Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23587 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23587 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/08/2025
ORDINANZA
Oggetto
Pubblicazione telematica elenchi lavoratori agricoli
Dies a quo del calcolo dei termini di decadenza
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/05/2025
CC
sul ricorso 8613-2022 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 432/2021 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 23/09/2021 R.G.N. 356/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/05/2025 dalla Consigliera Dott. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
La Corte di appello di Lecce -sez. distaccata di Tarantoha confermato la pronuncia di primo grado che, a sua volta, aveva dichiarato la decadenza dalla domanda volta all’accertamento del diritto a mantenere l’iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli.
1.1. La Corte territoriale ha calcolato il termine di decadenza a decorrere dalla data di pubblicazione del disconoscimento, sul sito internet RAGIONE_SOCIALE, del 13 dicembre 2012. In particolare, ha ritenuto che il 12 gennaio 2013 fosse decorso il termine per la presentazione del ricorso amministrativo, con la conseguenza che, divenuto definitivo il provvedimento di cancellazione, da tale momento andava conteggiato il termine di 120 giorni di cui all’art. 22 del DL nr. 7 del 1970 ; lo stesso, pertanto, era decorso al momento della domanda giudiziale del 7 agosto 2013, con ogni conseguenza in termini di maturata decadenza dell’azione .
1.2. Per la Corte di appello, era, invece, inesatto il calcolo suggerito dal ricorrente in base al quale il termine decadenziale doveva computarsi dall’ ultimo giorno di pubblicazione degli elenchi.
Avverso la pronuncia, ha proposto ricorso la parte in epigrafe, con due motivi, successivamente illustrati con memoria. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato procura speciale, rilasciata in calce alla copia notificata del ricorso.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’ art. 11 del D.lgs nr. 375 del 1993 e dell’art. 12 R.D. nr. 1949 del 1940.
Parte ricorrente assume l’erroneo calcolo del termine di decadenza. In particolare, osserva che gli elenchi in oggetto erano stati pubblicati dal 13.12.2012 al 27.12.2012. Il termine per la proposizione del ricorso amministrativo (trenta giorni) doveva calcola rsi dall’ultimo giorno di pubblicazione degli stessi: nella specie, era dunque rispettato poiché presentato il 14 gennaio 2013 . Di conseguenza, l’ulteriore termine di 120 giorni doveva essere computato dalla scadenza del 90° giorno (termine assegnato in via teorica alla Commissione per pronunciarsi) successivo al deposito del ricorso amministrativo e, quindi, dal 15.4.2013 (poiché il 14 aprile 2013 cadeva di domenica). Il ricorso giudiziario del 7 agosto 2013 era, in conclusione, tempestivo.
Ripercorse le circostanze di fatto, il ricorrente richiama anche l’art. 12 del R.D. 1949 del 1940 nella parte in cui stabilisce la durata «per quindici giorni» della pubblicazione degli elenchi principali e suppletivi ed espressamente prevede che il ricorso «contro la iscrizione o la non iscrizione nell’elenco» deve essere presentato nel termine di trenta giorni «dall’ultimo di pubblicazione degli elenchi [ … ]».
4. Il motivo è fondato.
Rinviando alle compiute argomentazioni di Cass. nr. 37974 del 2022 per ciò che riguarda le modalità di notifica dei provvedimenti di disconoscimento dei rapporti in agricoltura e di cancellazione dai relativi elenchi, osserva la Corte come sia indubbio che il dies a quo di decorrenza del termine di impugnazione debba fissarsi all’ultimo giorno di pubblicazione telematica, da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nel proprio sito internet, degli elenchi nominativi.
A tale riguardo, si osserva che l’ art. 12 bis del R.D. cit., introdotto dall’art. 38 , comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, conv.
dalla legge n. 111 del 2011, rinvia, quanto alle modalità di pubblicazione telematica degli elenchi medesimi, alle specifiche tecniche stabilite dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Pertanto, viene in rilievo, ratione temporis , la circolare nr. 82 del 14 giugno 2012 (Disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale. Articolo 38, commi 6 e 7: pubblicazione degli elenchi nominativi dei lavoratori dell’agricoltura) che, per quanto qui di interesse, stabilisce che gli elenchi di variazione, pubblicati sul sito internet dell’Istituto, nella sezione «Avvisi e Concorsi», sotto la voce «Avvisi», «rimarranno in pubblicazione per quindici giorni consecutivi».
Come correttamente osserva anche il ricorrente nella memoria illustrativa, la diversità, nel tempo, delle modalità di notificazione delle variazioni (con pubblicazione sul sito Internet piuttosto che presso gli uffici comunali) non muta il regime generale secondo cui rileva, ai fini del calcolo dei termini, l’ultimo giorno della pubblicazione mentre giammai potrebbe esserlo il primo, pena l ‘evidente violazione del diritto di difesa.
In modo erroneo, dunque, la pronuncia di merito ha calcolato i termini di decadenza dall’azione giudiziaria. La Corte di appello avrebbe dovuto, in primo luogo, accertare la durata di pubblicazione sul sito internet dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE degli elenchi nominativi e, quindi, fissare il dies a quo -per verificare la tempestività del ricorso amministrativo e, a seguire, della domanda giudiziaria -dall’ultimo giorno di pubblicazione degli elenchi medesimi.
La sentenza va, dunque, cassata in relazione al primo motivo mentre la trattazione del secondo motivo resta assorbita; la causa va rinviata alla Corte di appello di Lecce che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame in base
ai principi tracciati. Al giudice del rinvio è rimessa, altresì, la regolazione delle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la pronuncia impugnata e rinvia alla Corte di appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 27 maggio