Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26807 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 26807 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/10/2025
SENTENZA
sul ricorso 29709-2019 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE
nonchè contro
PROCURATORE RAGIONE_SOCIALE REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI POTENZA
– intimato – avverso l’ordinanza del TRIBUNALE PER I MINORENNI DI POTENZA, depositata il 05/08/2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME;
udito il P.G., nella persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con l’ordinanza impugnata, resa il 20.9.2024, il Tribunale di Milano rigettava l’opposizione spiegata da NOME, ai sensi di quanto previsto dall’art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, avverso il provvedimento con il quale era stata respinta la sua istanza di liquidazione del compenso dovutole a fronte dell’attività professionale svolta, come difensore di ufficio di un imputato irreperibile, nel processo penale conclusosi con sentenza di non doversi procedere pronunciata ai sensi dell’art. 420-quater c.p.p.
Il Tribunale osservava che, stante la rilevata natura bifronte RAGIONE_SOCIALE sentenza ex art. 420-quater c.p.p., che pur decidendo il processo consente sempre la ripresa dello stesso qualora si riesca a reperire l’imputato, e diviene irrevocabile solo nel momento in cui, perdurandone l’irreperibilità, sia spirato il termine di cui all’art. 159, ultimo comma, c.p., alla stessa non potrebbe essere riconosciuta natura di provvedimento a contenuto decisorio, con conseguente esclusione del diritto dell’avvocato al compenso per l’attività svolta nel processo.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione NOME, affidandosi ad un unico motivo.
Si è costituito con memoria il RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso è stato chiamato una prima volta in adunanza camerale, in data 18.10.2023, in esito alla quale, con ordinanza interlocutoria n. 30036/2023, è stato rinviato nuovo ruolo affinché fosse trattato in pubblica udienza. E’ stato quindi chiamato all’udienza pubblica del 16.5.2024, in prossimità RAGIONE_SOCIALE quale la parte ricorrente ha depositato memoria ed il P.G., nella persona del AVV_NOTAIO, ha concluso per la remissione alla Corte Costituzionale RAGIONE_SOCIALE questione di legittimità costituzionale dell’art. 143, primo comma, del D.P.R. n. 115 del 2002. Con ordinanza interlocutoria n. 18383/2024 del 5.7.2024, questa Corte ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione anzidetta.
A seguito del deposito RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale n. 58 del 24.4.2025, il ricorso è stato nuovamente chiamato all’odierna udienza pubblica, in prossimità RAGIONE_SOCIALE quale il P.G., nella persona del AVV_NOTAIO, ha depositato conclusioni scritte, insistendo per l’accoglimento del ricorso. Lo stesso è comparso in udienza pubblica, ribadendo le conclusioni scritte di cui anzidetto.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo RAGIONE_SOCIALE controversia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché il Tribunale non avrebbe chiarito i motivi per cui, dopo aver sospeso il giudizio in attesa RAGIONE_SOCIALE pronuncia RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale sulla legittimità costituzionale dell’art. 143, comma primo, del D.P.R. n. 115 del 2002, non ha ritenuto di applicare alla fattispecie in esame i principi affermati dalla predetta Corte, con la sentenza n. 135/2019, con la quale è stata
dichiarata l’incostituzionalità RAGIONE_SOCIALE disposizione di cui al prefato art. 143 del T.U. sulle spese di giustizia, nella parte in cui non prevede che, in attesa dell’emanazione di una specifica disciplina sulla difesa d’ufficio nei casi previsti dalla legge n. 184 del 1983, le spese e gli onorari del difensore d’ufficio del genitore irreperibile possano essere poste a carico dell’Erario. Ad avviso RAGIONE_SOCIALE ricorrente, infatti, la soluzione adottata dal Tribunale di Potenza, secondo cui la dichiarazione di incostituzionalità RAGIONE_SOCIALE norma non estende i suoi effetti in favore del difensore d’ufficio del genitore non irreperibile, ma comunque insolvente.
Con il secondo motivo, invece, la COGNOME si duole dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla mancata rimessione alla Corte Costituzionale RAGIONE_SOCIALE questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE norma di cui al sopra richiamato art. 143 del D.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede la possibilità di porre a carico dell’Erario le spese ed il compenso dovuto al difensore di ufficio del genitore del minore che, pur non essendo irreperibile, sia comunque insolvente.
I due motivi, suscettibili di esame congiunto, sono fondati.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 58 del 24.4.2024, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 143, primo comma, del D.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui esso non prevede che siano anticipati dall’Erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d’ufficio del genitore insolvente nei processi di cui alla legge 4.5.1983, n. 184.
La Corte Costituzionale ha in particolare evidenziato l’identità RAGIONE_SOCIALE ratio tra la difesa d’ufficio in sede penale e quella prevista dalla legge n. 184 del 1983, trattandosi in ambedue i casi di difesa obbligatoria, prevista dalla legge, e caratterizzata dalla medesima connotazione
pubblicistica degli interessi in gioco, ed ha ravvisato l’irragionevole disparità di trattamento tra le due analoghe fattispecie di cui anzidetto.
La decisione si colloca nell’alveo RAGIONE_SOCIALE precedente pronuncia RAGIONE_SOCIALE medesima Corte Costituzionale n. 135/2019, che aveva già dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 143 del D.P.R. n. 115 del 2002 nella parte in cui non prevede il diritto del difensore di ufficio del genitore irreperibile a rivalersi sull’Erario, ed estende il medesimo trattamento anche alla diversa ipotesi del genitore reperibile, ma insolvente.
L’argomento utilizzato dal Tribunale per i Minorenni di Pontenza, secondo cui il difensore del genitore reperibile, ma insolvente, avrebbe dovuto presentare istanza di ammissione del proprio assistito d’ufficio al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, trattandosi di soggetto privo di reddito, non è conferente, in quanto la difesa di ufficio ha presupposti e finalità diversi dal patrocinio a spese dello Stato: la prima, infatti, è diretta ad assicurare una difesa effettiva ai soggetti che siano destinatari di un procedimento penale, o coinvolti in uno dei giudizi per i quali il legislatore ha previsto l’indefettibilità di una difesa tecnica (tra cui anche i procedimenti di cui alla legge n. 184 del 1983, oggetto RAGIONE_SOCIALE fattispecie di cui si discute); il secondo, invece, è diretto ad assicurare ai non abbienti, in tutti i procedimenti, il diritto di azione e difesa in giudizio, in funzione di garanzia RAGIONE_SOCIALE previsione di cui all’art. 24 Cost. I due istituti, pertanto, non sono confondibili né sovrapponibili tra loro, onde dove il legislatore ha previsto la difesa di ufficio, non v’è spazio per ipotizzare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e viceversa.
Da quanto precede, e per effetto di quanto disposto dalla sopra richiamata sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale n. 58/2024, emerge la fondatezza dei due motivi proposti dalla COGNOME, la quale -avendo documentato, come risulta dal provvedimento impugnato, di aver
vanamente proceduto al tentativo di recupero del proprio compenso presso il suo assistito- ha diritto di fruire dell’anticipazione dello stesso a carico dell’Erario, con modalità analoghe a quelle previste per il difensore d’ufficio nel processo penale e -per effetto RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale n. 135/2019- per il difensore del genitore irreperibile nominato nei giudizi di cui alla legge n. 184 del 1983.
La decisione impugnata va conseguentemente cassata e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale dei Minorenni di Potenza, in differente composizione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale dei Minorenni di Potenza, in differente composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione Civile, addì 02 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME
IL RELATORE NOME COGNOME