Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7336 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7336 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/03/2025
composta dai signori magistrati:
dott. NOME COGNOME
Presidente
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere relatore
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 2704 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA, in persona del legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocat o NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (P.I.: P_IVA, in per- sona del delegato NOME COGNOME
rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Ancona n. 1196/2021, pubblicata in data 5 novembre 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del
5 marzo 2025 dal consigliere NOME COGNOME
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE ha agito in giudizio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE per ottenere l’indennizzo previsto in una polizza di assicurazione per i danni stipulata con la compagnia
Oggetto:
ASSICURAZIONE DANNI
Ad. 05/03/2025 C.C.
R.G. n. 2704/2022
Rep.
convenuta in relazione al fabbricato industriale dove essa svolgeva la sua attività di impresa, con riguardo alle cose mobili ivi esistenti e danneggiate da un incendio.
La domanda è stata accolta dal Tribunale di Pesaro.
La Corte d’a ppello di Ancona, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece rigettata .
Ricorre RAGIONE_SOCIALE sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
La società controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso si « censura il deciso di appello ex art. 360 n. 3 per violazione falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’ art. 1892 c.c. anche con riferimento all’erronea determinazione del dies a quo di decorrenza del termine trimestrale di decadenza ex art. 1892 comma 2 c.c.. Motivazione apparente e perplessa ».
La società ricorrente sostiene che « la Corte ha anzitutto errato nel computo del dies a quo di decorrenza del suddetto termine, ex art. 1892 comma 2 c.c. » e, comunque, che, nella specie, sarebbe stato necessario l’« esperimento di azione di nullità e/o annullamento del contratto per vizi del consenso, nei tre mesi successivi alla sottoscrizione del contratto ovvero dalla scoperta del motivo di nullità ».
Il motivo è infondato.
Ric. n. 2704/2022 – Sez. 3 – Ad. 5 marzo 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 La decisione impugnata risulta, infatti, conforme all’indirizzo consolidato di questa Corte, che il ricorso non offre elementi idonei ad indurre a rimeditare, in tema di assicurazione danni, secondo il quale « l ‘ onere, imposto dall ‘ art. 1892 c.c.
all ‘ assicuratore, di manifestare, allo scopo di evitare la decadenza, la propria volontà di esercitare l ‘ azione di annullamento del contratto, per le dichiarazioni inesatte o reticenti dell ‘ assicurato, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa di tale annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi anteriormente al decorso del termine suddetto e, ancora più, ove avvenga prima che l ‘ assicuratore sia venuto a sapere dell ‘ inesattezza o reticenza della dichiarazione, essendo sufficiente, in questi casi, per sottrarsi al pagamento dell ‘ indennizzo, che l ‘ assicuratore stesso invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell ‘ obbligo, esistente a carico dell ‘ assicurato, di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio » (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1166 del 21/01/2020, Rv. 656584 -01; Sez. 3, Sentenza n. 16406 del 13/07/2010, Rv. 614109 – 01).
Nella specie, sulla base di un accertamento di fatto adeguatamente motivato e, come tale, non sindacabile nella presente sede, la corte d’appello ha ritenuto non applicabile il suddetto termine trimestrale e ammissibile la mera eccezione volta a paralizzar e la domanda di pagamento dell’indennizzo, in quanto il sinistro (avvenuto nel 2012) si era verificato prima della scoperta, da parte della compagnia convenuta, dell’inesattezza o reticenza delle dichiarazioni rese della società assicurata in sede di stipula del contratto (che, in effetti, la stessa ricorrente afferma doversi ritenere avvenuta nel 2014).
2. Con il secondo motivo si « censura il deciso in grado di appello ex Art. 360 n. 3 e n. 5 in relazione all’ art. 1892 comma 1 c.c. e 116 c.p.c. Omessa prova dell’elemento soggettivo del dolo o colpa grave. Omessa valutazione di elementi di prova contraria ex art. 2697 c.c. Motivazione inesistente, apparente e perplessa ».
La società ricorrente contesta l’affermazione della corte d’appello secondo la quale le dichiarazioni inesatte e/o reticenti da essa fornite alla compagnia al momento della stipulazione del contratto di assicurazione sarebbero state rese con dolo o colpa grave e avrebbero avuto rilievo determinante nella formazione del consenso della stessa compagnia in ordine alla stipulazione del contratto alle condizioni stabilite.
Il motivo è inammissibile.
Si premette che, secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte, che il ricorso non offre elementi idonei ad indurre a rimeditare, « in tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell ‘ assicurato è causa di annullamento negoziale quando si verifichino cumulativamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente; b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave; c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell ‘ assicuratore; il giudizio sulla rilevanza delle dichiarazioni inesatte o sulla reticenza del contraente, implicando un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo se non sia sorretto da una motivazione logica, coerente e completa » (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25582 del 30/11/2011, Rv. 620624 -01; Sez. 3, Sentenza n. 16406 del 13/07/2010, Rv. 614110 -01; Sez. 3, Sentenza n. 16769 del 21/07/2006, Rv. 591763 -01).
Nella specie, la corte d’appello, dopo avere rilevato che erano state rese dall’assicurata dichiarazioni inesatte e/o reticenti sia sulle condizioni dell’immobile assicurato, sia sulla mancata verificazione, nei precedenti cinque anni, di sinistri per i rischi previsti nella polizza, ha affermato quanto segue: « Dalle dichiarazioni di COGNOME Elena rilasciate a s.i.t. alla P.G. emerge altresì che entrambe le dichiarazioni false e reticenti sono state rilasciate con colpa grave, essendo ella consapevole che la loro non corrispondenza al vero non fosse di trascurabile entità (le
infiltrazioni nell’immobile erano gravi) e soprattutto determinante per vedersi riconoscere quantomeno condizioni contrattuali più favorevoli. Addirittura, il caso del sinistro risalente a mesi prima denunciato pochi giorni dopo il perfezionamento della polizza si pone ai confini con il dolo, essendo lecito dubitare che l’attesa non fosse finalizzata ad escludere che si fossero verificati sinistri della specie di quelli assicurati nel quinquennio precedente, in modo da indurre in errore l’assicurazione ».
Si tratta di accertamenti di fatto relativi a tutte le tre condizioni necessarie per l’operatività della causa di annullamento del contratto prevista dall’art. 1892 c.c., fondati sulla prudente valutazione del materiale probatorio disponibile, sostenuti da una adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non sindacabile nella presente sede.
Le censure formulate con il motivo di ricorso in esame si risolvono, in definitiva, nella inammissibile contestazione di tali accertamenti di fatto, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità.
Nonostante il carattere evidentemente dirimente di tale conclusione, è appena il caso di aggiungere, per completezza, sul punto, che la dichiarazione inesatta e reticente della società ricorrente, relativamente ai precedenti sinistri, è stata correttamente ritenuta rilevante dalla corte d’appello, benché il sinistro sottaciuto (incendio) fosse avvenuto presso lo stabilimento di una diversa società, in quanto il predetto sinistro aveva danneggiato merci della stessa ricorrente, ivi ubicate, che erano assicu rate anche se presso terzi, tanto che quest’ultima aveva avanzato richiesta di indennizzo alla compagnia assicuratrice, proprio a seguito di tale sinistro.
3. Il ricorso è rigettato.
Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, dovendosi rite- nere irrituale la costituzione di Axa Assicurazioni S.p.A.. In caso di proposizione del ricorso (e/o del controricorso) a mezzo di procuratore (generale o speciale), ai sensi dell’art. 77 c.p.c., la produzione del relativo documento che contenga la procura è, infatti, indispensabile per la verifica del corretto conferimento dei poteri, sostanziali e processuali, al procuratore, a norma dell’art. 77 c.p.c. e, in mancanza, il ricorso (o il controricorso) è inammissibile; il vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quanto avviene in caso di costituzione del legale rappresentante dell’ente o di soggetto al quale il potere di rappresentanza deriva direttamente dall’atto costitutivo o dallo Statuto, soggetto a specifiche forme di pubblicità) e non basta che colui che si qualifica come rappresentante dell’ente in forza di una procura notarile ne indichi gli estremi, in quanto, se l’atto non è stato prodotto, resta ferma l’i mpossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto (giurisprudenza costante di questa Corte; cfr., ex multis : Cass., Sez. 5, Sentenza n. 2033 del 25/01/2022, Rv. 663749 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 24893 del 15/09/2021, Rv. 662207 -01; Sez. 5, Ordinanza n. 576 del 15/01/2021, Rv. 660237 -01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11898 del 07/05/2019, Rv. 653802 -01; Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 27/02/2017, Rv. 643163 -01; Sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, Rv. 642963 -01; Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015, Rv. 636620 -01; Sez. L, Sentenza n. 23786 del 21/10/2013, Rv. 628512 -01; Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 21/01/2013, Rv. 624765 -01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 9091 del 05/06/2012, Rv. 622651 -01; Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/07/2012, non massimata; Sez. 1, Sentenza n. 22009 del 19/10/2007, Rv. 599237 -01; Sez. 1, Sentenza n. 10122 del 02/05/2007, Rv. 597012 -01; Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005, Rv. 582413 -01; Sez. 3, Sentenza n. 11188 del 26/05/2005, Rv. 582325 -01).
Nella specie, la ricorrente RAGIONE_SOCIALE risulta costituita nel presente giudizio in persona del « delegato pro tempore » NOME COGNOMEche, in tale qualità, ha sottoscritto il mandato difensivo al difensore costituito nella presente fase di legittimità del giudizio): non vi è alcuna espressa indicazione del COGNOME quale legale rappresentante della società, onde egli deve necessariamente ritenersi un rappresentante volontario della stessa.
La procura o, comunque, l’atto dal quale deriverebbe il potere rappresentativo di tale soggetto non è stato, però, prodotto in giudizio (e, in verità, neanche richiamato in alcun modo).
Il controricorso è, pertanto, inammissibile.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-rigetta il ricorso;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P .R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in camera di consiglio, in data 5 marzo 2025.