Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4774 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4774 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 24/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2050/2024 R.G. proposto da:
NOME RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME COGNOME
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL ‘ INTERNO, PREFETTURA DI ROMA, QUESTURA DI ROMA
– intimati – avverso il decreto cron. n. 35559/2023 depositato il 29.11.2023 dal Tribunale di Roma nel procedimento iscritto al n. 52890/2023 R.G.; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30.1.2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Roma, Sezione Diritti della Persona e Immigrazione, ritenendo sussistenti i necessari presupposti, convalidò il trattenimento presso il CPR di Roma ponte Galeria di NOME COGNOME, cittadino rumeno, avendo rilevato che nei suoi confronti era stato disposto l’allontanamento con decreto del Prefetto di Roma del 18.1.2023 e che il Questore ne aveva disposto il trattenimento per procedere « all’immediato accompagnamento».
Avverso il provvedimento del Tribunale di Roma NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
L’Amministrazione è rimasta intimata.
Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso si censurano « Violazioni previste da ll’art. 606 , co.1, lettere b, c, e c.p.p. in relazione agli artt. 13, co. 5bis, e 14, comma 4, d. lgs. n. 286/1998 e violazione del diritto di difesa per omessa notifica al difensore di fiducia, regolarmente nominato, dell’avviso di fissazione dell’udienza e dell’avviso del trattenimento presso il CPR di Ponte Galeria ».
In particolare, il ricorrente lamenta che, all’udienza di convalida ( di cui all’art. 20 -ter del d.lgs. n. 30 del 2007), il Tribunale, nel verificare la regolarità della notifica al difensore, non abbia constatato l’assoluta mancanza della stessa, essendo stato il difensore dell’interessato messo al corrente della circostanza del trattenimento solo successivamente e da altro collega omonimo, che aveva ricevuto l’avviso per un errore di notifica.
Nella memoria, il ricorrente specifica che la PEC relativa all’avviso di udienza del 29/11/2023 è stata inoltrata ad avvocato con lo stesso nome ma di altro Foro.
A prescindere dagli impropri riferimenti in rubrica al codice di procedura penale, il ricorso è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che: « nel procedimento di convalida della misura di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea e assistenza adottata dal Questore, lo straniero ha diritto all’assistenza da parte di un difensore di fiducia e questi, ove nominato, deve essere tempestivamente avvertito della data fissata per la relativa udienza » (Cass. 16212/2006); « in tema di immigrazione, la nomina di un
difensore di fiducia prima dell’udienza di convalida del provvedimento di trattenimento del cittadino straniero espulso, rende necessaria la partecipazione dello stesso ed impone, di conseguenza, una puntuale specificazione e comunicazione allo stesso del luogo e del tempo in cui si svolgerà l’udienza » (Cass. 18769/2018); « la mancata partecipazione del difensore di fiducia nel procedimento di convalida della misura di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea adottata dal Questore, a causa del mancato avviso al difensore nominato della data fissata per la relativa udienza, non può essere sanata da alcun altro atto equivalente, quale la presenza in udienza del difensore designato dal giudice di pace, atteso che … solo qualora lo straniero sia sprovvisto di un difensore sarà assistito da uno nominato d ‘ ufficio » (Cass. n. 3345/2019) .
Tale giurisprudenza riguarda in particolare il trattenimento del cittadino extracomunitario, ma è evidente che identica garanzia del diritto di difesa deve essere attribuita anche al cittadino di altro Paese dell’Unione europea, sia perché si tratta di principio generale e con rilevanza costituzionale (art. 24 Cost.), sia perché l’art. 20, comma 11, del d.lgs. n. 30 del 2007 (« Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri ») rinvia all’art. 13, comma 5 bis , del T.U.I (d.lgs. n. 286 del 1998), che a sua volta rimanda al successivo art. 14, il cui comma 4 esplicita che la nomina di un difensore d’ ufficio è possibile solo qualora l’interessato « sia sprovvisto di in difensore ».
Ne deriva che, nel procedimento relativo alla convalida del trattenimento, avendo questo ad oggetto misure di restrizione della libertà personale, l ‘omissione dell’avviso al difensore di fiducia e la conseguente sua mancata partecipazione all’udienza di convalida comporta la violazione del diritto di difesa e, con essa, la nullità del procedimento e del decreto di convalida, non essendo idonea a
sanare il vizio la partecipazione di un difensore d’ufficio .
Va pertanto ribadito, anche in questo ambito, il principio di diritto secondo cui la effettiva nomina di un difensore di fiducia prima dell’udienza di convalida del provvedimento di trattenimento rende necessario che il difensore sia messo in condizione di partecipare mediante una puntuale specificazione e comunicazione del luogo e del tempo in cui si svolgerà l’udienza di convalida.
Nel caso di specie, le informazioni assunte presso il Tribunale di Roma hanno confermato l’affermazione del ricorrente in merito all’omesso avviso al difensore di fiducia della fissazione dell’udienza di convalida del trattenimento. Infatti, la cancelleria del Tribunale ha attestato che l’avviso di udienza venne inviato all’indirizzo PEC di altro avvocato, omonimo del difensore del ricorrente e appartenente al foro di Napoli.
In definitiva, accolto il ricorso, il decreto impugnato deve essere cassato, senza rinvio, essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la convalida del trattenimento doveva essere disposta.
Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’ amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa
al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’ amministrazione statale (Cass. nn. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, 7749/2023, nonché Cass. S.U. n. 24413/2021).
Pertanto, le spese processuali, relative anche ai giudizi proposti in sede di legittimità, andranno liquidate dal Tribunale di Roma.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso e cassa, senza rinvio, il decreto impugnato.
Così deciso in Roma, il 30.1.2025.