Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25049 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25049 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, alla INDIRIZZO.
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME, Prof. NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv. NOME COGNOME e prof. NOME COGNOME, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 3354/2022 pubblicata il 25.10.2022, non notificata.
Oggetto:
Difetto di Giurisdizione
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.6.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. ─ La vicenda processuale nasce da un incidente stradale occorso in Laos ad un gruppo di turisti italiani nell’ambito di un viaggio organizzato da RAGIONE_SOCIALE, tour operator italiano, il quale, a fronte delle singole cause risarcitorie proposte nei suoi confronti dai turisti che lamentavano di aver patito danni, agiva con altrettante separate azioni di garanzia, in Italia, presso il foro delle cause principali, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE Società RAGIONE_SOCIALE UE, sedente in Hong Kong, incaricata in Laos della prestazione di servizi turistici a favore del tour operator italiano. Nel caso specifico l’azione risarcitoria era stata intrapresa da COGNOME NOME davanti al tribunale di Busto Arsizio nel procedimento Rg.
n. 4262-18.
RAGIONE_SOCIALE instaurava conseguentemente davanti alla medesima AG separato procedimento n. 6788-18 RG., nel quale conveniva in giudizio RAGIONE_SOCIALE, per sentir condannare quest’ultima a tenerla indenne dalle eventuali conseguenze risarcitorie del giudizio promosso da COGNOME NOME nei suoi confronti. I due procedimenti venivano riuniti. In sede di precisazione delle conclusioni COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE davano atto della stipula di un accordo transattivo, e domandavano dunque dichiararsi cessata la materia del contendere limitatamente alla controversia tra esse pendente.
2. ─ Il Tribunale di Busto Arsizio pronunciava sentenza n. 1336/2021 in data 20/9/2021 con la quale, in relazione alla domanda svolta da COGNOME NOME nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, dichiarava cessata la materia del contendere, a spese compensate; in relazione alla domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE confronti di RAGIONE_SOCIALE dichiarava il difetto di giurisdizione.
3.Avverso la sentenza l’attuale ricorrente ha proposto gravame dinanzi alla Corte di Appello di Milano.
Con la sentenza qui impugnata la Corte adita ha rigettato il gravame.
4 . ─ RAGIONE_SOCIALE, ha presentato ricorso per cassazione con tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso.
5. ─ Le parti hanno presentato atto di rinunzia ex art. 390 c.p.c. al ricorso con adesione dell’altra parte ai sensi dell’art. 391, ultimo comma, c.p.c. istando per la compensazione delle spese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente deduce:
-Con il primo motivo: v iolazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 218/1995 nonche ‘ dell’art. 4 della convenzione di Bruxelles e dell’art. 6 del Regolamento UE 1215/2012 sulla giurisdizione internazionale in materia di turismo di cui al d.lgs n. 79/2011 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c .
-Con il secondo motivo: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6, comma 2, della Convenzione di Bruxelles del 1968 e/o dell’art. 8, comma 1, n.2, del Regolamento UE 1215/2012 e dell’art. 12 delle preleggi in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 1, c.p.c., in via subordinata al mancato accoglimento del primo motivo di ricorso.
– Con il terzo motivo: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 25 e 111 Cost. in relazione all’art. 360 , comma 1, c.p.c., in via subordinata al mancato accoglimento del primo e secondo motivo.
-Il ricorso, per effetto della rinuncia accettata, va dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese, ex art. 391, quarto comma, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il ricorso r.g. n. 7605/2022. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione