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Difetti estetici: la garanzia decennale non opera

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 23440/2025, chiarisce che i difetti estetici di un immobile, come il deterioramento di un rivestimento esterno, non costituiscono ‘gravi difetti’ ai sensi dell’art. 1669 c.c. se non compromettono la funzionalità o la stabilità dell’edificio. Di conseguenza, la garanzia decennale del costruttore non è applicabile e non si può ricorrere automaticamente alla responsabilità generale per fatto illecito (art. 2043 c.c.) per vizi minori se non sussistono i presupposti autonomi.

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Pubblicato il 8 settembre 2025 in Diritto Civile, Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile

Difetti estetici: quando la Garanzia Decennale non si Applica

L’acquisto di un immobile è un passo importante, ma cosa succede se dopo poco tempo emergono dei vizi? La legge tutela l’acquirente, ma è fondamentale capire quale tipo di tutela invocare. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fatto luce sulla differenza tra gravi difetti costruttivi e difetti estetici, chiarendo quando non è possibile avvalersi della potente garanzia decennale del costruttore prevista dall’art. 1669 del codice civile. Questa pronuncia offre spunti cruciali per acquirenti e costruttori sulla corretta qualificazione dei vizi immobiliari.

I fatti di causa

Un acquirente citava in giudizio la società costruttrice da cui aveva acquistato un appartamento con autorimessa, lamentando la presenza di gravi vizi, tra cui il deterioramento del rivestimento in pietra di un muro esterno. Dopo un accertamento tecnico preventivo che confermava i problemi, l’acquirente chiedeva un cospicuo risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali (stress e disagio psicofisico).

Il Tribunale di primo grado accoglieva la domanda, ma la Corte d’Appello la riformava parzialmente. Pur confermando la responsabilità della società per diversi vizi, i giudici di secondo grado escludevano il risarcimento per alcune fatture non provate e per il danno non patrimoniale. Crucialmente, però, qualificavano lo sgretolamento del rivestimento esterno come ‘grave difetto’ ai sensi dell’art. 1669 c.c., condannando la società al risarcimento.

La società costruttrice, non soddisfatta, ricorreva in Cassazione, sostenendo, tra le altre cose, che un difetto meramente estetico non potesse rientrare nella nozione di ‘grave difetto’.

La decisione della Corte di Cassazione sui difetti estetici

La Suprema Corte ha accolto due dei motivi di ricorso della società, cassando la sentenza d’appello e rinviando la causa a un nuovo esame. I giudici di legittimità hanno stabilito due principi fondamentali che ridefiniscono l’ambito di applicazione della garanzia decennale.

Le motivazioni

La Corte ha articolato il suo ragionamento su due pilastri principali, che meritano un’analisi approfondita.

La distinzione tra gravi difetti (art. 1669 c.c.) e vizi minori

Il cuore della decisione risiede nella corretta interpretazione di ‘grave difetto’. La Cassazione, richiamando un importante precedente delle Sezioni Unite (sentenza n. 7756/2017), ha ribadito che per rientrare nell’ambito dell’art. 1669 c.c., un vizio, anche se riguarda elementi secondari o accessori come i rivestimenti, deve essere tale da compromettere la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene.

Nel caso specifico, è stato accertato che il deterioramento del rivestimento in pietra era un problema puramente estetico. Non causava infiltrazioni, non incideva sulla stabilità dell’edificio né sulla sua salubrità. Di conseguenza, pur essendo un difetto, non pregiudicava l’uso dell’immobile secondo la sua destinazione. Pertanto, la Corte ha concluso che un tale vizio non può essere qualificato come ‘grave’ ai sensi dell’art. 1669 c.c., ma rientra piuttosto nella disciplina generale della garanzia per vizi (art. 1667 c.c.), che prevede termini di prescrizione e decadenza molto più brevi.

Il rapporto tra garanzia speciale (art. 1669) e responsabilità generale (art. 2043)

Il secondo punto cruciale affrontato dalla Corte riguarda la relazione tra la norma speciale sulla responsabilità del costruttore (art. 1669 c.c.) e la norma generale sulla responsabilità per fatto illecito (art. 2043 c.c.). La Corte d’Appello aveva ritenuto che i vizi non rientranti nell’art. 1669 c.c. potessero essere comunque risarciti in base all’art. 2043 c.c.

La Cassazione ha corretto questa impostazione. Ha chiarito che l’art. 1669 c.c. è una lex specialis rispetto all’art. 2043 c.c. Questo significa che l’azione generale di cui all’art. 2043 c.c. può essere esercitata solo quando, fin dall’origine, non sussistono i presupposti per l’applicazione della norma speciale. Ad esempio, quando il difetto non è grave, o l’immobile non è destinato a lunga durata. Non si può, invece, ‘ripiegare’ sull’art. 2043 c.c. come alternativa quando l’azione speciale (art. 1669) è fallita per motivi procedurali o perché il vizio non rientra nella sua definizione. La Corte d’Appello, quindi, ha errato nel sostituirsi alla parte e applicare d’ufficio una diversa base giuridica per la responsabilità.

Le conclusioni

Questa ordinanza della Cassazione ha importanti implicazioni pratiche:

1. Per gli acquirenti: È essenziale qualificare correttamente la natura dei vizi fin dall’inizio. Un difetto puramente estetico, che non compromette la funzionalità dell’immobile, difficilmente potrà beneficiare della garanzia decennale. È necessario agire tempestivamente rispettando i termini più brevi previsti per i vizi non gravi.
2. Per i costruttori: La decisione delimita in modo più netto i confini della responsabilità aggravata decennale, escludendo i vizi che non intaccano la sostanza e l’utilizzo del bene. Questo non significa assenza di responsabilità, ma che essa andrà valutata secondo le regole ordinarie sulla garanzia, con oneri probatori e termini differenti.

In definitiva, la Corte ha riaffermato che la garanzia decennale è uno strumento di tutela eccezionale, riservato a problemi strutturali o funzionali seri, e non a qualunque imperfezione dell’opera, inclusi i difetti estetici.

Un difetto puramente estetico, come il deterioramento del rivestimento esterno, rientra nella garanzia decennale del costruttore (art. 1669 c.c.)?
No. Secondo la Corte, un difetto rientra nella garanzia decennale solo se compromette la funzionalità globale e la normale utilizzazione del bene. Un vizio meramente estetico, che non incide su stabilità, salubrità o funzionalità, non è considerato ‘grave difetto’ ai sensi dell’art. 1669 c.c.

Se la garanzia per gravi difetti non è applicabile, si può chiedere un risarcimento per responsabilità generica (art. 2043 c.c.)?
Generalmente no, non come ripiego. La Corte ha chiarito che l’art. 1669 c.c. è una norma speciale che prevale su quella generale dell’art. 2043 c.c. Si può ricorrere all’azione generale solo se fin dall’inizio mancano i presupposti per quella speciale (es. l’immobile non è destinato a lunga durata), non perché l’azione speciale è stata respinta o è prescritta.

L’accettazione dell’immobile al momento del rogito o la firma di verbali di consegna escludono la possibilità di denunciare i gravi difetti in un secondo momento?
No. La Corte ha stabilito che la sottoscrizione di tali atti non può essere interpretata come una rinuncia alla garanzia per gravi difetti, la cui previsione normativa ha carattere inderogabile a tutela dell’acquirente e della pubblica incolumità.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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