Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12441 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12441 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 11/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9584/2024 R.G. proposto da :
COGNOME rappresentato e difeso da ll’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
QUESTURA DI POTENZA – UFFICIO IMMIGRAZIONE, MINISTERO DELL’INTERNO
-intimati- avverso DECRETO di TRIBUNALE POTENZA nel proc.to n. 1470/2024 depositata il 24/04/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Potenza, con decreto pubblicato il 24/4/2024, ha convalidato il trattenimento, per sessanta giorni, del cittadino della Mauritania, Fall Ali, disposto, il 22/4/2024, dal Questore di Potenza,
ex art.6, comma 5, d.lgs. 142/2005 (avendo lo straniero, allorché era trattenuto, a seguito di provvedimento di espulsione del Prefetto di Cuneo del 2/3/2024, trattenimento convalidato dal Giudice di Pace di Melfi, avanzato domanda di protezione internazionale).
In particolare, i giudici, sentito, all’udienza del 24/4/2024, il trattenuto, in video-collegamento, assistito dal difensore avv.to COGNOME anch’esso in video -collegamento, hanno sostenuto che la domanda di protezione internazionale era strumentale e pretestuosa, perché presentata a distanza di molti anni dall’ingresso dello straniero in Italia (nel 2008) e anche alla luce dei diversi precedenti di polizia e penali a suo carico (arresti per reati in materia di stupefacenti negli anni 2007,2008, 2010, 2018, 2019, 2020, inottemperanza agli ordini del Questore negli anni 2011, 2012, 2015, 20162020, arresti per i reati di immigrazione clandestina, resistenza a pubblico ufficiale, nonché condanne per produzione e traffico di sostanze stupefacenti per gli anni 2010, 2012, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022); non era sufficiente la mera dichiarazioni di ospitalità, prodotta.
Avverso la suddetta pronuncia, Fall Ali propone ricorso per cassazione, notificato il 28/4/2024, affidato a unico motivo, nei confronti del Ministero Interno e della Questura Potenza (che non svolgono difese) .
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24 Costituzione e art. 13 D. Lgs. 286/1998 in relazione all’art. 360, I comma, n. 3, c.p.c. perché, benché agli atti vi fosse la nomina, già in data 17/4/2024, dell’Avv. NOME COGNOME quale difensore di fiducia, l’udienza era stata celebrata in sua assenza.
La censura è fondata.
Questa Corte (Cass. 18769/2018; conf. ass. 19485/2021) ha affermato che « In tema di immigrazione, la nomina di un difensore di fiducia prima dell’udienza di convalida del provvedimento di trattenimento del cittadino straniero espulso, rende necessaria la partecipazione dello stesso ed impone, di conseguenza, una puntuale specificazione e comunicazione allo stesso del luogo e del tempo in cui si svolgerà l’udienza » (nella specie, questa Corte ha cassato il decreto del giudice di pace e, decidendo nel merito, annullato il provvedimento di trattenimento, dal momento che l’udienza si era tenuta senza il difensore nonostante la nomina tempestiva a causa della tardiva comunicazione di essa alla cancelleria del giudice di pace da parte del centro per il rimpatrio).
La natura processuale del vizio lamentato consente di procedere all’esame diretto degli atti di causa, da cui risulta che con dichiarazione del 17/4/2024 il ricorrente, presso il CPR di Palazzo San Gervasio (PZ), aveva nominato un difensore di fiducia nella persona dell’Avv. NOME COGNOME contestualmente revocando ogni precedente nomina.
Il predetto Avvocato non ha ricevuto comunicazione della data dell’udienza fissata per la proroga del trattenimento, nella quale il ricorrente è stato assistito da altro difensore designato dal Giudice di pace.
Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassato il provvedimento impugnato senza rinvio.
Poich é la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato ex art. 142 del d.P.R. n. 115/2002, deve ritenersi (in conformit à a quanto gi à sancito, ex aliis , da Cass. n. 7749 del 2023 e Cass. n. 13113 del 2023) che, in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione
statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e pi ù precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 11028 del 2009 e Cass. n. 23007 del 2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non pu ò , infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (cfr. Cass. n. 18583 del 2012; Cass. n. 22882 del 2018; Cass. n. 30876 del 2018; Cass. n. 19299 del 2021, nonch é Cass., SU, n. 24413 del 2021).
Pertanto le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimit à , dovranno essere liquidate dal Tribunale di Potenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato senza rinvio. Così deciso nella camera di consiglio del 7 marzo 2025