Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 438 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 438 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13712/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Ricorrente –
Contro
PREFETTURA DI REGGIO EMILIA.
– Intimata –
Avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 1522/2023 depositata il 13/12/2023.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del l’08 luglio 2025.
Rilevato che:
Il Giudice di pace di Reggio Emilia, con sentenza n. 1087 del 2022, ha respinto l’opposizione proposta da NOME COGNOME contro il verbale di accertamento della polizia stradale di Reggio Emilia che gli contestava la violazione dell’art. 179 comma 2 cod. strada per avere , in data 05/05/2021, guidato il veicolo indicato nello stesso verbale,
Sanzioni amministrative
per 25 minuti percorrendo 12 chilometri, senza aver inserito la carta conducente nel cronotachigrafo digitale, con applicazione della sanzione pecuniaria di euro 866,00 e di quella accessoria del ritiro della patente, con decurtazione di dieci punti della patente.
Il Tribunale di Reggio Emilia, nella contumacia della pubblica amministrazione, ha respinto l’appello aderendo alla ricostruzione del primo giudice circa il valore confessorio del contenuto del verbale di sommarie informazioni rese dal conducente, il quale aveva ammesso di avere estratto la carta conducente dal tachigrafo allo scopo di ‘far tornare i conti’ delle ore di guida e di poter così ripartire il giorno successivo con un nuovo carico, dichiarazioni, queste, che il Tribunale ha ritenuto pienamente utilizzabili in quanto al procedimento sanzionatorio amministrativo non sarebbe applicabile la regole del procedimento penale secondo cui l’indagato deve essere avvisato dalla polizia che ha facoltà di non rispondere alle domande degli inquirenti.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello , sulla base di un unico motivo.
La Prefettura di Reggio Emilia non ha svolto difese.
In data 12/10/2024 il consigliere delegato ha depositato proposta di definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., nella versione vigente ratione temporis , che è stata ritualmente comunicata alle parti.
In seguito a tale comunicazione, il ricorrente, con atto del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
È stata quindi fissata l’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.
Il ricorrente ha depositato una memoria.
Come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U., n. 9611/2024), per le ragioni ivi enunciate, il fatto che il consigliere delegato partecipi quale relatore/estensore al collegio che definisce il presente giudizio non determina una situazione d’incompatibilità agli effetti degli artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 c.p.c.
Considerato che:
L ‘unico motivo di ricorso lamenta ‘ in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c., la violazione, da parte del tribunale di Reggio Emilia, quale giudice di appello dell’art. 24 della Costituzione, dell’art. 6 della C.E.D.U. e dell’art. 7, comma 10, del d.lgs. 01/09/2011 n. 150 per aver, il tribunale stesso, disatteso/ritenuto infondata l’eccezione di invalidità/inutilizzabilità del verbale di sommarie informazioni, laddove riporta le dichiarazioni autoaccusatorie del presunto contravventore e ritenuto queste ultime come unico e sufficiente elemento dimostrativo della responsabilità dello stesso, giungendo, di conseguenza, alla conclusione che la P.A. abbia fornito la prova legittima ed adeguata della fondatezza della pretesa sanzionatoria e respingendo la domanda principale dell’appellante ‘ .
1.1. Il motivo è in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile.
Come sopra accennato, per il Tribunale di Reggio Emilia (vedi pag. 6 della sentenza ) ‘ deve senz’altro condividersi la decisione del Giudice di Pace che ha attribuito a tali dichiarazioni pieno valore confessorio, in quanto il COGNOME ha espressamente ammesso di essere stato lui alla guida del mezzo in proprietà della RAGIONE_SOCIALE il giorno 5.05.2021 e di avere appositamente estratto la propria carta del conducente dal tachigrafo allo scopo di ‘far tornare i conti’ delle ore di guida e poter ripartire il giorno successivo con un nuovo carico ‘.
È indirizzo costante di questa Corte (cfr. Cass. n. 3692/2021) che, in tema di contravvenzioni al codice della strada, le dichiarazioni, a sé
sfavorevoli, rese dal trasgressore ed inserite nel verbale di contestazione, ex art. 383 del d.P.R. n. 495 del 1992, possono stante la natura amministrativa della sanzione correlata alle suddette violazioni, che esclude che a tali dichiarazioni possano estendersi le regole del processo penale – essere utilizzate in sede giudiziale, essendo poi rimesso alla valutazione del giudice di merito – non sindacabile in sede di legittimità -l’apprezzamento circa l’effettiva idoneità delle stesse a costituire una sostanziale ammissione di responsabilità.
E questo perché, spiega la S.C., il carattere non punitivo della sanzione amministrativa oggetto di causa -che costituisce il fondamento giuridico della non pertinenza del richiamo, nel ricorso per cassazione, all’art. 24 Cost., all’art. 6 CEDU e alla sentenza n. 81/2021 della Corte costituzionale – non consente di estendere a tali dichiarazioni princìpi e regole dettati per il diritto penale e permette invece di affermare che, ove la parte, anche a seguito di una non adeguata valutazione della portata delle proprie dichiarazioni, intenda avvalersi della facoltà attribuitagli dall’art. 383 comma 1 d.P.R. n. 495/1992 di chiedere l’inserzione nel verbale di accertamento delle sue dichiarazioni, non possa poi dolersi della valutazione a sé sfavorevole che di tali dichiarazioni possa essere fatta in sede giudiziale.
Si deve aggiungere che la circostanza che il trasgressore si sia avvalso della facoltà di rendere dichiarazioni e che, a differenza di quanto si sostiene in ricorso, non sia stato ‘ dichiarato obbligato ‘ dai verbalizzanti a rendere dichiarazioni che hanno consentito l’accertamento della sua responsabilità , traspare dal ‘verbale di sommarie informazioni’ , che ha fede privilegiata, che, come risulta dal ricorso (a pag. 12), reca la locuzione ‘spontaneamente dichiara’ , che, al contrario di quanto denuncia il ricorrente, è indice della scelta
libera e ‘spontanea’, e non dell’obbligo , della parte di rendere dichiarazioni.
Da una diversa angolazione giuridica, è evidente che l’effettiva idoneità della suddetta dichiarazione del trasgressore a costituire una sostanziale ammissione della responsabilità – precisamente, in merito al mancato inserimento della scheda conducente nel cronotachigrafo integra un accertamento di fatto, che il giudice d’appello ha illustrato con motivazione adeguata e logica e che, pertanto, non è sindacabile dalla Cassazione.
Il ricorso va dunque rigettato.
Nulla si deve disporre sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale la pubblica amministrazione non ha svolto difese.
Poiché il ricorso è deciso in conformità della proposta formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., va applicato -come previsto dal terzo comma, ultima parte, dello stesso art. 380bis c.p.c. -il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro (nella misura indicata in dispositivo) nei limiti di legge (non inferiore ad euro 500,00 e non superiore a euro 5.000,00: vedi Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023; Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27947 del 04/10/2023).
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 700,00, in favore della cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 8 luglio 2025.
La Presidente NOME COGNOME