Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20581 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30715/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’avv . COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20581 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/07/2024
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE;
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 5592/2021 depositata il 29/7/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/4/2024 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
Con sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c. del 26 settembre 2019 il Tribunale di Roma dichiarava improcedibile l’opposizione di NOME COGNOME al decreto ingiuntivo che gli aveva intimato di corrispondere a RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, la somma di euro 90.271,73 oltre interessi, avendo prestato fideiussione per RAGIONE_SOCIALE
Il COGNOME proponeva appello; resisteva controparte, divenuta RAGIONE_SOCIALE
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 29 luglio 2021, ha dichiarato l’appello inammissibile perché tardivo rispetto al termine di cui all’articolo 327 c.p.c. per essere stata notificata la citazione in appello in data 1 giugno 2020 nonostante la sentenza fosse stata pubblicata il 26 settembre 2019, mentre l’appellante aveva ritenuto dies a quo il 27 settembre 2019, quando cioè la pronuncia era stata inserita dal cancelliere nel cronologico delle sentenze.
Il NOME ha presentato ricorso, composto in quattro motivi, illustrati anche con memoria. Controparte si è difesa con controricorso, depositando pure memoria.
Considerato che:
Con il primo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 281 sexies, 161 e 156 c.p.c., 3, 24 e 111 Cost.
La Corte d’appello ritiene che l’affermazione che ‘il giudice pronuncia sentenza come da seguente verbale’ (così era scritto nel verbale dell’udienza del 26 settembre 2020) ‘equivale a dare lettura a voce della sentenza’.
Ciò sarebbe errato, per cui il cancelliere non sarebbe stato esonerato dall’obbligo di pubblicazione ex articolo 133 c.p.c., prima della quale non decorrerebbe il termine.
Cass. 1415/2021 (che sarebbe conforme ad altre pronunce) insegnerebbe che requisito essenziale per la sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c. è che sia letta alla presenza delle parti, altrimenti il termine di impugnazione decorrerebbe dalla comunicazione alle parti del deposito in cancelleria, e non dalla data di udienza -si noti fin d’ora che nella esposizione dei fatti, a pagina 7 del ricorso, si sostiene che la sentenza non fu letta ‘ né tantomeno al la presenza delle parti’ -. Si rimarca poi che la corte territoriale rileva in sentenza: ‘Risulta dal verbale … che: <>’ (si veda infatti la sentenza impugnata, a pagina 5) e si sostiene che pronunciare non è sinonimo di dare lettura. Inoltre l’assenza dei procuratori all’emissione della sentenza, emergente dal verbale, dimostrerebbe che la sentenza doveva pubblicarsi secondo il rito ordinario, ed effettivamente lo sarebbe stata il 27 settembre 2019, quando la cancelleria avrebbe svolto ‘tutte le attività di rito ivi compreso l’inserimento della sentenza al cronologico e quindi sul fascicolo telematico, salvo omettere di darne comunicazione’ ai sensi dell’articolo 133 c.p.c.
Con il secondo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli articoli 281 sexies e 133 c.p.c., 3, 24 e 111 Cost.
I l giudice d’appello avrebbe omesso di rilevare che la cancelleria avrebbe dovuto dare comunicazione ex articolo 133 c.p.c.; pertanto sarebbe stata incorsa in violazione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo.
Per la decorrenza del termine sarebbe inoltre necessaria la presenza in udienza delle parti quando la pronuncia viene letta.
Con il terzo motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza e del procedimento, violazione degli articoli 281 sexies, 156, 132, 133 e 161 c.p.c. nonché degli articoli 3, 24 e 111 Cost.
Si sostiene la necessità della lettura – non sinonimo di pronuncia -della sentenza; inoltre si argomenta che l’omessa comunicazione della sentenza da parte della cancelleria avrebbe reso nulla la sentenza e contraddetto il diritto di difesa e il giusto processo.
Con il quarto motivo si denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 153 c.p.c., 3, 24 e 111 Cost.
La corte territoriale avrebbe dovuto applicare l’istituto della rimessione in termini; tra le due date (26 e 27 settembre 2020) relative alla sentenza, poi, il dies a quo sarebbe stato quello apposto dal cancelliere, vale a dire il 27.
S.U. 18659/2016 insegna che il deposito e la pubblicazione della sentenza avvengono quando il deposito ufficiale in cancelleria determina l’inserimento della sentenza nell’elenco cronologico, per cui, fra le due diverse date, sarebbe quest’ultima a rilevar e.
I motivi possono vagliati congiuntamente, perché tutti riguardano, anche in modo talora ripetitivo, la questione del dies a quo dell’appello , che si risolve alla luce della seguente giurisprudenza.
5.1 Cass. ord. 20557/2021 e Cass. 22519/2018 insegnano che la sentenza pronunciata ex articolo 281 sexies c.p.c., integralmente letta in udienza e sottoscritta dal giudice con la sottoscrizione del verbale che la contiene, deve ritenersi pubblicata, e che non è nulla qualora il cancelliere non abbia dato atto del deposito in cancelleria e non vi abbia apposto data e firma subito dopo l’udienza. La previsione dell’immediato deposito in cancelleria della sentenza è finalizzata a consentire al cancelliere il s uo inserimento nell’elenco cronologico delle sentenze, con l’attribuzione del numero identificativo, oltre a consentire
alle parti di ottenerne copia. Nella fattispecie trattata da Cass. 22519/2018, in particolare, è stata ritenuta valida la sentenza letta e sottoscritta in udienza insieme al relativo verbale, benché il cancelliere avesse omesso di sottoscriverla contestualmente e avesse posto il visto ben quindici giorni dopo.
Cass. 17311/2015 afferma che, se il giudice ha ordinato ex articolo 281 sexies c.p.c. la discussione orale e poi ha pronunciato la sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, il t ermine lungo d’impugnazione di cui all’articolo 327 c.p.c. decorre dalla data della pronuncia, la quale, unitamente alla firma del verbale da parte del giudice, equivale alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall’articolo 133 c.p.c., con conseguente esonero della cancelleria dalla comunicazione della sentenza ai sensi dell’articolo 176 c.p.c. ( e in tal senso si rinvengono altri arresti conformi, come, p. es., Cass. 22659/2010).
Cass. 2736/2015 ribadisce l’affermazione di Cass. 17028/2008 per cui la sentenza ex articolo 281 sexies c.p.c. non è nulla se il giudice non legge il dispositivo in udienza qualora effettui comunque il deposito immediato e integrale del dispositivo e della motivazione, essendo stato in tal modo ‘raggiunto lo scopo della immodificabilità della decisione e della sua conseguenzialità rispetto alle ragioni ritenute rilevanti dal giudice all’esito della discussione’ (così nella motivazione di Cass. 2736/2015).
Non si rinviene invece la -confliggente – giurisprudenza invocata nel ricorso sull ‘asserita necessità della presenza delle parti.
5.2 Da quanto illustrato deve dedursi che la sentenza è stata validamente pronunciata; e le parti si sono allontanate senza aspettare secondo la loro libera volontà, con il permesso, e non certo imposizione, del giudice.
D’altronde l’espressione ‘pronuncia’ , utilizzata nel suo ragionamento dal giudice d’appello traendola dal verbale dell’udienza del 26 settembre 2020 (‘il giudice pronuncia sentenza come da seguente verbale’) , include effettivamente la sentenza resa ai sensi dell’articolo 281 sexies c.p.c. con i suoi immediati
componenti – motivazione e dispositivo -: e la relativa dichiarazione nel verbale fa fede fino a querela di falso.
Da ultimo, non è rinvenibile alcuna lesione dei diritti costituzionali, essendo stato applicato correttamente proprio l’articolo 281 sexies c.p.c., che ictu oculi non è affetto da alcuna incostituzionalità (e qui il ricorso patisce anche genericità).
In conclusione, risulta corretta l’individuazione del dies a quo compiuta dalla corte territoriale, per cui il ricorso deve essere rigettato, condannando il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 5.800,00, di cui euro 5.600,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 16 aprile 2024
Il Presidente NOME COGNOME