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Difensore d’ufficio: sì al compenso dallo Stato

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26807/2025, ha stabilito che lo Stato deve anticipare il compenso al difensore d’ufficio nominato per un genitore insolvente nei procedimenti previsti dalla legge sull’adozione. La decisione si fonda su una pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità della norma che escludeva tale possibilità, equiparando la tutela a quella già prevista nel processo penale.

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Pubblicato il 11 novembre 2025 in Diritto di Famiglia, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Difensore d’ufficio e cliente insolvente: chi paga? La Cassazione fa chiarezza

Una recente e importante sentenza della Corte di Cassazione ha finalmente risolto un dubbio che affliggeva molti avvocati: spetta allo Stato pagare il compenso del difensore d’ufficio quando l’assistito, genitore in una causa minorile, è insolvente? La risposta è affermativa, e questa decisione estende una tutela fondamentale, allineando la disciplina a quella già in vigore nel settore penale.

I Fatti del Caso

Il caso trae origine dal ricorso di una legale nominata come difensore d’ufficio di un genitore in un procedimento di adottabilità previsto dalla legge n. 184 del 1983. Al termine del suo mandato, l’avvocato aveva chiesto la liquidazione del proprio compenso, ma la richiesta era stata respinta. Il motivo del diniego si basava sull’assenza di una norma che prevedesse esplicitamente l’anticipazione delle spese da parte dell’Erario in caso di assistito insolvente (ma reperibile) in questo specifico tipo di procedimento civile.

La legale, ritenendo leso il proprio diritto alla retribuzione per l’attività professionale obbligatoriamente prestata, ha impugnato la decisione fino a giungere dinanzi alla Corte di Cassazione.

La Questione Giuridica sul compenso del difensore d’ufficio

Il cuore della controversia risiedeva nell’interpretazione dell’articolo 143 del Testo Unico sulle spese di giustizia (D.P.R. 115/2002). Questa norma, prima degli interventi della Corte Costituzionale, non prevedeva che lo Stato si facesse carico degli onorari del difensore d’ufficio per un genitore insolvente nei processi di cui alla legge sull’adozione. Si creava così una disparità di trattamento rispetto a quanto accade nel processo penale, dove la liquidazione a carico dell’Erario è una prassi consolidata in situazioni analoghe.

La questione era quindi se fosse costituzionalmente legittimo lasciare l’avvocato senza compenso per un’attività imposta dalla legge, solo perché il suo assistito non aveva i mezzi per pagarlo.

La Decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della legale, cassando la precedente decisione e rinviando la causa al Tribunale per i Minorenni per la corretta liquidazione. La Suprema Corte ha basato la sua decisione su un intervento risolutivo della Corte Costituzionale (sentenza n. 58/2025), che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato articolo 143.

Le Motivazioni

Le motivazioni della sentenza sono di grande importanza e si articolano su due punti chiave:

1. L’illegittimità della norma: La Corte Costituzionale ha sancito che è irragionevole e lesivo del diritto di difesa non prevedere l’anticipazione da parte dell’Erario delle spese e degli onorari per il difensore d’ufficio del genitore insolvente nei procedimenti di cui alla L. 184/1983. La ratio è identica a quella della difesa d’ufficio nel processo penale: in entrambi i casi, la presenza di un avvocato è obbligatoria per legge, a garanzia non solo dell’interesse del singolo, ma anche di interessi pubblici superiori, come la tutela del minore.

2. Distinzione tra Difesa d’Ufficio e Patrocinio a Spese dello Stato: La Corte ha chiarito un punto fondamentale, spesso fonte di confusione. La difesa d’ufficio e il patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio) sono due istituti distinti e non sovrapponibili. Il primo garantisce che nessuno resti senza difesa tecnica nei procedimenti in cui essa è obbligatoria. Il secondo è uno strumento per assicurare ai non abbienti l’accesso alla giustizia in ogni tipo di procedimento. Laddove la legge impone un difensore d’ufficio, il diritto al compenso del professionista non può essere subordinato alla presentazione di un’istanza di ammissione al gratuito patrocinio da parte dell’assistito.

Le Conclusioni

La sentenza della Cassazione, recependo i principi costituzionali, segna un punto fermo a tutela della dignità e della funzione dell’avvocatura. Viene finalmente riconosciuto che l’avvocato che svolge un incarico obbligatorio come difensore d’ufficio ha diritto a vedere retribuita la propria prestazione, anche quando il cliente è insolvente. Sarà l’Erario ad anticipare le somme, dopo che il legale avrà dimostrato di aver tentato invano di recuperare il proprio credito. Questa decisione non solo garantisce la giusta remunerazione del professionista, ma rafforza concretamente il diritto a una difesa effettiva, pilastro fondamentale di uno Stato di diritto.

A un difensore d’ufficio spetta il compenso se il suo assistito, un genitore in una causa minorile, è insolvente?
Sì. La Corte di Cassazione, sulla base di una sentenza della Corte Costituzionale, ha stabilito che al difensore d’ufficio spetta l’anticipazione del compenso a carico dell’Erario (lo Stato) qualora l’assistito sia insolvente, a condizione che il legale dimostri di aver tentato senza successo di recuperare il credito dal cliente.

Perché lo Stato deve pagare il compenso del difensore d’ufficio in questi casi?
Lo Stato deve pagare perché la difesa tecnica in certi procedimenti, come quelli sull’adozione (L. 184/1983), è obbligatoria per legge. Non garantire il compenso all’avvocato in caso di assistito insolvente creerebbe una disparità di trattamento irragionevole rispetto al processo penale e lederebbe il diritto a una difesa effettiva, oltre alla dignità della professione forense.

Che differenza c’è tra difesa d’ufficio e patrocinio a spese dello Stato?
La difesa d’ufficio è un istituto che assicura la presenza di un avvocato nei casi in cui la legge la ritiene obbligatoria, indipendentemente dalle condizioni economiche dell’assistito. Il patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio) è invece un beneficio concesso ai non abbienti per garantire loro l’accesso alla giustizia in qualsiasi tipo di procedimento, su loro richiesta. La Corte ha chiarito che i due istituti non sono sovrapponibili.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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