Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32834 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 32834 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data RAGIONE_SOCIALEzione: 16/12/2025
SENTENZA
sul ricorso 133-2025 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE;
– controricorrenti -ricorrenti incidentali avverso la sentenza n. 1694/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di
Oggetto
PUBBLICO IMPIEGO
DECADENZA
R.G.N. 133/2025
COGNOME.
Rep.
Ud. 23/09/2025
PU
ROMA, depositata il 28/06/2024 R.G.N. 3232/2021; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella RAGIONE_SOCIALE udienza del 23/09/2025 dal Consigliere AVV_NOTAIO. NOME COGNOME; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, inammissibilità del ricorso incidentale condizionato; udito l’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME; udito l’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE accoglieva il ricorso di NOME COGNOME con cui quest’ultima chiedeva dichiararsi la nullità del licenziamento disciplinare intimatole dalla istituzione scolastica. A sostegno RAGIONE_SOCIALEe richieste, la ricorrente deduceva di essere stata inserita nella graduatoria provinciale di Roma, profilo ‘Collaboratore RAGIONE_SOCIALE‘ per l’anno scolastico 2019 -2020, essendo risultata vincitrice del concorso per titoli indetto con Decreto del Direttore Generale del RAGIONE_SOCIALE n. 170 RAGIONE_SOCIALE‘11.3.2019; di e ssere entrata in RAGIONE_SOCIALEo, in pianta stabile e con titolo definitivo di Collaboratore RAGIONE_SOCIALE, alle dipendenze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a far data dal 1/9/2019; di essere stata dichiarata decaduta dalle graduatorie permanenti provinciali e da tutte le graduatorie di RAGIONE_SOCIALE del personale A.T.A., con decreto n. 126 del 15/4/2020 e, con successivo provvedimento del 17/4/2020, decaduta dall’impiego per la produzione di false dichiarazioni, sanzionate con il licenziamento; di non avere in realtà prodotto alcuna dichiarazione sostitutiva di certificazione, ma di avere solo sottoscritto un prestampato fornitole dalla segreteria RAGIONE_SOCIALE‘istituto scolastico il 4.9.2019, su cui non aveva fatto dichiarazioni di sorta, tanto meno sui suoi precedenti penali, ma aveva apposto solo la sua sottoscrizione, come era
accaduto sin dai primi contratti a termine; di essere venuta a conoscenza, dopo la sua richiesta di accesso agli atti, RAGIONE_SOCIALE‘autocertificazione del 4.9.2019, del certificato del Casellario Giudiziale Generale, che riportava a suo carico una sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di Roma del 16/07/2002 per fatti reato ex D.P.R. n. 309/90, commessi nel 1997, con beneficio RAGIONE_SOCIALEa sospensione condizionale RAGIONE_SOCIALEa pena, del certificato del Casellario RAGIONE_SOCIALEa Banca Dati Europeo, che riportava NULLA, acquisiti per vie interne dall’Amministrazione, dicitura che aveva sempre fatto ritenere alla ricorrente che equivalesse ad una riabilitazione; di avere richiesto, dopo tale fatto, la riabilitazione e di avere impugnato con atto del 21/4/2020 il licenziamento chiedendone all’Amministrazione la revoca in autotutela.
Il Tribunale aveva ritenuto fondate le domande RAGIONE_SOCIALEa ricorrente atteso che: i) dalla documentazione e dalle affermazioni RAGIONE_SOCIALEe parti, non contestate, risultava che la ricorrente aveva partecipato al concorso per soli titoli per l’accesso al ruolo provinciale di collaboratore scolastico, bandito dall’RAGIONE_SOCIALE con D.D.G. n. 170 RAGIONE_SOCIALE‘11.3.2019, collocandosi in posizione utile per l’assunzione; che aveva stipulato in data 2.9.2019 il contratto di lavoro a tempo indeterminato quale collaboratore scolastico alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE convenuto, con assegnazione presso l’RAGIONE_SOCIALE, e che aveva dichiarato al momento RAGIONE_SOCIALEa stipulazione del contratto di assunzione in RAGIONE_SOCIALEo di non avere riportato condanne penali; ii) in ragione RAGIONE_SOCIALE‘omessa dichiarazione RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di pregresse condanne penali l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE avevano dichiarato la decadenza RAGIONE_SOCIALEa ricorrente dalle graduatorie
permanenti provinciali di collaboratore scolastico e la risoluzione del contratto di lavoro stipulato; iii) la ricorrente, pur condannata per il reato di cui all’art. 73 co. 5 del D.P.R. n. 309/90, che risultava essere situazione ostativa alla partecipazione al concorso, aveva beneficiato RAGIONE_SOCIALEa sospensione condizionale RAGIONE_SOCIALEa pena ex art. 163 c.p. e, allo spirare del termine quinquennale previsto dall’art. 163, co. 1, c.p., RAGIONE_SOCIALE‘effetto estintivo del reato e RAGIONE_SOCIALE‘istituto premiale RAGIONE_SOCIALEa ‘non menzione’ RAGIONE_SOCIALE a condanna nel certificato del casellario giudiziale; iv) la ricorrente, in base alle disposizioni di cui agli artt. 24, co. 2, 25, co. 1, e art. 28, co. 7-8. D.P.R. n. 313/2002, non era tenuta a dichiarare alle parti convenute, né in occasione del concorso, né al momento RAGIONE_SOCIALEa stipulazione del contratto di lavoro, l’esistenza RAGIONE_SOCIALEa condanna per il reato di cui all’art. 73, co. 5, del D.P.R. 309/90, avendo beneficiato RAGIONE_SOCIALE‘effetto estintivo del reato ex art. 167 c.p., motivo per cui non potevano ritenersi sussistenti situazioni ostative alla sua partecipazione al concorso; v) il provvedimento di declaratoria di decadenza e l’atto di esercizio del diritto alla risoluzione del contratto adottati dalle parti convenute erano, pertanto, illegittimi in quanto carenti dei presupposti richiesti dalla legge, e la condotta tenuta dalle amministrazioni era qualificabile come licenziamento comminato nei confronti del pubblico dipendente in assenza di giusta causa, con diritto RAGIONE_SOCIALEa ricorrente alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria, commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento sino all’effettiva reintegrazione, detratto l’aliunde perceptum.
L’Istituzione scolastica impugnava la sentenza di prime cure; si costituiva COGNOME NOME eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello proposto oltre il
termine di 30 giorni dalla notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado e concludendo nel merito per il rigetto del gravame.
Con sentenza n. 1694/2004 RAGIONE_SOCIALEta il 28.06.2024, la Corte d’Appello di Roma, accoglieva il gravame.
La Corte territoriale preliminarmente disattendeva l’eccezione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello per tardività RAGIONE_SOCIALEo stesso. Al riguardo, la Corte di Roma rilevava che dai documenti informatici allegati si evinceva la notifica mediante posta elettronica certificata all’RAGIONE_SOCIALE e al RAGIONE_SOCIALE, entrambi rappresentati e difesi dal Dirigente scolastico, nel domicilio digitale PEC EMAIL, reperito dal sito IPA, e all’RAGIONE_SOCIALE nel domicilio digitale PEC EMAIL. La Corte romana attribuiva valore assorbente alla considerazione che nella memoria difensiva ex art. 416 c.p.c. il RAGIONE_SOCIALE (indirizzo PEC: EMAIL) -rappresentato e difeso dal proprio funzionario AVV_NOTAIO, aveva eletto domicilio presso la sede RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, indirizzo PEC: EMAIL. Indirizzo digitale presso il quale non è stata invece notificata la sentenza di primo grado. Nel merito, la Corte d’Appello accoglieva quanto lamentato dalle amministrazioni appellanti circa l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa pronuncia che avrebbe pretermesso la disamina RAGIONE_SOCIALE‘art. 6 punto 3 lettera d) del bando (e recante ‘requisiti generali di ammissione’) che stabiliva ‘non possono partecipare alla procedura coloro che si trovano in una RAGIONE_SOCIALEe condizioni ostative
di cui alla legge 18 gennaio 1992 n. 16′. In altri termini, secondo la Corte d’Appello, la ricorrente era stata dichiarata decaduta non per avere commesso il reato di falso ex art. 483 c.p., ma ‘per la sussistenza del fatto in sé RAGIONE_SOCIALE‘aver subito condanne penali’, in relazione al quale peraltro non rilevava se vi fosse stata, o meno, applicazione del beneficio RAGIONE_SOCIALEa sospensione condizionale RAGIONE_SOCIALEa pena.
Avverso tale sentenza ricorreva per cassazione la signora COGNOME, affidando le proprie difese a due motivi illustrati da memoria cui resisteva con controricorso con ricorso incidentale condizionato l’RAGIONE_SOCIALE.
La Procura Generale depositava requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso principale e l’inammissibilità di quello condizionato.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia la violazione, falsa ed inappropriata applicazione nella fattispecie, RAGIONE_SOCIALEe norme processuali di cui agli artt. 325 c.p.c. (Termini per le impugnazioni), e 326 c.p.c. (Decorrenza dei termini), con riferimento all’art. 170 c .p.c. (Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento).
Parte ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia disatteso, sulla erronea ed ingiusta supposizione d’esistenza di un vizio di notificazione ex art. 170 c.p.c. , l’eccezione RAGIONE_SOCIALEa lavoratrice ricorrente in ordine alla tardività RAGIONE_SOCIALE‘appello proposto dalle parti appellanti e di conseguenza non avendo dichiarato l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello stesso. In ogni caso, prosegue la ricorrente, la Corte d’Appello aveva ritenuto esistente un vizio di notificazione ex art. 170 c.p.c., soltanto
rispetto ad uno dei tre appellanti: l’RAGIONE_SOCIALE. Non avendo ravvisato alcun vizio rispetto agli altri due (il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE), doveva comunque dichiarare l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello così come proposto da tutte e tre le dette parti simultaneamente e con un solo atto.
2. Il motivo è infondato.
2.1 Il decreto Legge n. 76/2020 ha previsto l’art. 28 che ha introdotto all’interno RAGIONE_SOCIALE‘art. 16 ter del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 1ter, ai sensi del quale: ‘Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio RAGIONE_SOCIALEo Stato, in caso di mancata indicazione nell’elenco di cui all’articolo 16, comma 12′ (ossia nell’apposito elenco formato e gestito dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE) la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell’elenco previsto dall’articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,’ (ovverosia nel c.d indice ‘IPA’, per esteso ‘Indice dei domicili digitali RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘) e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni RAGIONE_SOCIALEe Linee guida di AgID, nella sezione ente RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE destinataria.
2.2 Orbene, la previsione in esame consente di poter procedere alla notifica a mezzo EMAIL (evitando dunque, per
esempio, la notifica a mezzo posta) anche alle amministrazioni che non abbiano provveduto ancora oggi ad assolvere l’obbligo di comunicazione del proprio indirizzo previsto dal citato art. 16 comma 12 del D.L. 179/2012 convertito con l. 221/2012.
2.3 Ciò posto, la Corte di Appello ha ritenuto in via assorbente che nella memoria difensiva di primo grado il RAGIONE_SOCIALE si era costituito a mezzo del proprio funzionario ed aveva eletto domicilio presso la sede RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura Generale specificamente indicata e che la notifica non era ritualmente avvenuta nel predetto domicilio.
La Corte ha, inoltre, correttamente rilevato non valida la notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado mediante posta elettronica certificata all’RAGIONE_SOCIALE e al RAGIONE_SOCIALE, rappresentati dal Dirigente scolastico, nel domicilio digitale PEC EMAIL. reperito dal sito IPA, atteso che nella relata di notifica non era stato debitamente indicato che l’indirizzo PEC RAGIONE_SOCIALEa P.A. fosse stato estratto da IPA perché non presente nel registro PP.AA. ex art 28 DL. N. 76/2020, considerato che la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell’elenco previsto dall’articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,’ (ovverosia nel c.d indice ‘IPA’, per esteso ‘Indice dei domicili digitali RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE‘), solo in c aso di mancata indicazione nell’elenco di cui all’articolo 16, comma 12’ (ossia nell’apposito elenco formato e gestito dal RAGIONE_SOCIALE).
Pertanto, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto la notifica in questione inidonea ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado.
3. Con il secondo motivo proposto in via subordinata, e solo nel denegato caso che fosse respinto il primo motivo, si deduce la falsa applicazione e/o applicazione inappropriata nella fattispecie di norme di legge invocate dalle PP. AA. , per aver la Corte territoriale ritenuto, in spregio fra l’altro – del principio di immutabilità RAGIONE_SOCIALEa motivazione del licenziamento, che la COGNOME fosse stata licenziata non per avere commesso il reato di falso ex art. 483 c.p., ma ‘per la sussistenza del fatto in sé RAGIONE_SOCIALE‘aver subito condanne penali’. Si eccepisce inoltre l’omessa applicazione nella sentenza gravata di norme a tutela del lavoratore, sia in generale di norme tutorie contro il licenziamento privo di giusta causa (art. 2119 c.c.; l. 604/1965; l. 300/1970 etc. etc.), sia in particolare di norme del D. Lgs. n. 165 del 2001, degli artt. 24, co. 2, 25, co. 1, e 28, co. 7-8. D.P.R. n. 313/2002 (con effetto estintivo del reato ex art. 167 c.p.) correttamente individuate ed applicate dal Giudice di Primo Grado e da ritenere … prevalenti sulle suddette altre invocate dalle amministrazioni appellanti, che invece la Corte d’appello ha erroneamente applicato. Al riguardo, ad avviso RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, non può che prevalere infat ti l’esigenza di tutela del lavoratore rispetto alla lex specialis del bando di concorso pubblico. Opinando in contrario, si violerebbe il divieto di reformatio in pejus da parte
RAGIONE_SOCIALEa legge speciale.
Conseguentemente, la Corte distrettuale avrebbe dovuto confermare la sentenza di primo grado, che in accoglimento del ricorso RAGIONE_SOCIALEa lavoratrice aveva annullato il licenziamento, ritenendo inesistente il fatto storico supposto nella motivazione del licenziamento, e cioè che la lavoratrice: ‘si trova in una RAGIONE_SOCIALEe condizioni ostative di cui alla Legge n. 16 del 18.01.1992′ ed ha ‘omesso di dichiarare di aver riportato condanne penali nella domanda di partecipazione al concorso’.
3.1. Anche tale motivo è infondato, perché la sentenza impugnata, nell’escludere che fossero affetti da nullità i contratti a termine stipulati con la COGNOME nella vigenza RAGIONE_SOCIALEa graduatoria, ha correttamente applicato il principio di diritto secondo cui “il determinarsi di falsi documentali (D.P.R. n. 3 del 1957, art. 127, lett. d) o dichiarazioni non veritiere (D.P.R. n. 445 del 2001, art. 75) in occasione RAGIONE_SOCIALE‘accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l’instaurazione del rapporto di lavoro con la RAGIONE_SOCIALE” (Cass. n. 18699/2019 e negli stessi termini Cass. n. 10854/2020 pronunciata in fattispecie nella quale, a seguito RAGIONE_SOCIALEa falsa dichiarazione, era stato ottenuto l’inserimento nelle graduatorie di istituto del personale ATA; Cass. 22673/2020).
3.2. Con le richiamate pronunce si è evidenziato che il D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75 nel prevedere, quanto alle dichiarazioni sostitutive, che la “non veridicità del contenuto” comporta la decadenza del dichiarante “dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione non veritiera”, opera ogniqualvolta, in
assenza RAGIONE_SOCIALEa falsa dichiarazione, l’impiego non sarebbe stato ottenuto, ossia nei casi in cui l’inclusione nella graduatoria concorsuale o selettiva sia diretta conseguenza del mendacio;
3.3. Si è precisato, inoltre, che sul piano contrattuale la “decadenza dai benefici” si risolve in un vizio genetico del contratto, ossia nella nullità RAGIONE_SOCIALEo stesso, e ciò è stato affermato in linea con l’orientamento, ormai consolidato nella giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte, alla stregua del quale nel pubblico impiego contrattualizzato la regola posta dal D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 35 e 36 che in attuazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 97 Cost. impongono alle Pubbliche Amministrazioni l’individuazione del contraente nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe procedure concorsuali o, per le qualifiche meno elevate, RAGIONE_SOCIALEe modalità di avviamento di cui al combinato disposto del richiamato art. 35, comma 1, lett. b) e del D.P.R. n. 487 del 1994, artt. 23 e ss. seppure non direttamente attinente al contenuto RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni contrattuali, si riflette sulla validità del negozio, perché individua un requisito che deve sussistere in capo al contraente, di tal ché, ove si consentisse lo svolgimento del rapporto con soggetto privo del requisito in parola, si finirebbe per porre nel nulla la norma inderogabile, posta a tutela di interessi RAGIONE_SOCIALE alla cui realizzazione, secondo il Costituente, deve essere costantemente orientata l’azione amministrativa RAGIONE_SOCIALEo Stato e degli enti RAGIONE_SOCIALE (cfr. fra le più recenti Cass. n. 30999/2019, Cass. n. 17002/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata).
3.4. Quanto ai poteri che la Pubblica Amministrazione può esercitare ove si avveda RAGIONE_SOCIALEa falsità RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione e, più in generale, RAGIONE_SOCIALE‘illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘assunzione si è evidenziato che l’atto con il quale l’RAGIONE_SOCIALE revochi l’incarico a
seguito RAGIONE_SOCIALE‘annullamento RAGIONE_SOCIALEa procedura concorsuale o RAGIONE_SOCIALE‘inosservanza RAGIONE_SOCIALE‘ordine di graduatoria “equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perchè affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l’assenza di un vincolo contrattuale” (Cass. nn. 8328/2010, 19626/2015, 13800/2017, 7054/2018, 194/2019), ovverosia, secondo un più risalente ma pur sempre valido precedente, a decadenza in questi casi va apprezzata “semplicemente in termini di rifiuto RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE scolastica di continuare a dare esecuzione al rapporto di lavoro a causa RAGIONE_SOCIALEa nullità del contratto per violazione di norma imperativa” (Cass. 13150/2006);
Dai richiamati principi, qui ribaditi perché condivisi dal Collegio, discende, inoltre, che il rapporto di lavoro, in quanto affetto da nullità, può produrre effetti nei soli limiti indicati dall’art. 2126 c.c., applicabile anche alle Pubbliche Amministrazioni, e pertanto, ferma l’irripetibilità RAGIONE_SOCIALEe retribuzioni corrisposte in ragione RAGIONE_SOCIALEa prestazione resa, sia pure in via di mero fatto, RAGIONE_SOCIALEo stesso non si può tenere conto ai fini di successive assunzioni o di avanzamenti di carriera, operando in tal caso la regola generale secondo cui quod nullum est nullum producit effectum.
Va, infine, richiamata la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato , sez. IV , 12/12/1978 , n. 1195) in tema di decadenza dal pubblico impiego coerente con la soluzione adottata dalla Corte territoriale secondo cui il beneficio RAGIONE_SOCIALEa sospensione condizionale RAGIONE_SOCIALEa pena è causa estintiva RAGIONE_SOCIALEa punibilità, risolvendosi nella sospensione RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione RAGIONE_SOCIALEa pena, sia pure determinando, con il concorso di altre circostanze, l’estinzione del reato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 167 c.p., e
lasciando sussistere la condanna e tutti gli altri effetti che da essa derivano.
Pertanto, è legittima la destituzione d’ufficio RAGIONE_SOCIALE‘impiegato, ove sia stato ritenuto responsabile d’un delitto incompatibile con lo status di pubblico dipendente, non essendo, al riguardo, rilevante l’effettiva esecuzione RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del giudice penale, passata in giudicato.
In conclusione, il ricorso va respinto, con conseguente inammissibilità del ricorso incidentale condizionato proposto dalla parte controricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in complessivi € 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese prenotate a debito;
dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo per la parte ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione, il 23 settembre 2025.
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME