Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31965 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31965 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 966/2024 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
, che la rappresenta e difende
– resistente – e contro
RAGIONE_SOCIALE, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme
– intimati – avverso la sentenza n. 1354/2023 del la Corte d’Appello di Catanzaro, depositata il 30.11.2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.11.2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Lamezia Terme dichiarò il fallimento di RAGIONE_SOCIALE, su istanza di RAGIONE_SOCIALE, previa dichiarazione di inammissibilità della domanda prenotativa di concordato preventivo, per il completamento della quale (con la proposta, il piano e l’ulteriore documentazione necessaria ) era stato concesso un termine, poi prorogato su istanza della società.
RAGIONE_SOCIALE propose reclamo contro la sentenza del tribunale, contestando in particolare la pretesa illegittimità della dichiarazione di fallimento, in quanto intervenuta all’esito di una convocazione erroneamente disposta ai sensi dell’art. 173 legge fall.
La C orte d’ Appello di Catanzaro rigettò il reclamo.
Contro la sentenza della corte territoriale RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Il fallimento è rimasto intimato, mentre la creditrice RAGIONE_SOCIALE ha depositato «controricorso» «al solo fine di partecipare alla discussione orale ed avere notizia dell’evolversi del procedimento, riservando ogni eventuale replica e difesa in sede di discussione orale che dovesse rendersi necessaria».
RAGIONE_SOCIALE ha inoltre depositato memoria nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso denuncia «violazione e falsa applicazione di legge sub specie art. 24 Cost., art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 15 legge fall., art. 162 legge fall.
art. 173 legge fall., in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.».
La ricorrente si duole che la corte d’appello non abbia ravvisato una lesione del diritto di difesa nella circostanza che il Tribunale di Lamezia Terme, avendo convocato la società con errone o riferimento all’art. 173 legge fall. (disposizione applicabile dopo l’ammissione del concordato preventivo e non anche nella fase prenotativa), avrebbe indotto la società stessa e il suo difensore « a fare affidamento nell’applicazione di quella procedura la quale prevede che affinché venga dichiarato il fallimento è necessaria una istanza presentata dal creditore o dal Pubblico Ministero».
Il secondo motivo prospetta «violazione e falsa applicazione di legge sub specie art. 24 Cost., art. 15 legge fall., art. 162 legge fall., art. 173 legge fall., in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)».
La ricorrente ribadisce la tesi secondo cui il tribunale, in sede di convocazione disposta a seguito della segnalazione da parte del commissario giudiziale di irregolarità di gestione e omissioni informative, non avrebbe potuto dichiarare il fallimento in assenza di un’istanza in tal senso del pubbli co ministero o di un creditore.
Entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili, perché le censure mosse alla sentenza impugnata non si confrontano con la motivazione della corte territoriale e si limitano a ribadire le infondate tesi già infruttuosamente poste a sostegno del reclamo.
3.1. Occorre precisare (si tratta della vicenda processuale così come narrata nella sentenza impugnata, ma anche nel
ricorso per cassazione) che contro RAGIONE_SOCIALE era stata proposta istanza per la dichiarazione di fallimento da parte di RAGIONE_SOCIALE e che il relativo procedimento era stato riunito a quello successivamente avviato dalla società debitrice presentando la domanda prenotativa di ammissione al concordato preventivo. In seguito a quest’ultima domanda, il Tribunale di Lamezia Terme aveva concesso e poi prorogato un termine per il deposito della proposta e del piano che sarebbe venuto a scadenza il 14 aprile (2022); sennonché, in data 6 aprile venne disposta la convocazione della società per il 21 dello stesso mese, in seguito alla segnalazione, da parte del commissario giudiziale, di irregolarità di gestione e violazioni degli obblighi informativi (di cui all’art. 161, comma 8, legge fall.). All’esito di quell’udienza il tribunale dichiar ò inammissibile la domanda di concordato preventivo (sia pure con improprio riferimento alla revoca di un’ammissione mai avvenuta, così come nella convocazione era stato erroneamente richiamato l’art. 173 legge fall.) e pronunciò il fallimento della società .
3.2. Come ha osservato la corte territoriale, non sono contestate né la sussistenza delle irregolarità e delle omissioni informative denunciate dal commissario giudiziale, né la circostanza che, al momento della dichiarazione di fallimento, era ormai inutilmente scaduto il termine prorogato per la presentazione della proposta e del piano.
Ciò posto, il giudice a quo ha anche chiarito, a un lato, che la sentenza di fallimento è stata pronunciata su istanza della creditrice RAGIONE_SOCIALE, la cui trattazione era stata riunita a quella della domanda di concordato (al fine di dare la giusta priorità a quest’ultima) ; dall’altro lato, che l ‘errato riferimento all’art. 173 legge fall. nel decreto di convocazione non aveva in alcun modo
intaccato il diritto di difesa della debitrice, essendo noto il contesto in cui la convocazione era stata disposta ed essendo stati indicati i motivi della convocazione.
3.3. Invece di confrontarsi con tale lineare iter argomentativo, la ricorrente si limita a riproporre -senza alcuno sforzo di rintracciarne una base normativa -la tesi secondo cui la convocazione avrebbe dovuto comportare addirittura una sospensione (e quindi una ulteriore proroga) del termine concesso (e già prorogato) per la presentazione della proposta e del piano, in attesa della definizione del «subprocedimento ex art. 173 legge fall.». Ma è evidente che non esiste un autonomo subprocedimento ex art. 173 legge fall. -tale per cui si debbano sospendere e ritardare le decisioni sulla domanda di concordato preventivo e sull’istanza di fal limento -e che la convocazione per contestare irregolarità di gestione e omissioni informative ha al contrario la funzione di accelerare quelle decisioni, sia quando la convocazione viene disposta prima dell’ammissione al concordato (artt. 161, comma 8, e 162 legge fall.), sia quando avviene in un momento successivo (art. 173 legge fall.).
Del tutto inconferente e incomprensibile -prima ancora che infondata -risulta, pertanto, l’affermazione della ricorrente secondo cui la convocazione ai sensi dell’art. 173 legge fall. avrebbe « indotto l’odierna parte ricorrente a fare affidamento nell’applicazione di quella procedura la quale prevede che affinché venga dichiarato il fallimento è necessaria una istanza presentata dal creditore o dal Pubblico Ministero».
Dichiarato inammissibile il ricorso, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, in quanto il fallimento è rimasto intimato e la creditrice RAGIONE_SOCIALE si è
costituita con un atto che, seppure formalmente denominato «controricorso», non contiene alcuna argomentazione difensiva, tant’è che è stato esplicitamente presentato «al solo fine di partecipare alla discussione orale ed avere notizia dell’evolversi del procedimento»; né diversa e più ampia difesa è stata svolta nella memoria depositata prima della data fissata per la trattazione in camera di consiglio, nella quale, anzi, la parte ha dichiarato « la propria posizione di ‘neutralità’ rispetto ai motivi di ricorso».
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte: dichiara inammissibile il ricorso;
dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.11.2025.
Il Presidente NOME COGNOME