Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 35130 Anno 2023
Civile Ord. Sez. U Num. 35130 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/12/2023
sul ricorso 4399/2023 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da sé medesimo;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimato – avverso la delibera del RAGIONE_SOCIALE, del 09/01/2023.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Osserva
La Commissione RAGIONE_SOCIALE in materia di difese d’ufficio e patrocinio a spese RAGIONE_SOCIALEo Stato, con delibera del 28/12/2022, depositata il 9/1/2023, rigettò la domanda d’iscrizione
nell’RAGIONE_SOCIALE unico RAGIONE_SOCIALE degli avvocati disponibili ad assumere le difese d’ufficio presentata dall’AVV_NOTAIO.
La delibera prese atto del parere negativo espresso dal RAGIONE_SOCIALE, con il quale si era affermato che il richiedente non possedeva alcuno (nel senso di neppure uno) dei requisiti previsti dal d. lgs. n. 6, 30/1/2015 e dal regolamento difese d’ufficio del RAGIONE_SOCIALE.
AVV_NOTAIO ricorre avverso la deliberazione di cui sopra sulla base di sei motivi, il quale ha notificato l’atto al RAGIONE_SOCIALE, che non ha svolto difese.
Preliminarmente va rilevato che l’avvocato che intenda impugnare con ricorso per cassazione la decisione del RAGIONE_SOCIALE può sottoscrivere personalmente il ricorso e partecipare alla discussione orale avanti la Corte, pur non essendo iscritto nell’apposito albo dei patrocinanti dinanzi le giurisdizioni superiori (purché, ovviamente, non sia stato sospeso, con pronuncia esecutiva, dall’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione), in base all’art. 56, terzo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, secondo cui possono proporre ricorso avverso le decisioni del RAGIONE_SOCIALE – oltre al pubblico ministero – “gli interessati”, nonché agli artt. 66, terzo comma – che abilita a sottoscrivere il ricorso il “ricorrente”, – e 67, terzo comma secondo cui l’interessato è ammesso ad esporre le sue difese personalmente o per mezzo di avvocato iscritto nell’albo speciale -, del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, i quali hanno carattere derogatorio rispetto al disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 365 cod. proc. civ. (S.U. n. 6765, 05/05/2003, Rv. 562605 NUMERO_DOCUMENTO01).
Carattere derogatorio, che prescinde dall’ammissibilità in concreto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione proposta davanti alle Sezioni unite, che come si vedrà, nel caso al vaglio deve escludersi.
Ciò posto, non assume rilievo la circostanza che il ricorrente, AVV_NOTAIO del Foro di RAGIONE_SOCIALE, non sia iscritto nel predetto albo.
Il ricorrente denuncia:
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4.1. Questi, in sintesi, gli argomenti promiscuamente posti a sostegno RAGIONE_SOCIALEe doglianze.
La delibera si fondava sul contraddittorio parere espresso dal RAGIONE_SOCIALE, il quale aveva riconosciuto che il ricorrente era esonerato dall’obbligo RAGIONE_SOCIALEa formazione permanente, avendo raggiunto il sessantesimo anno d’età e che aveva frequentato un corso biennale di formazione e aggiornamento nella materia penale, il cui valore era stato ingiustamente negato per il solo fatto che lo stesso aveva avuto svolgimento prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore del regolamento del C.N.F. (27/10/2019);
non erano stati valutati gli eventi formativi frequentati e ancora in itinere ;
nessuna menzione era stata fatta RAGIONE_SOCIALEe docenze accademiche e RAGIONE_SOCIALEe pubblicazioni scientifiche;
non si era tenuto conto RAGIONE_SOCIALE‘esercizio professionale di difensore d’ufficio, né RAGIONE_SOCIALE‘autoformazione, così violando il ‘favor legis’, applicando la normativa più sfavorevole;
era stato violato il diritto al lavoro, essendo stata negata l’inclusione nell’RAGIONE_SOCIALE, nonostante la sussistenza dei requisiti;
risultava leso il diritto di proprietà, da intendersi esteso ai diritti sociali, siccome interpretato dalla Corte EDU (richiama la sentenza 26/1/2023 -Valverde Digon c. Spagna, ric. n. 22386/19).
5. Il ricorso è inammissibile.
Preliminarmente a ogni considerazione riguardante l’omesso rispetto del paradigma tipico del ricorso per cassazione di cui all’art. 360 cod. proc. civ., deve osservarsi quanto appresso
L’art. 1 del d. lgs. n. 6, 30/1/2015 (Riordino RAGIONE_SOCIALEa disciplina RAGIONE_SOCIALEa difesa d’ufficio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 16 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247 del 31/12/2012), ha, fra l’altro, aggiunto, dopo il comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 29, d. lgs. n. 271, 28/7/1989, il comma 1-ter, avente il seguente tenore: <>.
Come noto l’art. 7 richiamato disciplina il ricorso amministrativo in opposizione avverso lo stesso organo collegiale che ha rigettato la istanza del privato.
L’art. 8 del ‘Regolamento per la tenuta e l’aggiornamento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE unico RAGIONE_SOCIALE degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio’, approvato dal RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE nella seduta del 12/7/2019, nel disciplinare il procedimento di opposizione avverso la decisione di rigetto avverso lo stesso RAGIONE_SOCIALE si rifà all’art. 7 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 1199/1971.
Per quanto detto prima, il ricorso, poiché rivolto contro una delibera avente natura amministrativa, non assunta in esito a procedimento di carattere giurisdizionale, è inammissibile.
Non deve farsi luogo a regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese in assenza di contraddittore.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 7 novembre 2023, nella camera di