Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13933 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13933 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 20/05/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 4632/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, quali eredi RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, COGNOME NOME, quale erede di NOME COGNOME e di NOME COGNOME ved. COGNOME NOME, COGNOME NOME ved. COGNOME, COGNOME NOME, quali eredi del sig. NOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, quali eredi di NOME COGNOME ved. COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende per procure speciali allegate al ricorso
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) e rappresentata e difesa
dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE per procura speciale allegata al controricorso
-controricorrente-
nonché contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE AVELLINO, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) e rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura speciale allegata al controricorso
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 4140/2020 depositata il 01/12/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con sentenza n. 2221 del 11 -19/12/2012 il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, pronunciando sulle domande proposte da COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME, di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME, e di COGNOME NOME nei confronti del Comune di Avellino, con la chiamata in causa di RAGIONE_SOCIALE, dichiarava l’incompetenza del Tribunale Ordinario di Avellino e la competenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Napoli con riferimento alle domande attoree volte alla determinazione ed al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennità di occupazione legittima, fissando il termine di mesi tre per la riassunzione innanzi al giudice competente, e rigettava le altre domande attoree, dirette ad ottenere l’accertamento del mancato
tempestivo perfezionamento RAGIONE_SOCIALEa procedura espropriativa in contestazione da parte del Comune di Avellino, per essersi verificata, secondo la prospettazione degli attori, a decorrere dal 27/02/94, la decadenza RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza RAGIONE_SOCIALEe opere per la intervenuta scadenza di entrambi i termini quinquennali per l’ultimazione dei lavori e del procedimento espropriativo e quindi la sopravvenuta illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘occupazione, con ogni conseguenza di legge ; il Tribunale dichiarava altresì assorbite le domande proposte in via subordinata dal Comune di Avellino nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, compensava per intero tra tutte le parti le spese di lite e poneva le spese per la consulenza tecnica di ufficio definitivamente a carico degli attori;
La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 4140/2020 del 17/11 -1/12/2020, notificata il 2/12/2020, rigettava l’appello dagli originari attori proposto avverso la citata sentenza nella parte in cui era diretto ad ottenere la riforma RAGIONE_SOCIALEa statuizione di rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande, mentre accoglieva la domanda di determinazione RAGIONE_SOCIALEe indennità di occupazione legittima maturate nel periodo dal 8/2/1990 al 16/2/1996, proposta con l’atto di appello, e ordinava al Comune di Avellino di depositare presso la Ragioneria Territoriale RAGIONE_SOCIALEo Stato del RAGIONE_SOCIALE la somma di € 124.462,68 a tale titolo determinata all’esito di C.T.U., oltre interessi legali con decorrenza dalle scadenze di ogni annualità, compensando le spese del grado tra tutte le parti e ponendo l’onere di CTU a carico solidale degli appellanti e del Comune di Avellino;
Avverso questa sentenza NOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, quali eredi RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO COGNOME, COGNOME NOME, quale erede di NOME COGNOME e di NOME COGNOME ved. COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME ved. COGNOME, COGNOME NOME, quali eredi di NOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, quali eredi di NOME COGNOME ved.
NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME, hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, e resistito con separati controricorsi dal Comune di Avellino e da RAGIONE_SOCIALE;
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. I ricorrenti e RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memorie illustrative.
CONSIDERATO CHE
5. I motivi di ricorso sono così rubricati: « I . Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 97 del R.D. n. 383/1934, RAGIONE_SOCIALE‘art. 59 RAGIONE_SOCIALEa L.n. 62/1953 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 RAGIONE_SOCIALEa L.n. 2359/1865, nonché dei principi generali sulla dichiarazione di p.u. e sulla sua efficacia, nullità, decadenza, reiterazione. Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma III, RAGIONE_SOCIALEa L.n. 1/1978 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2909 c.c. Giudicato interno. Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1362, I e II comma, e ss. c.c. e dei criteri ermeneutici applicabili ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esegesi del provvedimento amministrativo. Violazione del principio esegetico principale RAGIONE_SOCIALEa letteralità. Violazione del criterio ermeneutico RAGIONE_SOCIALE‘atto amministrativo costituito dalla successiva azione amministrativa e, quindi, dal contenuto dei successivi atti del procedimento in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Omesso esame del fatto decisivo che la dichiarazione di p.u. va individuata nella delibera G.M. n. 366/1988, invece che nella delibera c.c. n. 1296/1988 in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c; II. Gradatamente, Estraneità RAGIONE_SOCIALEe delibere G.M. n. 1167 del 16/7/1991 e C.C. n. 66 del 10/6/1992 al procedimento espropriativo. Violazione degli artt. 1362, I e II comma, e ss. c.c. e dei principi generali in tema di interpretazione degli atti amministrativi. Giuridica inesistenza, inefficacia e nullità RAGIONE_SOCIALEe predette delibere. Oggettiva inconfigurabilità di una valida ed efficace reiterazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di p.u. Mancata adozione di una proroga RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di p.u. Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 RAGIONE_SOCIALEa L.n. 2359/1865 e dei principi generali in tema di dichiarazione di p.u. e sua nullità,
efficacia, decadenza, reiterazione e proroga. Carenza assoluta di potere. Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2909 c.c. e del giudicato interno sulla giurisdizione del G.O. Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 RAGIONE_SOCIALEa legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E. Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1362, I e II comma, e ss. c.c. e dei criteri ermeneutici applicabili ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esegesi del provvedimento amministrativo. Violazione del principio esegetico principale RAGIONE_SOCIALEa letteralità. violazione del criterio ermeneutico RAGIONE_SOCIALE‘atto amministrativo integrato dalla successiva azione amministrativa e, quindi, dal contenuto dei successivi atti del procedimento. Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1367 c.c. e del principio di conservazione RAGIONE_SOCIALE‘atto amministrativo in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; III. Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 12, I comma, disp. prel. al c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 RAGIONE_SOCIALEa L.n. 2359/1865, RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALEa L.n. 166/2002, RAGIONE_SOCIALE‘art. 22 RAGIONE_SOCIALEa L.n. 158/1991, degli artt. 3, 24, 42, 97 e 117 RAGIONE_SOCIALEa Cost. e, ancora, RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del Primo Protocollo RAGIONE_SOCIALEa CEDU e, infine, RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 del T.U. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 47 RAGIONE_SOCIALEa Carta di Nizza in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonchè illegittimità costituzionale e istanza di remissione al Giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi RAGIONE_SOCIALEa questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALEa L.n. 166/2002. e, ancora, violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 23 RAGIONE_SOCIALEa L.n. 87/1953 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.); IV. Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost., Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132 c.p.c. Motivazione inesistente, perplessa, contraddittoria, abnorme in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. nonché violazione degli artt. 39 e 40 RAGIONE_SOCIALEa L.n. 2359/1865 e dei principi generali sula determinazione RAGIONE_SOCIALEe indennità di espropriazione e di occupazione legittima, Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 116 c.p.c. e dei principi generali sulla valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove ».
Poiché le questioni poste dai motivi di ricorso sono meritevoli di approfondimento, il procedimento va rimesso alla pubblica udienza, come peraltro chiesto anche dai ricorrenti, a ciò non ostando l’originaria sua fissazione in sede camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis.1 cod. proc. civ..
PER QUESTI MOTIVI
Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima sezione