Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5470 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 5470 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: TRICOMI IRENE
Data pubblicazione: 01/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4576/2024 R.G. proposto da: COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME con cui domicilia PEC EMAIL
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in ROMA INDIRIZZO è domiciliato ope legis ;
-controricorrente-
avverso la sentenza n. 2998/2023 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 25/07/2023 R.G.N. 1756/2022;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME avendo svolto nel periodo di detenzione presso istituti penitenziari attività lavorativa all’interno delle diverse Case circondariali, ha adito il Tribunale di Roma chiedendo l’adeguamento retributivo che gli sarebbe spettato rispetto alla ‘mercede’ corrispostagli per tali attività lavorativa.
Il Tribunale di Roma ha accolto l’eccezione di prescrizione formulata dall’Amministrazione e ha rigettato la domanda.
La pronuncia è stata confermata dalla Corte d’Appello di Roma, che preliminarmente ha rigettato il motivo di impugnazione relativo al difetto di ius postulandi in capo al funzionario costituito nel primo grado di giudizio per l’Amministrazione, con assorbimento della conseguente censura di nullità dell’eccezione di prescrizione.
La Corte d’Appello ha quindi esaminato gli altri motivi di ricorso e li ha disattesi. La Corte d’Appello ha affermato che la statuizione del Tribunale di estinzione delle pretese creditorie «resiste all’appello anche a voler identificare il dies a quo nel 31 dicembre 2009 (ultima data di possibile cessazione della detenzione coerente con le allegazioni del Corvino), essendo evidente il decorso del termine quinquennale al gennaio 2021, laddove la deduzione dell’appellante diretta a postulare che ‘i cui termini , peraltro, interrotti dalle diffide depositate in atti’ è generica (e quindi inammissibile), perché carente nell’allegazione dello specifico atto (in tesi interruttivo) in tesi non valutato dal Tribunale e comunque infondata non essendo stato depositato alcun atto interruttivo».
Per la cassazione della sentenza di appello NOME COGNOME ha proposto ricorso articolato in un motivo.
L’Amministrazione ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 417 -bis , cod, proc. civ. in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
Il ricorrente deduce l’erroneità della sentenza di appello , laddove la stessa ha disatteso la censura con cui si era dedotto che era nulla la costituzione dell’Amministrazione, a mezzo di suo funzionario, in primo grado, e ciò travolgeva ad ogni effetto l’eccezione di prescrizione che era stata formulata.
2. Il motivo è fondato e deve essere accolto.
Preliminarmente, si osserva che questa Corte con le recenti sentenze nn. 17484, 17478, 19004, 22076 del 2024, è intervenuta in materia di lavoro carcerario sul tema della prescrizione, e ha affermato che la decorrenza della prescrizione va collegata al momento del venir meno del rapporto di lavoro (da ritenersi unico, non essendo configurabili cessazioni intermedie).
Naturalmente, la prescrizione in quanto eccezione in senso stretto per essere valutata dal giudice deve essere proposta dalla parte interessata ritualmente costituita nei termini decadenziali.
La questione devoluta con il motivo di ricorso, mancanza di ius postulandi in capo al funzionario costituitosi per l’Amministrazione è stata esaminata da ultimo da Cass., n. 2092 del 2024, che ha enunciato i seguenti principi, ai quali si intende dare continuità.
«L’art. 417bis , c.p.c. rubricato come riguardante la “difesa delle pubbliche amministrazioni”, prevede che “nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell’art. 413, limitatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti’.
Si tratta di norma che, in senso lato, appartiene all’ambito in cui la legge consente la difesa ‘personale’ delle parti, cioè non a mezzo di “difensore” (art. 82 c.p.c) per tale intendendosi un avvocato abilitato alla difesa tecnica, secondo le norme proprie della relativa professione.
L’art. 417bis ha quindi palesemente portata derogatoria rispetto ad una diversa regola generale, la quale, come tale, non tollera applicazioni analogiche.
D’altra parte, il tenore letterale della norma è chiaro ed è perimetrato sulle ‘controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell’art. 413’, sicché tutto dipende dal rientrare delle cause riguardanti il lavoro carcerario in tale ambito o meno.
In proposito, tuttavia, questa S.C., seppur pronunciando in tema di competenza territoriale, ha chiarito – con orientamento reiterato nel tempo e da cui non vi è ragione di dissentire – che la regola di cui all’art. 413, comma 5, c.p.c., è da intendersi specificamente riferita ai rapporti di lavoro pubblico, mentre al lavoro carcerario sono applicabili i criteri previsti dall’art. 413, comma 2, c.p.c., trattandosi di prestazioni svolte – sia pure per il perseguimento dell’obbiettivo di fornire alle persone detenute occasioni di lavoro e sotto la gestione degli istituti di pena, all’interno o all’esterno degli stessi penitenziari -nell’ambito di una struttura aziendale finalizzata alla produzione di beni per il soddisfacimento di commesse pubbliche e private, con conseguente instaurazione di un rapporto di lavoro privato (Cass. 8 maggio 2019, n. 12205; Cass. 17 agosto 2009, n. 18309).
Non resta dunque integrata la fattispecie tipica di cui all’art. 417bis c.p.c. e dunque, pur prendendosi atto delle esigenze di semplificazione addotte dal Ministero ricorrente, non è possibile, in mancanza di norma esplicita in tal senso, estendere analogicamente una previsione eccezionale e di significato testuale inequivocabile».
Pertanto, erroneamente la Corte d’Appello ha ritenuto che il Ministero fosse regolarmente costituito in primo grado mediante proprio funzionario, e ha erroneamente dato ingresso all’eccezione di prescrizione che era stata formulata dal funzionario medesimo in mancanza di ius postulandi .
Il ricorso deve essere accolto e la sentenza di appello va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma , in diversa composizione,