Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4774 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 4774  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2050/2024 R.G. proposto da:
NOME COGNOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO,
– ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, PREFETTURA DI ROMA, QUESTURA DI ROMA
– intimati – avverso il decreto cron. n. 35559/2023 depositato il 29.11.2023 dal Tribunale di Roma nel procedimento iscritto al n. 52890/2023 R.G.; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30.1.2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Roma, Sezione Diritti della Persona e Immigrazione, ritenendo sussistenti i necessari  presupposti,  convalidò  il  trattenimento  presso  il  CPR  di Roma  ponte  Galeria  di  NOME  COGNOME,  cittadino  rumeno,  avendo rilevato  che  nei  suoi  confronti  era stato disposto l’allontanamento con decreto del Prefetto di Roma del 18.1.2023 e che il AVV_NOTAIO ne aveva disposto il trattenimento per procedere  « all’immediato accompagnamento».
Avverso il provvedimento del Tribunale di Roma NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
L’Amministrazione è rimasta intimata.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge  anteriore  alla  data  fissata  per  la  trattazione  in  camera  di consiglio.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
 Con l’unico motivo  di  ricorso  si  censurano  « Violazioni previste da ll’art. 606 , co.1, lettere b, c, e c.p.p. in relazione agli artt. 13, co. 5bis, e 14, comma 4, d. lgs. n. 286/1998 e violazione del diritto di difesa per omessa  notifica al difensore di fiducia, regolarmente  nominato,  dell’avviso  di  fissazione  dell’udienza  e dell’avviso del trattenimento presso il CPR di Ponte Galeria ».
In particolare, il ricorrente lamenta che, all’udienza di convalida ( di cui all’art. 20 -ter del d.lgs. n. 30 del 2007), il Tribunale, nel  verificare  la  regolarità  della  notifica  al  difensore,  non  abbia constatato l’assoluta mancanza  della  stessa, essendo  stato il difensore  dell’interessato  messo  al  corrente  della  circostanza  del trattenimento solo successivamente e da altro collega omonimo, che aveva ricevuto l’avviso per un errore di notifica.
Nella  memoria,  il  ricorrente  specifica  che  la  PEC  relativa all’avviso di udienza del 29/11/2023 è stata inoltrata ad avvocato con lo stesso nome ma di altro Foro.
A prescindere dagli impropri riferimenti in rubrica al codice di procedura penale, il ricorso è fondato.
La  giurisprudenza  di  questa  Corte  è  costante  nell’affermare che: « nel procedimento di convalida della misura di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea e assistenza adottata dal  AVV_NOTAIO,  lo  straniero  ha  diritto  all’assistenza  da  parte  di  un difensore di fiducia e questi, ove nominato, deve essere tempestivamente avvertito della data fissata per la relativa udienza » (Cass.  16212/2006);  « in  tema  di  immigrazione,  la  nomina  di  un
difensore di fiducia prima dell’udienza di convalida del provvedimento di trattenimento del cittadino straniero espulso, rende necessaria la partecipazione dello stesso ed impone, di conseguenza, una puntuale specificazione e comunicazione allo stesso del luogo e del tempo in cui si svolgerà l’udienza » (Cass. 18769/2018); « la mancata partecipazione del difensore di fiducia nel procedimento di convalida della misura di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea adottata dal AVV_NOTAIO, a causa del mancato avviso al difensore nominato della data fissata per la relativa udienza, non può essere sanata da alcun altro atto equivalente, quale la presenza in udienza del difensore designato dal giudice di pace, atteso che … solo qualora lo straniero sia sprovvisto di un difensore sarà assistito da uno nominato d ‘ ufficio » (Cass. n. 3345/2019) .
Tale giurisprudenza riguarda in particolare il trattenimento del cittadino extracomunitario, ma è evidente che identica garanzia del diritto di difesa deve essere attribuita anche al cittadino di altro Paese dell’Unione europea, sia perché si tratta di principio generale e con rilevanza costituzionale (art. 24 Cost.), sia perché l’art. 20, comma 11, del d.lgs. n. 30 del 2007 (« Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri ») rinvia all’art. 13, comma 5 bis , del T.U.I (d.lgs. n. 286 del 1998), che a sua volta rimanda al successivo art. 14, il cui comma 4 esplicita che la nomina di un difensore d’ ufficio è possibile solo qualora l’interessato « sia sprovvisto di in difensore ».
Ne  deriva  che,  nel  procedimento  relativo  alla  convalida  del trattenimento, avendo questo ad oggetto misure di restrizione della libertà personale, l ‘omissione dell’avviso al difensore di fiducia e la conseguente  sua  mancata  partecipazione all’udienza  di  convalida comporta la violazione del diritto di difesa e, con essa, la nullità del procedimento  e  del  decreto  di  convalida,  non  essendo  idonea  a
sanare il vizio la partecipazione di un difensore d’ufficio .
Va pertanto  ribadito,  anche  in  questo  ambito,  il  principio  di diritto secondo cui la effettiva nomina di un difensore di fiducia prima dell’udienza di convalida del provvedimento di trattenimento rende necessario che il  difensore  sia  messo  in  condizione  di  partecipare mediante una puntuale specificazione e comunicazione del luogo e del tempo in cui si svolgerà l’udienza di convalida.
Nel caso di specie, le informazioni assunte presso il Tribunale di  Roma hanno confermato l’affermazione del ricorrente in merito all’omesso avviso al difensore di fiducia della fissazione dell’udienza di convalida del trattenimento. Infatti, la cancelleria del Tribunale ha attestato  che l’avviso di  udienza venne inviato all’indirizzo  PEC  di altro avvocato, omonimo del difensore del ricorrente e appartenente al foro di Napoli.
In definitiva, accolto il ricorso, il decreto impugnato deve essere  cassato, senza  rinvio, essendo  già  decorso  il  termine perentorio  entro  il  quale  la  convalida  del  trattenimento  doveva essere disposta.
Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’ amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa
al  patrocinio  va  disposta  in  favore  dello  Stato,  non  può,  infatti, riferirsi  all’ipotesi  di  soccombenza  di  un’ amministrazione  statale (Cass.  nn.  18583/2012,  22882/2018,  30876/2018,  19299/2021, 7749/2023, nonché Cass. S.U. n. 24413/2021).
Pertanto, le spese  processuali, relative anche  ai giudizi proposti in sede di legittimità, andranno liquidate dal  Tribunale di Roma.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso e cassa, senza rinvio, il decreto impugnato.
Così deciso in Roma, il 30.1.2025.