Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4632 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4632 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/02/2024
sul ricorso 5001/2023, cui sono riuniti i ricorsi 5509 e 11722 del 2023, proposti da:
AL SHAME NOME COGNOMECOGNOME elett.te domic. presso l’AVV_NOTAIO, rappres. e dif eso dall’AVV_NOTAIO , per procura speciale in atti;
-ricorrente-
-contro-
RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappres. p.t., elett.te domic. presso l’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato dalla quale sono rappres. e difesi;
-resistenti- avverso: il decreto emesso dal Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE, n. 12322/22, in data 26.9.2022; l’ordinanza emessa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, n. 17757/22, il 4.10.22; il provvedimento del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, n. 22325/22, pubblicato il 30.11.22.
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 7/12/2023 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Preliminarmente, il collegio dispone la riunione RAGIONE_SOCIALEe cause relative ai ricorsi nn. 5501, 5509 e 11722 del 2023, tra loro connesse soggettivamente e oggettivamente.
Con decreto del 26.9.22 il Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE convalidava il provvedimento di trattenimento del AVV_NOTAIO di La Spezia emesso il 22.9.22 nei confronti di NOME, osservando che il trattenuto era privo di qualsiasi documento d’identificazione, non aveva familiari in Italia, aveva presentato domanda di protezione internazionale a Pantelleria, non documentata, e smentita dal foglionotizie, e che sussisteva il rischio di fuga.
Con ordinanza del 4.10.2022, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE– a seguito RAGIONE_SOCIALE‘udienza di convali da del trattenimento, nel corso RAGIONE_SOCIALEa quale il ricorrente aveva chiesto la protezione internazionale- convalidava il nuovo decreto di trattenimento presso il locale C.P.R. di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di NOME, emesso dal AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE, il 3.10.22, osservando che: il detto provvedimento era stato emesso in esecuzione del decreto d’espulsione del Prefetto di La Spezia il 22.9.22, convalidato dal Giudice di pace il 26.9.22; il trattenuto aveva formalizzato la domanda di protezione internazionale a seguito RAGIONE_SOCIALEa quale il AVV_NOTAIO aveva disposto il trattenimento del richiedente, motivato in ragione RAGIONE_SOCIALEa natura strumentale RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione internazionale presentata allo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘espulsione; la fattis pecie in esame rientrava nella previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 6, c.3, dlgs n. 142/15 ravvisandosi la strumentalità RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione internazionale del trattenuto, avendola quest’ultimo presentata solo il 3.10.22, pur avendo egli fatto ingresso
in Italia dal 12.2.22 e tenuto conto di quanto dichiarato nel foglio notizie del 22.9.22, alla presenza del mediatore linguistico, in merito al motivo RAGIONE_SOCIALE‘a rrivo in Italia (ove si leggeva per motivi familiari), nonché del fatto che la Tunisia era considerato un paese sicuro, a nulla rilevando quindi le dichiarazioni RAGIONE_SOCIALEa sign. NOME COGNOMECOGNOME COGNOME infondata l’eccezione di manifesta illegittimità dei provvedim enti di espulsione- peraltro già esaminata dal Giudice di pace- tenuto conto che in questa sede occorreva aver riguardo alla regolarità formale del provvedimento di trattenimento, mentre l’atto presupposto RAGIONE_SOCIALE‘espulsione poteva essere esaminato solo nella sua obiettiva esistenza e legittimità formale; in ogni caso, la presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di presenza non poteva dirsi assolta per il fatto che lo straniero, entrato irregolarmente in Italia, fosse stato identificato mediante foto-segnalazione, peraltro, sotto altre generalità.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza del 30 novembre 2022, ha prorogato il periodo di trattenimento del ricorrente NOME, presso i locali del C.P.R., osservando che: tale trattenimento era stato disposto dal AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE e convalidato dal Giudice di pace il 26.9.22, e in seguito al la presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza di protezione internazionale, convalidato il 4.10.22 dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE; tale domanda era pretestuosa in quanto finalizzata ad evitare l’espulsione; ricorrevano i presupposti per la proroga del provvedimento del AVV_NOTAIO ex art.6, c.2 e 3, dlgs del 18.8.15; la Commissione Territoriale aveva rigettato la domanda, mentre il trattenuto aveva impugnato tale decisione; la sospensione RAGIONE_SOCIALE‘efficacia del provvedimento di rigetto RAGIONE_SOCIALEa Commissione Territoriale non faceva venir meno la pos sibilità d’applicare l’art. 6, c .7, che prevede appunto che il richiedente rimanga nel centro fino all’adozione del provvedimento di cui al 4° c. del medesimo articolo, nonché per tutto
il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso proposto; non erano emerse nuove significative circostanze; era irrilevante, ai fini RAGIONE_SOCIALEa decorrenza dei termini per la procedura, la mera manifestazione di volontà di presentare la domanda di protezione internazionale.
NOME ricorre in cassazione, avverso il decreto del Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE del 26.9.22- che convalidava il provvedimento di trattenimento- con unico motivo, illustrato da memoria.
Lo straniero ricorre in cassazione anche avverso la citata ordinanza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, di convalida del provvedimento di trattenimento del ricorrente presso il locale C.P.R. di RAGIONE_SOCIALE, con due motivi, illustrati da memoria.
Lo straniero ricorre in cassazione, con tre motivi, illustrati da memoria, anche avverso il provvedimento del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, di proroga del trattenimento del ricorrente presso il C.P.R. di RAGIONE_SOCIALE.
Il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE si sono costituiti (nelle cause relative ai ricorsi nn. 5001 e 5509) al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
RITENUTO CHE
L’unico motivo del primo ricorso denunzia violazione degli artt. 1, c.2, l. n. 68/07, 132 c.p.c., 111, c.6, Cost., ex art. 360, n.4, c.p.c., per aver il Giudice di pace omesso di esaminare le deduzioni difensive concernenti l’illegittimità del decreto d’espulsione presupposto , in quanto emesso per la mancata presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di presenza di cui all’art. 1, c.2, l. n. 68/07.
Al riguardo, il ricorrente assume che era dimostrato documentalmente che la presentazione RAGIONE_SOCIALEa suddetta dichiarazione fosse stata registrata il 12.2.22 presso il valico di frontiera marittima di Trapani, come comprovato dall’elenco dei precedenti dattiloscopici; pertanto, una
volta avvenuta la suddetta registrazione al momento RAGIONE_SOCIALEo sbarco in Italia, non avrebbe potuto essere contestata la mancata effettuazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di presenza.
Il ricorrente lamenta dunque che il Giudice di pace ha omesso del tutto di esaminare la predetta circostanza allegata nel ricorso introduttivo.
Il primo motivo del ricorso n. 5509 denunzia violazione degli artt. 6, c.5, dlgs. n. 142/15, 14 dlgs 286/98 e 13 Cost., per aver il Tribunale respinto la difesa relativa alla tardiv ità RAGIONE_SOCIALE‘adozione e RAGIONE_SOCIALEa trasmissione del decreto questorile, ex art. 6, c.3, dlgs. 142/15, ai fini RAGIONE_SOCIALEa convalida del trattenimento, in quanto il Giudice di pace non era soggetto competente a ricevere la domanda di protezione internazionale.
Anzitutto, il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia escluso che la manifestazione di volontà di chiedere la protezione internazionale al giudice del trattenimento fosse condotta idonea a fare decorrere l’obbligo RAGIONE_SOCIALEa Pubblica Amministrazione di registrare la domanda entro i sei gg. lavorativi.
Inoltre, il ricorrente adduce che a seguito RAGIONE_SOCIALEa manifestazione RAGIONE_SOCIALEa volontà di chiedere la suddetta protezione da parte RAGIONE_SOCIALEo straniero trattenuto presso un C.P.R. innanzi al giudice del trattenimento- vale a dire una RAGIONE_SOCIALEe altre autorità preposte a ricevere domande di protezione internazionale, ma non competenti, a norma del diritto nazionale, per la registrazione- la Pubblica Amministrazione deve registrare la domanda entro il termine di sei gg. lavorativi, mentre se la RAGIONE_SOCIALE intendeva disporre il trattenimento RAGIONE_SOCIALEo straniero era tenuta a rispettare il termine di 48 ore a garanzia RAGIONE_SOCIALEa libertà personale.
Pertanto, il ricorrente si duole che il trattenimento era stato disposto, il 3.10.22, oltre tale termine di 48 ore dalla manifestazione di volontà
di richiedere la protezione internazionale, resa in udienza di convalida innanzi allo stesso Giudice di pace in data 26.9.22.
Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 1, c.2, l. 68/07, 132 cpc, 111, c.6, Cost., alla luce RAGIONE_SOCIALEa manifesta illegittimità del decreto d’espulsione presupposto, in quanto il ricorrente aveva dimostrato di essere entrato in Italia il 12.2.22 presso il valico di frontiera marittima di Trapani dove la sua presentazione veniva registrata dalle autorità, come risultava dall’elenco dei precedenti dattiloscopici, con la conseguenza che non poteva essergli contestata la mancata dichiarazione di presenza, alla luce RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 DM 26.7.07.
Il primo motivo del terzo ricorso denunzia violazione degli artt. 6, c.3,9, dlgs. 142/15, 35 bis , c.4, dlgs. n. 25/08, per aver il Tribunale ritenuto sussistere i presupposti per la proroga del trattenimento, sebbene non ricorressero le fattispecie RAGIONE_SOCIALEa pericolosità sociale e del pericolo di fuga, e nonostante il decreto che disponeva la sospensione RAGIONE_SOCIALE‘efficacia esecutiva RAGIONE_SOCIALEa decisione adottata dalla Commissione Territoriale, per gravi e circostanziate ragioni, escludendo ciò la strumentalità evidenziata dal Tribunale.
Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 28 bis, dlgs. n. 25/08, 6, c.5, dlgs. 142/15, 14, cc. 3, 4, dlgs. 286/98, 13 Cost., 5, par. 1, lett. f), Cedu, lamentando la tardiva trasmissione degli atti da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE a seguito RAGIONE_SOCIALEa volontà di richiedere la protezione internazionale, e dunque tardiva adozione del decreto di trattenimento, ovvero trattenimento senza titolo del ricorrente dal 26 settembre al 3 ottobre 2022.
Il ricorrente lamenta in particolare che il Tribunale non abbia tenuto conto del fatto che la manifestazione RAGIONE_SOCIALEa volontà di richiedere la protezione internazionale era sufficiente a conferirgli la qualità di richiedente tale protezione, e a far decorrere il termine di sei giorni
lavorativi entro il quale lo Stato interessato deve registrare la domanda.
Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 6, c.5, dlgs 142/15, 13, c.2, dlgs 286/98, 13 Cost., 5, par. 1, lett. F) Cedu, per aver il Tribunale omesso di esaminare la manifesta illegittimità del trattenimento (‘ occorre aver riguardo alla regolarità formale del provvedimento di trattenimento ..’), e RAGIONE_SOCIALE‘atto presupposto (‘ che può essere esaminato solo nella sua obiettiva esistenza e legittimità formale..’).
Il ricorrente, premesso che secondo la giurisprudenza di legittimità il giudice può rilevare incidentalmente la manifesta illegittimità del decreto d’espulsione, lamenta che il Tribunale abbia contestato la mancata presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di pres enza di cui all’art. 1, c.2, l. n. 68/07, in quanto l’ingresso in Italia RAGIONE_SOCIALE‘istante risultava dall’elenco dei precedenti dattiloscopici.
Il primo ricorso, iscritto al n. 5001/23, nonché il secondo motivo del ricorso n. 5009/23 e il terzo del ricorso n. 11722/23- esaminabili congiuntamente poiché sostanzialmente identici- sono fondati.
Il ricorrente sostiene di aver contestato l’illegittimità manifesta del provvedimento espulsivo, presupposto del trattenimento, in ordine alla mancata presentazione RAGIONE_SOCIALEa suddetta dichiarazione di presenza, e che tale contestazione sarebbe stata del tutto ignorata dal Giudice di pace in sede di convalida.
Al riguardo, è stato osservato che il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di convalida del trattenimento del cittadino straniero non deve essere limitato alla verifica RAGIONE_SOCIALEe condizioni giustificative RAGIONE_SOCIALE‘adozione RAGIONE_SOCIALEa misura indicate nell’art. 13, comma 4 bis, e 14, primo comma, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nella formulazione attualmente vigente, ma deve essere esteso, oltre che all’esistenza ed efficacia del provvedimento espulsivo, anche alla verifica RAGIONE_SOCIALEe
condizioni di manifesta illegittimità del medesimo, in quanto indefettibile presupposto RAGIONE_SOCIALEa disposta privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 17407 del 30/07/2014, Rv. 632265 – 01).
Va altresì rilevato che, in tema di convalida del decreto di espulsione RAGIONE_SOCIALEo straniero, è irrilevante che, al momento RAGIONE_SOCIALEa pronuncia del decreto espulsivo, non fosse decorso il termine di novanta giorni previsto dall’art. 1, comma 2, l. n. 68 del 2007 per la dichiarazione, da parte RAGIONE_SOCIALEo straniero, RAGIONE_SOCIALEa sua presenza in Italia all’autorità di frontiera o al questore RAGIONE_SOCIALEa provincia in cui si trova, atteso che l’assolvimento di detto obbligo è condizionato proprio dalla permanenza del predetto, per il detto periodo, nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato, sicché, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘espulsione, è sufficiente che la denuncia RAGIONE_SOCIALEo straniero non sia intervenuta al momento RAGIONE_SOCIALE‘ingresso o, in caso di provenienza da Paesi RAGIONE_SOCIALE‘area Schengen, entro otto giorni dall’ingresso (Sez. 1 – , Ordinanza n. 7856 del 17/03/2023, Rv. 667274 – 01).
Nella specie, il ricorrente ha dedotto di aver effettuato tale dichiarazione di presenza in occasione RAGIONE_SOCIALE‘ingresso in Italia, presso il valico di frontiera marittima di Trapani, in data 12.2.2022, registrata dalle Autorità come desumibile dall’elenco dei precedenti dattiloscopici, trascrivendo la stessa annotazione.
Il giudice di pace ha convalidato il trattenimento del ricorrente, disposto dal AVV_NOTAIO di La Spezia, emesso il 22.9.22, osservando che ‘il trattenuto era privo di qualsiasi documento d’identificazione, non aveva familiari in Italia, aveva presentato domanda di protezione internazionale a Pantelleria, non documentata, e smentita dal foglionotizie, e che sussisteva il rischio di fuga ‘ .
Ora, il decreto impugnato è da ritenere, come lamentato dal ricorrente, privo di motivazione in ordine ai requisiti legittimanti il provvedimento
d’espulsione, quale atto presupposto del trattenimento, non contenendo nessun riferimento alla questione RAGIONE_SOCIALE‘invocata dichiarazione di presenza.
Il giudice di pace avrebbe dunque dovuto darsi carico RAGIONE_SOCIALEe considerazioni del ricorrente, oggetto del motivo in esame, accertando i fatti posti a loro fondamento; l ‘omissione di tale accertamento rende illegittimo il provvedimento di convalida il quale va conseguentemente dichiarato nullo e cassato senza rinvio. (Cass., n. 33144/18; n. 4777/22).
Ne consegue l’invalidità derivata del successivo provvedimento di convalida del trattenimento disposto all’esito RAGIONE_SOCIALEa formulazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di protezione internazionale e di quello di proroga.
L’accoglimento dei motivi sopra indicati e la cassazione senza rinvio conseguente rende del tutto superfluo l’esame degli altri motivi.
Per quanto esposto, in accoglimento dei suddetti motivi, i provvedimenti impugnati, oggetto dei ricorsi riuniti, vanno cassati senza rinvio, essendo ampiamente decorsi i termini di trattenimento. La relativa novità RAGIONE_SOCIALEa decisione induce alla compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali di tutti i gradi.
P.Q.M.
La Corte, disposta la riunione RAGIONE_SOCIALEa causa relativa al ricorso n. 5001/23 RAGIONE_SOCIALEe cause di cui ai ricorsi nn. 5509/23 e 11722/23, accoglie i ricorsie cassa senza rinvio i provvedimenti impugnati.
Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 dicembre 2023.