Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 34846 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 34846 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21756/2023 R.G. proposto da :
NOME COGNOME rappresentato e difeso da ll’Avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE giusta procura speciale allegata al ricorso
– ricorrente –
contro
MINISTERO dell’ INTERNO e QUESTORE della PROVINCIA di TRAPANI, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587)
– resistenti – avverso l’ordinanza del Tribunale di Palermo in R.G. n. 10762/2023 depositata il 30/8/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Palermo, con provvedimento in data 30 agosto 2008, convalidava il trattenimento disposto dal Questore di Trapani il 28 agosto 2023 nei confronti di NOME COGNOME cittadino della Romania allontanato con provvedimento emesso in
pari data dal Prefetto della stessa città, ai sensi dell’art. 20, commi 3 e 11, d. lgs. 30/2007, per motivi imperativi di pubblica sicurezza per il tempo strettamente necessario alla rimozione degli impedimenti all’accompagnamento immediato.
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso tale provvedimento prospettando due motivi di doglianza.
Il Ministero dell’Interno ha depositato un atto di costituzione al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 14, comma 4, d. lgs 286/1998, 24 e 13 Costituzione e 6 CEDU: il procedimento di convalida deve svolgersi con le garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del d ifensore di fiducia, il quale, se nominato, dev’essere tempestivamente avvisato della data dell’udienza fissata, non potendo queste garanzie ritenersi soddisfatte da alcun altro atto equivalente, quale la partecipazione all’udienza di un difensore d’uffici o.
Nel caso di specie il ricorrente aveva già nominato un difensore di fiducia, nella persona dell’Avv. NOME COGNOME e quest’ultimo, avvisato dallo stesso trattenuto, si trovava all’interno del centro in attesa di essere chiamato per esercitare il relativo ministero; ciò nonostante, l’udienza era stata celebrata con l’intervento di un difensore d’ufficio e il ricorrente era stato privato della possibilità di essere assistito da un legale di sua fiducia.
Il motivo non merita accoglimento.
L’art. 14, comma 4, T.U.I. stabilisce che ‘
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,
Il tenore della norma non lascia dubbi sul fatto che lo straniero abbia diritto all’assistenza di un difensore di sua fiducia, il quale, se nominato, dev’essere tempestivamente avvisato della data dell’udienza fissata per l’audizione, non potendo tali garanzie ritenersi soddisfatte da alcun altro atto equivalente, e segnatamente dalla partecipazione all’udienza di un difensore d’ufficio designato dal giudice, dal momento che, ai sensi del comma quarto dell’art. 14 citato, solo nel caso in cui lo straniero sia sprovvisto di un difensore dev’essere assistito da uno nominato d’ufficio (cfr. Cass. 19485/2021, Cass. 18769/2018, Cass. 16212/2006).
Il presupposto per l’applicazione di una simile disciplina, tuttavia, è che l’esistenza in tempo utile perché, previa
convocazione dell’interessato e del difensore, possa tenersi l’udienza camerale ed essere assunto il decreto motivato ‘; cfr. Cass. 18769/2018)
NOME
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (si veda, per tutte, Cass. 23675/2013).
Nel caso di specie l a questione in merito all’esistenza di una vita familiare non è stata in alcun modo affrontata dal tribunale all’interno della decisione impugnata e il ricorrente non ha indicato se la stessa era stata allegata in sede di merito, spiegando dove e come fosse stata posta.
In forza delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto.
La costituzione delle amministrazioni intimate al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, non celebrata, esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di c ontributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma in data 13 novembre 2024.