Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27060 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso N. 13533/2022 R.G. proposto da:
COGNOME , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa da ll’avv. NOME COGNOME come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
contro
COGNOME , domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale EMAIL
– controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria e subservicer di RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale EMAIL
– controricorrente –
e contro
RAGIONE_SOCIALE PROVINCIA DI TERAMO s.p.a., RAGIONE_SOCIALE, AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE, BANCA INTESA SAN PAOLO s.p.a., DI NOME COGNOME
intimati –
avverso la sentenza n. 1009/2021 del Tribunale di Teramo, depositata il 18.11.2021;
udita la relazione della causa svolta nell ‘ adunanza camerale del 12.6.2024 dal Consigliere relatore dr. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 617 c.p.c. del 6.8.2012, NOME COGNOME – debitrice esecutata nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al N. 64/2000 R.G.E. dinanzi al Tribunale di Teramo -propose opposizione avverso il decreto di trasferimento del 30.7.2012, con cui il bene di cui al lotto n. 3 era stato trasferito ad NOME COGNOME deducendo il tardivo versamento del prezzo e la mancata pronuncia della decadenza dall’aggiudicazione. Negata dal g iudice dell’esecuzione la sospensione ed introdotto il giudizio di merito (in cui si costituì NOME COGNOME ed intervenne la RAGIONE_SOCIALE quale successore a titolo
universale della Kreos s.p.a., a sua volta cessionaria della Banca Tercas s.p.a., mentre restarono contumaci tutti gli altri creditori intervenuti), il Tribunale di Teramo dichiarò inammissibile l’opposizione perché tardivamente proposta, non avendo la Gambacorta opposto i vari provvedimenti di proroga del termine concessi dal g.e., da ultimo in data 17.7.2012; ciò in quanto l’opposizione era ‘ tesa a far valere un vizio riflesso, senza che stato previamente impugnato l’atto presupposto ‘.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base di un unico articolato motivo, cui resistono con distinti controricorsi NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, ultima cessionaria del credito già di Banca Tercas s.p.a. Tutte le suddette parti hanno depositato memoria. I restanti intimati non hanno svolto difese. Il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza entro sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 -Con l’unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 585, 586 e 587 c.p.c., nonché degli artt. 157, comma 1, e 158 c.p.c., nella parte in cui il Tribunale ha erroneamente ritenuto la intempestività dell’opposizione avverso il decreto di trasferimento, per non aver essa ricorrente dapprima impugnato i provvedimenti di proroga concessi dal g.e. Si sostiene che, stante la natura perentoria del termine ex art. 585 c.p.c., dunque non prorogabile (neppure potendo assimilarsi l’istit uto della proroga a quello della rimessione in termini), ne discende che tutti i provvedimenti di proroga in discorso sono affetti da nullità insanabile ed insuscettibili di una qualche stabilizzazione in assenza di
N. 13533/22 R.G.
opposizione, sicché era (ed è) ben possibile proporre l’opposizione direttamente avverso il decreto di trasferimento, quale atto conclusivo della fase liquidatoria. Rileva comunque la ricorrente che, in ogni caso, l ‘aggiudicataria COGNOME aveva avanzato l’ultima istanza di proroga in data 17.7.2012, ed in pari data il g.e. aveva conseguentemente provveduto; pertanto, detto provvedimento aveva carattere assorbente rispetto a tutti gli altri; ma lo stesso non era stato comunicato ad essa esecutata, sicché del tutto correttamente era stato opposto il solo decreto di trasferimento; aggiunge la ricorrente che, in ogni caso, l’opposizione che occupa era stata proposta in data 6.8.2012, dunque era da considerare tempestiva non solo con riguardo al decreto di trasferimento, ma anche al provvedimento del g.e. del 17.7.2012 (ossia, entro i venti giorni dalla sua adozione).
2.1 -Il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis .
Il Tribunale teramano ha nella sostanza dichiarato l’inammissibilità della opposizione perché la COGNOME aveva solo opposto il decreto di trasferimento, ma non anche i precedenti provvedimenti di proroga del g.e., in particolare non coltivando le precedenti ‘istanze oppositive’ (così in ricorso) avverso i provvedimenti del 20.6.2012 e del 4.7.2012.
Nel far ciò, ha richiamato la nota Cass. n. 32136/2019, secondo cui ‘ In tema di espropriazione immobiliare, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione che, su richiesta dell’aggiudicatario, abbia prorogato il termine per il versamento del prezzo decorre dall’adozione del provvedimento stesso ovvero dal rigetto dell’istanza
per la sua revoca e non dall’emissione del decreto di trasferimento, in quanto non può essere invocata la nullità dell’atto susseguente se non è stato fatto valere il vizio dell’atto presupposto, salvo che l’opponente abbia incolpevolmente ignorato l’esistenza di quest’ultimo ‘.
2.2 Ora, premesso che la tesi principale della ricorrente è chiaramente non sostenibile, laddove si pretende che il provvedimento di ‘ proroga ‘ del g.e., in quanto affetto da nullità esiziale, non debba essere opposto, vero essendo invece il contrario (v. la pronuncia appena citata), l’esposizione del ricorso che occupa è estremamente laconica, giacché priva di informazioni rilevanti sullo svolgimento del processo esecutivo in danno della Gambacorta e su quanto qui di specifico interesse.
Infatti, evidenziato che altro è la richiesta di proroga di versamento del saldo del prezzo (non concedibile dal g.e., stante la perentorietà del termine ex art. 585 c.p.c.; per tutte, si veda ancora la già citata Cass. n. 32136/2019), altro è invece la rimessione in termini per intervenuta decadenza incolpevole (come pure mostra di ben intendere la ricorrente, p. 10 del ricorso), difetta nel ricorso stesso l’adeguata esposizione delle ragioni a sostegno sia delle varie ‘istanze di proroga’ della Berro nell e date del 23.5.2012, del 14.6.2012, del 28.6.2012 e del 17.7.2012, sia dei correlativi provvedimenti del g.e. del 30.5.2012, del 14.6.2012, del 28.6.2012 e del 17.7.2012: dal ricorso, cioè, non è possibile discernere se detti provvedimenti abbiano integrato concessione di proroghe in senso proprio, o piuttosto di rimessione in termini rispetto ad una o più decadenze già maturate, benché incolpevolmente.
Né, del resto, dal ricorso in esame risulta che la COGNOME abbia mai comunque specificamente e tempestivamente contestato le ragioni a sostegno dei citati provvedimenti del g.e. (sia che essi integrino vera e propria proroga, oppure rimessione in termini), come pure evidenziato dalla controricorrente RAGIONE_SOCIALE (v. controricorso, penultima pagina). Ciò tanto più che, almeno alla data del 6.8.2012, data dell’opposizione avverso il d ecreto di trasferimento, la COGNOME era a conoscenza, almeno, dell’ultimo d ecreto del g.e. (del 17.7.2012), tanto da allegarlo al ricorso (sul punto, v. in particolare la memoria della COGNOME); tutto ciò, senza che neppure la ricorrente abbia ritenuto di dover precisare, nel ricorso che occupa, se con l’opposizione stessa abbia comunque mosso specifiche censure, anche ed almeno, al detto decreto del 17.7.2012.
3.2 Ora, è appena il caso di precisare che il giudizio di cassazione è un giudizio impugnatorio a critica vincolata, in cui il ricorrente deve rivolgersi alla Corte individuando uno o più specifici vizi di legittimità – che, in tesi, affliggono la decisione impugnata scegliendoli dal novero di quelli elencati dall’art. 360, comma 1, e nel rispetto, tra l’altro, dei requisiti di contenuto -forma di cui agli artt. 365 e 366 c.p.c.
In proposito, nel richiamare al riguardo, per brevità, la motivazione di Cass. n. 15445/2023, che il Collegio condivide, può osservarsi che ancora assai di recente, con riguardo al testo previgente della citata disposizione processuale (che è qui applicabile), è stato anche affermato che ‘ Il disposto dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. – secondo cui il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti di causa – non risponde ad un’esigenza di mero formalismo , bensì a consentire alla S.C. di conoscere
dall’atto, senza attingerli aliunde, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti; per soddisfare tale requisito occorre che il ricorso per cassazione contenga, in modo chiaro e sintetico, l’indicazione delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello e, infine, del tenore della sentenza impugnata ‘ (Cass. n. 1352/2024).
3.3 Così inquadrate le più significative pronunce sul tema in discorso – anche al lume della più recente giurisprudenza sovranazionale (Corte EDU, sentenza 28.10.2021, Succi c. Italia ), nella lettura datane da questa stessa Corte (Cass., Sez. Un., n. 8950/2022; e cfr. pure Cass. n. 12481/2022) – ritiene la Corte che la ricorrente sia evidentemente incorsa in una inadeguata esposizione tale da rendere il ricorso inservibile al suo scopo di introdurre validamente il giudizio di legittimità, giacché le manchevolezze prima evidenziate rendono di fatto impossibile la comprensione delle censure, quantomeno al fine di vagliarne, già sul piano astratto, la decisività . Da qui, dunque, l’inammissibilità del ricorso stesso.
4.1 -In definitiva, il ricorso è inammissibile. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti delle controricorrenti. Nulla va disposto in relazione agli altri intimati, che non hanno svolto difese.
In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P. Q. M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle controricorrenti, che liquida per ciascuna in € 4.500,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione, il giorno