Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13040 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13040 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 13329-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
Oggetto
Premi RAGIONE_SOCIALE
Indebito. Dies a quo
R.G.N. 13329/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 29/01/2024
CC
avverso la sentenza n. 144/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 22/10/2018 R.G.N. 80/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
la Corte di appello di Perugia ha accolto il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE e di seguito anche solo RAGIONE_SOCIALE) nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE e, riformata la decisione di primo grado, ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE alla restituzione della somma di euro 35.678,90, oltre interessi legali dal 6 marzo 2007 al saldo, a titolo di premi indebitamente versati, in relazione agli anni 1987 e 1988;
contro
verso il diritto alla ripetizione dei premi, per l’intervenuta prescrizione o meno del diritto al recupero, la Corte di appello ha osservato come, in data 5 agosto 1997, l’RAGIONE_SOCIALE avesse adottato un provvedimento di riclassificazione aziendale, in base al quale l’RAGIONE_SOCIALE aveva proceduto alla rettifica del relativo inquadramento, il 6 giugno 2000, in applicazione dell’art. 49 della legge nr. 88 del 1989 ;
per la Corte di appello, i provvedimenti di riclassificazione e rettifica avevano valore di accertamento costitutivo e, pertanto, solo dalla loro adozione i pagamenti (di cui la società chiedeva il rimborso per versamento di somme, a titolo di premi, in eccedenza) erano divenuti indebiti;
sulla base di tale premessa teorica, la Corte di appello ha, perciò, ritenuto tempestiva la richiesta
ricevuta dall’RAGIONE_SOCIALE il 6 marzo 2007, perché intervenuta nel decennio dalla adozione dei provvedimenti di riclassificazione;
il credito della società per le somme indebitamente versate, per gli anni 1987 e 1988, non era dunque estinto per prescrizione;
nessun rilievo aveva la circostanza che negli anni a cui si riferiva la richiesta di rimborso non fosse ancora vigente l’art. 49 della legge nr. 88 del 1999 poiché la normativa da prendere in considerazione ai fini della verifica di legittimità della condotta dell’RAGIONE_SOCIALE era quella vigente al momento dell’adozione del provvedimento di rettifica (vale a dire ad agosto 1997) e non quella dei periodi oggetto della rettifica medesima (1987 e 1988);
avverso la decisione ha proposto ricorso l’RAGIONE_SOCIALE con cinque motivi ;
ha resistito, con controricorso, la società RAGIONE_SOCIALE;
il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in Camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo -ai sensi dell’art. 360 nr 3 cod.proc.civ. -è dedotta l’errata applicazione dell’art. 2033 cod. civ. e dell’art 49 della legge nr 88 del 9 marzo 1989 e dell’art. 2 del d.lgs. nr. 38 del 2000;
a ssume l’Istituto che la sentenza impugnata non avrebbe considerato che negli anni a cui si riferisce la richiesta di rimborso (1987 e 1988) non era ancora vigente il vincolo derivante dall’art. 49 della legge nr. 88 del 1989. Secondo l’Istituto, infatti, a tutto voler concedere, solo a far data dall’entrata in vigore della legge nr. 88 sarebbe sorto l’obbligo per l’RAGIONE_SOCIALE di adeguarsi al provvedimento di inquadramento adottato dall’RAGIONE_SOCIALE. Il rimborso, dunque, mai poteva retroagire fino a coprire anche i pagamenti relativi agli anni antecedenti l’entrata in vigore della legge istitutiva dell’obbligo di adeguamento, per tutti gli Istituti, ai provvedimenti adottati dall’RAGIONE_SOCIALE ;
con il secondo motivo ai sensi dell’art. 360 nr 3 cod.proc.civ.è dedotta la violazione e l’errata applicazione dell’art. 3 , comma 8, della legge nr. 335 del 1995;
a ssume l’RAGIONE_SOCIALE che il provvedimento dell’RAGIONE_SOCIALE del 1997 non aveva efficacia retroattiva: (in altre parole) agli effetti dell’obbligo di adeguamento, la determinazione dell’RAGIONE_SOCIALE avrebbe avuto valore solo per il futuro e non poteva giustificare la richiesta di rimborso per gli anni precedenti;
con il terzo motivo ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.è dedotta la violazione e l’errata applicazione degli art. 3 della legge nr. 335 del 1995, dell’art. 2 del D.lgvo nr. 38 del 2000, dell’art. 14 del DM 12 dicembre 2000 e del DM 13 giugno 1998;
l ‘istituto, di conseguenza, assume l’errata individuazione della normativa di riferimento;
con il quarto motivo ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione ed errata
applicazione degli artt. 2033, 2935 e 2946 cod.civ. e dell’art. 49 della legge nr. 88 del 1989 ;
parte ricorrente censura, a monte, l’individuazione del dies a quo . Secondo l’RAGIONE_SOCIALE, il termine di decorrenza della prescrizione dell’azione di ripetizione dei premi indebitamente pagati, per effetto di una errata classificazione aziendale, va fissato al momento in cui la società ha avuto la consapevolezza dell’errato in quadramento aziendale; nella specie, dunque, al momento di proposizione del giudizio, sia pure nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, volto ad ottenere un diverso inquadramento a fini contributivi, e conclusosi con la pronuncia nr. 10302 del 1996;
con il quinto motivo ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.è dedotta la violazione e l’errata applicazione degli artt. 2033, 2935 e 2946 cod.civ. e dell’art. 49 della legge nr. 88 del 1989 sotto il profilo relativo alla natura costitutiva del provvedimento di inquadramento dell’RAGIONE_SOCIALE;
p er l’RAGIONE_SOCIALE, il provvedimento dell’RAGIONE_SOCIALE non avrebbe natura costitutiva ma solo accertativa, con necessità, per l’RAGIONE_SOCIALE, di emettere un successivo provvedimento, come reso evidente dal tenore dell’art. 14 del DM 12 dicembre 2000;
i motivi, strettamente connessi, vanno congiuntamente esaminati. Essi pongono, nel complesso, il tema dell’individuazione del dies a quo del diritto alla ripetizione di premi indebitamente versati all’RAGIONE_SOCIALE per l’inesatto inquadramento aziendale;
deve premettersi che altra fattispecie, sovrapponibile alla presente, resa tra le medesime
parti, è stata decisa da questa Corte con pronuncia depositata il 9 gennaio 2024 (Cass. nr. 717 del 2024);
22. il precedente indicato ha affrontato le questioni qui devolute ed evidenziato che tutto traeva origine da una diversa classificazione dell’attività esercitata dall’azienda, affermata dalla Corte di Cassazione, con sentenza nr. 10302 del 1996, pubblicata il 23 novembre 1996. In base a detta pronuncia, la società RAGIONE_SOCIALE doveva essere inquadrata nel settore Agricoltura piuttosto che in quello Industria, nel periodo dal 1977 al 1982 (periodo rilevante in quel giudizio). Seguivano i provvedimenti di riclassificazione indicati nello storico di lite che, temporalmente, però, non coprivano il periodo controverso in causa;
23. nel precedente indicato, la Corte ha ritenuto la fattispecie concreta non riconducibile alla normativa di cui alla legge nr. 88 del 1989 e, da essa, derivata: la lite, relativa a somme versate in un periodo diverso da quello in relazione al quale erano intervenuti i provvedimenti di riclassificazione degli Enti, andava regolata alla stregua della disciplina generale dettata dall’art. 2033 cod.civ., per l’indebito oggettivo ;
24. la Corte, richiamati i concetti di «mancanza originaria della causa solvendi», in cui il dies a quo comincia a decorrere dal giorno dell’intervenuta esecuzione della prestazione, e di «difetto sopravvenuto della causa solvendi », in cui il suddetto termine decorre dal giorno in cui l’accertamento dell’indebito è divenuto definitivo (Cass. n. 24628 del 2015; Cass. nr. 24653 del 2016; Cass. nr. 23603 del 2017), ha ritenuto che il
caso concreto dovesse inquadrarsi in un’ipotesi di mancanza originaria del titolo di pagamento, con ogni conseguenza in termini di decorrenza della prescrizione, da ciascun pagamento indebito;
25. a tale riguardo, ha precisato che, nel rapporto assicurativo, l’obbligazione di pagamento dei premi è legata, sul piano causale , all’inquadramento aziendale. Se quest’ultimo è inesatto e, per effetto dello stesso, sono state versate somme non dovute, si determina, per ciò solo, un indebito che legittima il solvens alla ripetizione. In relazione alla specifica fattispecie concreta, gli atti degli enti non avevano avuto rilievo ai fini dell’azione di restituzione dei premi, trattandosi di diritto esercitabile in via autonoma e indipendentemente dai provvedimenti adottati, al più tardi, all’indomani della sentenza del 1996;
26. i rilievi alla ricostruzione della Corte, sviluppati dalla controricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’ art. 380 bis 1 cod.proc.civ., in ordine all’insussistenza di una situazione di «originaria carenza del titolo della dazione» non inducono il Collegio a rimeditare le precedenti argomentazioni che restano valide anche a voler considerare che la classificazione nel settore Agricoltura, disposta con sentenza nr. 10302 del 1996, sia stata solo «convenzionalmente stabilita»;
27. in ogni caso, l’ipotesi di causa presenta tratti di ulteriore peculiarità;
28. volendo solo ipotizzare l ‘esattezza dell a ricostruzione giuridica suggerita dalla parte controricorrente, i premi richiesti in restituzione
riguardano gli anni 1987 e 1988: i versamenti non dovuti si riferiscono cioè ad un arco temporale in cui neppure era vigente la disciplina derivante dall’art. 49 della legge nr. 88 del 1989;
29. questa Corte, sin dalla pronuncia nr. 1379 del 2003, ha chiarito che la disciplina in oggetto è applicabile dall’entrata in vigore della legge in poi e non riguarda fattispecie realizzatesi antecedentemente, come è quella dedotta in lite. Diversamente, la disciplina del 1989 verrebbe applicata retroattivamente in violazione del generale principio di irretroattività della legge;
30. la retroattività di una legge, infatti, deve risultare da una espressa dichiarazione del legislatore, o comunque da una formulazione non equivoca, con la conseguenza che, in caso di dubbio, resta fermo il principio per cui la legge «non dispone che per l’avvenire»;
l’obbligo di conformazione dell’RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art. 49 cit., non può che riguardare situazioni venute in essere dopo la sua entrata in vigore e, quindi, non interessa la vicenda concreta consumatasi interamente in epoca precedente;
in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza d’appello va cassata;
non sono, peraltro, necessari ulteriori accertamenti di fatto; la causa, di conseguenza, può essere decisa nel merito, con il rigetto della originaria domanda di NOME, per l’intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione delle somme versate indebitamente;
34. i profili di indubbia complessità e di parziale novità di alcune delle questioni affrontate giustificano, tuttavia, la compensazione delle spese dell’intero processo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originaria domanda. Compensa le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2024.