Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24610 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24610 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 6289/2024 proposto da:
NOME COGNOME, elett.te domic. presso l’AVV_NOTAIO , dal quale è rappres. e difeso, per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
UTG-PREFETTURA DI NAPOLI, in persona del Prefetto p.t.,
-resistente- avverso l’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione, n. 9432/21 depositata il 9.04.2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2024 dal Cons. rel., dottAVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
NOME chiede la correzione RAGIONE_SOCIALE‘errore materiale contenuto nell’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione, depositata il 9.4.21che aveva accolto il suo ricorsoavverso l’ordinanza del giudice di pace
di Napoli che aveva respinto l’opposizione al decreto d’espulsione prefettizio RAGIONE_SOCIALE‘8.3.2018 -condannando la controparteMinistero RAGIONE_SOCIALE -Prefettura- al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali senza attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, istanza regolarmente formulata a pag 9, righi 25.26 del ricorso.
Pertanto, emergendo un chiaro errore materiale nella mancata statuizione sull’attribuzione al difensore anticipatario, l’ordinanza impugnata va corretta in conformità a quanto richiesto dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, e dispone la correzione RAGIONE_SOCIALE‘errore materiale contenuto nel disposit ivo RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassaz ione, n. 9432/21, depositata il 9.4.2021, nel senso che, ove leggesi ‘ condanna l’Amministrazione al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, che liquida in euro 2300, di cui 200,00 per esborsi, quanto a questo giudizio di legittimità, ed in euro 1600,00 di cui 100,00 per esborsi quanto alla fase di merito’, debba leggersi ed intendersi ‘ condanna l’Amministrazione al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, che liquida in euro 2300, di cui 200,00 per esborsi, quanto a questo giudizio di legittimità, ed in euro 1600,00 di cui 100,00 per esborsi quanto alla fase di merito, da attribuirsi al difensore dichiaratosi anticipatario, AVV_NOTAIO.
Così deciso nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.