Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29042 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29042 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14644/2022 R.G., proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ; rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO (pec dichiarata: EMAIL), in virtù di procura in calce al ricorso;
-ricorrente-
nei confronti di
‘RAGIONE_SOCIALE di NOME‘ ;
-intimati- nonché di
NOME COGNOME ; rappresentata e difesa da sé medesima (pec dichiarata: EMAIL), ex art. 86 cod. proc. civ., nonché, anche disgiuntamente, dall’AVV_NOTAIO (pec dichiarata:
EMAIL), in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza n. 7961/2021 della CORTE d ‘ APPELLO di ROMA, depositata il 30 novembre 2021; udìta la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
la società RAGIONE_SOCIALE, conduttrice di un locale commerciale locatole da NOME NOME ove svolgeva l’attività di vendita di capi di abbigliamento, avendo subìto danni in seguito ad allagamenti asseritamente causati dalla concotta della proprietaria, che avrebbe omesso la pulizia e la manutenzione del bocchettone di raccolta delle acque, la citò in giudizio risarcitorio dinanzi al Tribunale di Roma;
NOME COGNOME, costituitasi in giudizio, resistette alla domanda e domandò, a sua volta, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno asseritamente derivatole dalla realizzazione, da parte della conduttrice, di una nicchia sulla facciata del locale, in assenza di autorizzazione;
il Tribunale rigettò le domande, compensando le spese;
proposto gravame principale dalla attrice-conduttrice e gravame incidentale dalla proprietaria-convenuta e costituitesi entrambi dinanzi alla Corte d’appello di Roma, all’udienza del 30 marzo 2021 il difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, dichiarò il decesso della parte assistita, provocando la declaratoria di interruzione del processo;
all’esito della successiva udienza del 30 novembre 2021, previa declaratoria di inammissibilità -rispettivamente, per difetto di legittimazione e per tardività -dell’istanza di estinzione depositata dallo stesso difensore di NOME e
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di quella di riassunzione depositata dal difensore della RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello ha emesso sentenza con cui ha dichiarato l’estinzione del giudizio, senza provvedere sulle spese;
avverso questa sentenza (depositata lo stesso 30 novembre 2021) la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo; ha risposto con controricorso l’AVV_NOTAIO, reputando di essere stata intimata in proprio e non quale difensore costituito nel giudizio d’appello per la parte deceduta;
la trattazione è stata quindi fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380 -bis .1 cod. proc. civ.;
il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte;
le parti costituite hanno depositato memoria.
Considerato che:
con l’unico motivo di ricorso viene denunciata, ai sensi dell’art.360 n. 4 cod. proc. civ., la « Nullità della dichiarazione di estinzione del processo per violazione e falsa applicazione degli artt. 300, 305 e 307 cpc »;
la ricorrente sostiene che la dichiarazione dell’evento interruttivo (nella specie, la morte della parte costituita), da rendersi in udienza o da notificarsi alle altre parti ad opera del difensore , ai sensi dell’art. 300 cod. proc. civ., non è una mera dichiarazione di scienza ma assume la natura di atto negoziale e di dichiarazione di volontà; pertanto, perché possa produrre l’effetto dell’interruzione del processo , non sarebbe sufficiente la mera dichiarazione dell’evento, ma occorrerebbe anche quella della volontà di conseguire l’effetto interruttivo;
tale effetto non si sarebbe prodotto nella fattispecie, poiché all’udienza del 30 marzo 2021, dinanzi al collegio d’ appello,
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lAVV_NOTAIO, in qualità di difensore di NOME, aveva bensì dichiarato l’evento (il decesso dell’ appellata) ma non aveva manifestato la volontà di conseguire l’interruzione del processo;
non essendosi prodotto l’effetto interruttivo -argomenta la ricorrente -per un verso, sussisteva la legittimazione dello stesso difensore in ordine all ‘ istanza di estinzione, da reputarsi peraltro infondata per mancanza del necessario presupposto dell’interruzione; per a ltro verso, al di là della tardività dell’istanza di riassunzione da lei depositata, erroneamente era stata pronunciata l’estinzione del giudizio;
il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato;
è inammissibile in quanto proposto nei confronti degli ‘RAGIONE_SOCIALE‘, indicati collettivamente e impersonalmente al di fuori dei rigorosi presupposti in cui ciò è consentito ai sensi dell’art. 328 cod. proc. civ.;
il ricorso è invece infondato in quanto (non già proposto nei confronti dell’AVV_NOTAIO in proprio, bensì) notificato ai procuratori della parte costituita nel giudizio d’appello, sull’assunto del mancato verificarsi dell’effetto interruttivo in conseguenza del decesso di essa e della conseguente ultrattività del loro mandato;
sotto tale profilo, il ricorso è ammissibile, in quanto questa Corte ha affermato -e ribadito -che, mentre l ‘ ordinanza interruttiva del processo ha natura meramente preparatoria ed ordinatoria poiché non statuisce sulla pretesa sostanziale fatta valere in giudizio, né definisce il processo (comportandone soltanto un temporaneo stato di quiescenza fino alla sua riassunzione o, in mancanza, fino all ‘ estinzione: Cass. 01/08/2014, n. 17531; Cass. 20/05/2020, n. 10210), invece il provvedimento di estinzione del giudizio ha il contenuto
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sostanziale (e, nella fattispecie, anche la veste formale) della sentenza, ed è pertanto ordinariamente impugnabile ( ex multis , Cass. 02/04/2009, n. 8002; Cass. 23/03/2017, n. 7614; Cass. 30/06/2021, n. 18499), ovviamente in confronto delle altre parti della sentenza stessa;
ciò posto in ordine all’ammis sibilità del ricorso in quanto notificato ai procuratori costituiti per la parte originaria, di cui si assume l’u ltrattiva legittimazione processuale in asserita mancanza del dichiarato effetto interruttivo, esso, peraltro, è infondato;
la circostanza che la di chiarazione prevista dall’art. 300 cod. proc. civ. -che il procuratore della parte costituita è onerato di effettuare in udienza o di notificare alle altre parti -abbia natura di dichiarazione negoziale, non si traduce nella necessità che la volontà di conseguire l’e ffetto interruttivo sia formalmente manifestata, essendo sufficiente che tale finalità costituisca il presupposto della dichiarazione medesima, la quale non deve essere resa per fini diversi, dilatori o anche meramente informativi;
in altre parole, la dichiarazione res a ai sensi dell’art. 300 cod. proc. civ., avente ad oggetto l’evento interrutt ivo, deve supporre la volontà del dichiarante di provocare l’interr uzione stessa, con la conseguenza che quest’ultima non si realizza allorché la causa interruttiva (nella specie, la morte della parte) sia stata esposta per fini diversi; è dunque necessario, ma anche sufficiente, che si integri tale supposizione, mentre non occorre necessariamente che la dichiarazione abbia formalmente ad oggetto la predetta finalità, potendo essere circoscritta, stante il disposto testuale della norma processuale, all ‘ esposizione dell ‘ evento idoneo a produrla;
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nel caso di specie, la Corte d’app ello ha correttamente rilevato che la dichiarazione del decesso della parte effettuata dal difensore costituito all’u dienza del 30 marzo 2021 non era stata fatta per fini diversi da quello di provocare l’interruzione del processo, atteso che la volontà di perseguire questa finalità risultava chiaramente rappresentata a seguito del deposito, alcuni giorni prima dell’udienza medesima, di una nota in cui, unitamen te all’anticipazione dell’esposizione dell’evento interruttivo, il difensore aveva specificamente chiesto di ‘prov v edere ai sensi dell’art. 300 cod. proc. civ.’ ;
con la dichiarazione resa all’udienza del 30 marzo 2021, l’ effetto interruttivo si era dunque senz’a ltro prodotto, sicché ritualme nte la Corte d’ap pello ha proceduto alla declaratoria del l’estinzione del giudizio dopo aver rilevato la tardività dell ‘i stanza di riassunzione;
in definitiva, il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE va rigettato;
nulla deve disporsi sulle spese del giudizio di legittimità, attesa l ‘avvenuta costituzione in proprio dell’AVV_NOTAIO;
a norma dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve invece dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, ove dovuto.
Per Questi Motivi
la Corte rigetta il ricorso;
a norma dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, al competente
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ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art.13, ove dovuto;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza
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