del luogo di esecuzione dell’ ‘ obbligazione dedotta in giudizio ‘ , salvo diversa convenzione, nel luogo ove i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, in caso di compravendita, ovvero in caso di prestazione di servizi, nel luogo in cui predetti servizi sono stati o avrebbero dovuto o essere eseguiti in base al contratto stesso. Pertanto, nella fattispecie in esame, il luogo avrebbe dovuto essere individuato nella sede del laboratorio dove le cose oggetto del contratto di trasporto dovevano essere consegnate (presso la Repubblica di San Marino ove si trova il laboratorio di RAGIONE_SOCIALE).
Con il secondo motivo di ricorso, denuncia la ‘ Violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., inerente al carattere autonomo della clausola penale rispetto all’obbligazione principale e violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 del c.p.c., nella parte in cui la sentenza ha riconosciuto ha ritenuto applicabile alla clausola penale il termine di prescrizione cui all’art. 2951 c.c.’. Osserva inoltre che ‘ La sentenza è inoltre meritevole di essere cassata nella parte in cui ha confermato l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione del diritto alla penale, ritenendo così assorbiti gli altri motivi di impugnazione dedotti dalla Ricorrente a sostengo dell’eccezione di compensazione. Il Collegio ha infatti ritenuto applicabile alla fattispecie il termine annuale di prescrizione dettato in materia di contratto di trasporto ex art. 2951 c.c., riconoscendo alla clausola penale natura di patto accessorio rispetto al contratto .’.
Il primo motivo di ricorso è fondato nei limiti e in ragione delle seguenti considerazioni.
La questione giuridica sottesa alla censura in esame attiene al tema della giurisdizione del Giudice italiano nelle controversie in cui la parte
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Est. I. COGNOME convenuta in giudizio non sia domiciliata in uno Stato membro dell’Unione Europea.
3.1. La Corte partenopea nella sentenza impugnata ha ritenuto che nella fattispecie in esame venisse in rilievo l’art. 3 della l. 31/05/1995 n.218, di diritto internazionale privato, che prevede come i giudici italiani debbano servirsi di determinati criteri stabiliti nella Convenzione di Bruxelles del 27/09/1968 per verificare la propria giurisdizione nei confronti di convenuti domiciliati in uno Stato non contraente della convenzione, ancorché i criteri in questione siano stati previsti, nella Convenzione, per operare esclusivamente nei confronti di persone stabilite in uno Stato contraente.
A conferma di tale interpretazione ha richiamato l’orientamento di questa Corte (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 22239 del 21/10/2009) e ha ritenuto applicabile al caso di specie l ‘art. 5 , lettere c) ed a), della Convenzione di Bruxelles del 1968, affermando che la giurisdizione è quella italiana in quanto il luogo di consegna dei cordoni ombelicali non era situato in uno Stato membro (la Repubblica di San Marino) ed in Italia invece andava eseguita l’obbligazione di pagamento dedotta in giudizio.
3.2. Il Collegio osserva che la questione di giurisdizione che viene in considerazione nel presente giudizio, è già stata affrontata dalle Sezioni Unite di questa Corte in diversi precedenti (da ultimo, Cass. Sez.U, 12/04/2024 n. 9971; Cass. Sez. U 25/06/2021, n. 18299; Cass. Sez.U 10/11/2021, n. 33002 e n. 33003; Cass. Sez.U 24/11/2021 n. 36371), sicché corretta è stata l’assegnazione alla sezione semplice, ai sensi dell’art. 374, comma 1, secondo periodo, c.p.c.
Va evidenziato che, in proposito, questa Corte ha mutato orientamento rispetto a quello precedentemente adottato, richiamato dalla sentenza impugnata.
3.2.1. Ebbene, la questione di giurisdizione relativa alla controversia in cui una società straniera – non appartenente a uno Stato dell’Unione europea – sia stata convenuta in giudizio da una società italiana, analoga a
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Est. I. COGNOME quella che viene in rilievo nel presente caso, è stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza interlocutoria Cass. Sez. 1, 5/04/2023 n. 26495.
Le Sezioni Unite hanno sciolto la questione, osservando che sulla natura del rinvio operato dall’art. 3, co. 2, della l. n. 218/1995 si fronteggiavano due opzioni interpretative:
la prima, più tradizionale, secondo cui il rinvio sarebbe ‘ fisso ‘ (da ultimo: Cass. Sez.U, 12/06/2019 n. 15748 e Cass. Sez.U, 21/10/2009 n. 22239), senza estensione al regolamento CE n. 44/2001, non potendosene ritenere la definitiva sostituzione (e pertanto l’implicita abrogazione) ad opera del sopravvenuto regolamento, continuando la convenzione ad operare relativamente ai rapporti con soggetti non domiciliati in uno degli Stati dell’Unione europea;
la seconda, più recente, secondo cui il rinvio sarebbe ‘ mobile o dinamico ‘ , comportando (Cass. Sez. U 25/06/2021, n. 18299; Cass. Sez.U 10/11/2021, n. 33002 e n. 33003; Cass. Sez.U 24/11/2021 n. 36371) -allorché il convenuto non sia domiciliato in uno Stato dell’Unione europea -la sussistenza, quando si tratti di una delle materie già comprese nell’ambito di applicazione della convenzione di Bruxelles del 1968, della giurisdizione italiana in base ai criteri stabiliti dal Regolamento n. 44 del 2001, sostitutivo della Convenzione, a sua volta, sostituito dal successivo Regolamento n. 1215 del 2012.
Le Sezioni Unite hanno aderito (Cass. Sez. U, n. 9971/2024 cit.) all’opzione ermeneutica più recente, ormai in via di progressivo consolidamento, secondo cui, anche alla luce dei chiarimenti interpretativi offerti dalla Corte di Giustizia UE (in particolare: sentenza 3/09/2020, RAGIONE_SOCIALE , C-186/19; sentenza 29/07/2019, Tibor-Trans , C-451/18), la giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti stranieri, ai sensi dell’art. 3, co. 2, della l. n. 218/1995, allorché il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell’Unione europea, quando si tratti di una delle materie già
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Pres. L. COGNOME
Est. I. COGNOME comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, sussiste in base ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione.
Quindi , qualora il contratto abbia ad oggetto, nell’ambito della materia contrattuale, una compravendita di beni o una prestazione di servizi, deve essere adottato, ai fini dell’individuazione del giudice cui è devoluta la giurisdizione, in assenza di apposita convenzione stipulata dalle parti, il criterio, stabilito per la materia contrattuale, del ‘ luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto ,’ ovvero ‘ col luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto ‘ ai sensi dell’art. 7, lett. a) e b), primo trattino, del Regolamento (UE) n. 1215/2012, sostitutivo dell’art. 5, lett. a) e b), primo trattino, del Regolamento (CE) n. 44 del 2001.
3.3. Nel caso di specie, alla luce dell’interpretazione formulata dalle richiamate pronunce sia della Corte di Giustizia UE che delle Sezioni Unite di questa Corte, risulta applicabile ratione temporis (essendo stato il presente giudizio introdotto con atto di citazione del 19/04/2010)l’art. 5, lett. a) e b) del Regolamento CE n. 44 del 2001, a norma del quale: ‘ la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio sia stata o debba essere eseguita’ e per tale da intendere, ‘salvo diversa convenzione’ ( … ) ‘ nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto ‘ ovvero ‘ nel caso di prestazioni di servizi , il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto ‘.
Sicché, dovendo il ritiro dei campioni di sangue da cordone ombelicale essere compiuto presso vari ospedali italiani e dovendo gli stessi essere successivamente trasportati (ad una temperatura controllata + 2°/+ 8°) e
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Est. I. COGNOME consegnati per la crioconservazione nella Repubblica di San Marino, entro le 48 ore successive dopo la nascita, presso il Laboratorio della odierna ricorrente, deve ritenersi che la giurisdizione appartenga all’autorità giudiziaria sammarinese e non a quella italiana.
Una volta accertato il difetto di giurisdizione del giudice nazionale si determina anche una improseguibilità del giudizio di merito, poiché, essendo radicalmente mancante la potestas iudicandi del giudice adito, quest’ultimo pur avendo avuto, e perciò esercitato, il potere di emettere il richiesto provvedimento monitorio, dal momento in cui è stato eccepito il proprio difetto di giurisdizione non ha più il potere di decidere della controversia, se non limitatamente alla declaratoria di nullità del decreto precedentemente rilasciato (v. Cass. S.U. n. 22433/2018). Di conseguenza, la dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice che ha emanato il decreto monitorio, da parte di questa Corte, non può limitarsi alla pronuncia di una decisione soltanto sulla giurisdizione, ma essa comporta anche la caducazione del decreto ingiuntivo emesso dal giudice privo di giurisdizione.
Dall’accoglimento del primo motivo di ricorso discende l’assorbimento del secondo.
Il ricorso va accolto in relazione al primo motivo, con assorbimento del secondo. La sentenza impugnata va cassata senza rinvio. Va altresì dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore del giudice sanmarinese nonché revocato il decreto ingiuntivo opposto.
Stante il perplesso indirizzo interpretativo all’epoca dell’ introduzione del giudizio e il mutamento di indirizzo giurisprudenziale sopravvenuto può essere altresì dichiarata la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Per questi motivi
La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata senza rinvio ex art. 382 u.co. c.p.c., dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano, essendo competente
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Pres. L. COGNOME
Est. I. COGNOME l’autorità giurisdizionale della Repubblica di San Marino e revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile l’ 8