Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 19929 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 19929 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14173/2022 R.G. proposto da : COGNOME con domicilio digitale presso la PEC dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE VIBO VALENTIA n. 157/2022 pubblicata il 22/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
il Tribunale di Vibo Valentia, all’esito del procedimento ex art.445 -bis comma sesto cod. proc. civ., ha rigettato le domande proposte
da NOME COGNOME e lo ha condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dall’I.N.P.S.; per la cassazione della sentenza ricorre COGNOME, con ricorso affidato a un unico motivo, I.N.P.S. si è limitato a depositare procura speciale alle liti; al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE
con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.152 disp. att. cod. proc. civ., dell’art.24 Cost. Cost. in relazione all’art.445 -bis comma sesto cod. proc. civ., con riferimento all’art.360 , comma primo, n.3 cod. proc. civ.;
deduce che il giudice a quo ha errato nel ritenere l’inefficacia della dichiarazione sostitutiva allegata al ricorso introduttivo, per mancata specificazione del reddito del nucleo familiare della parte dichiarante; secondo l’orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, «con le modifiche apportate all’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. dal d.l. n. 269/2003, non è stato imposto all’interessato di formulare la dichiarazione sostitutiva di certificazione secondo uno schema normativamente predeterminato, né è stato previsto l’utilizzo di rigide formule per la compilazione (ex multis, Cass. n. 19887/2023, n. 11511/2024), e che dalla legge non è richiesto che venga allegata una separata dichiarazione reddituale (Cfr., ex multis, Cass. n. 11511/2024, n. 27443/2022, n. 16589/2022, n. 9412/2020), purchè la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali possegga, come nella specie, i connotati necessari (sottoscrizione, data certa, impegno a comunicare variazioni) (Cass. n. 19887/2023): l’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. «non impone alla parte ricorrente l’indicazione specifica dell’entità del reddito nella prescritta dichiarazione sostitutiva, in un’ottica di semplificazione delle condizioni di accesso alla tutela giurisdizionale,
coerente con la “ratio” ispiratrice della disciplina di favorire l’effettivo accesso alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti, benchè diretta ad evitare e punire gli abusi (Cass. n. 24303/2016; Cass. n. 8478/2017)» (Cass. 27/11/2024 n. 30515);
la dichiarazione sostitutiva di certificazione, allegata al ricorso introduttivo del procedimento ex art.445bis comma sesto cod. proc. civ., è datata, sottoscritta dall’odierno ricorrente e reca l’impegno a comunicare la variazione dei redditi dichiarati;
alla luce del principio di diritto sopra richiamato la dichiarazione sostitutiva de qua è idonea a produrre gli effetti previsti dall’art.152 disp. att. cod. proc. civ., essendo irrilevante la mancata indicazione specifica del reddito familiare;
il decreto impugnato deve essere cassato, in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Vibo Valentia che, in persona di diverso magistrato, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia al Tribunale di Vibo Valentia che, in persona di diverso magistrato, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, l ‘ 11 luglio 2025.