Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8391 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8391 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 28/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 2646 – 2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE liquidazione -c.f./p.i.v.a. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’AVV_NOTAIO (del foro di Benevento) che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.
RICORRENTE
contro
CURATORI del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE liquidazione’, in persona dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME e della dottoressa NOME COGNOME, rappresentati e difesi in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed elettivamente domiciliati in Roma, alla INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
CONTRORICORRENTI
COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE –COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE –COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE –COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE –COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE –
INTIMATI
e
RAGIONE_SOCIALE -c.f. CODICE_FISCALE –COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE –COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE INTIMATI
e
PROCURATORE GENERALE presso la Corte d’Appello di Napoli.
INTIMATO avverso la sentenza n. 248 -14.11/20.12.2017 della Corte d’Appello di Napoli, udita la relazione nella camera di consiglio del 12 dicembre 2023 del AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
RILEVATO CHE
Con ricorso al Tribunale di Benevento la ‘RAGIONE_SOCIALE liquidazione domandava l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva di presentazione della proposta, del piano e della documentazione ex art. 161, 2° co. e 3° co., l.fall. (cfr. ricorso, pag. 5) .
All’esito del deposito della proposta, del piano e della documentazione prescritta il tribunale con decreto in data 27.4.2016 dichiarava inammissibile la proposta di concordato (cfr. ricorso, pag. 5) .
Con istanza in data 7.6.2016 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento -cui il tribunale aveva trasmesso la documentazione allegata alla
proposta di concordato dichiarata inammissibile nonché le relazioni dei commissari giudiziali -chiedeva dichiararsi il fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (cfr. ricorso, pagg. 5 – 6) .
Del pa ri chiedevano dichiararsi il fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, con separati ricorsi poi riunti alla richiesta del P.M., NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME nonché NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Co n ricorso al Tribunale di Benevento in data 21.9.2016 la ‘RAGIONE_SOCIALE in liquidazione domandava ex novo l’ammissione alla procedura di concordato preventivo (cfr. ricorso, pag. 6) .
All’esito dell’udienza del 10.5.2017, nel corso della quale non comparivano né il P.M. né i creditori ricorrenti, il tribunale dichiarava inammissibile la proposta di concordato e con sentenza n. 26/2017 dichiarava il fallimento della ‘ RAGIONE_SOCIALE in liquidazione.
La ‘RAGIONE_SOCIALE proponeva reclamo ex art. 18 l.fall. Resistevano i curatori del fallimento.
Resistevano NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Resistevano NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Non si costituiva il P.M.
Con sentenza n. 248 dei 14.11/20.12.2017 la Corte d’Appello di Napoli rigettava il reclamo e condannava la reclamante a rimborsare alle controparti costituite le spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la ‘RAGIONE_SOCIALE in liquidazione; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.
I curatori del fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE in liquidazione hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi improcedibile o inammissibile ovvero, comunque, rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME non hanno svolto difese.
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME non hanno svolto difese.
Il P.M. non ha svolto difese.
La ricorrente ha depositato memoria.
Del pari hanno depositato memoria i curatori controricorrenti.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità del procedimento ; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione de ll’art. 162 l.fall.
Deduce che il decreto con cui è stata dichiarata inammissibile la proposta di concordato preventivo, e la sentenza con cui è stato dichiarato il fallimento, sono stati pronunciati dal tribunale a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 10.5.2017, tuttavia ‘ senza alcuna specificazione circa l’anteriorità del decreto rispetto alla sentenza’ (così ricorso, pag. 12) .
Deduce invero che la sentenza di fallimento è stata pubblicata in data 24.5.2017, mentre non risulta la data di deposito del decreto di inammissibilità della proposta di concordato (cfr. ricorso, pag. 12) , né , d’altra parte, il tribunale ha dato atto della preventiva decisione in ordine alla proposta di concordato (cfr. ricorso, pag. 13) .
Deduce dunque che il tribunale non si è uniformato alla sequenza procedimentale di cui al 2° co. dell’art. 162 l.fall., alla cui stregua il tribunale valuta la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento all’esito della declaratoria di inammissibilità della proposta di concordato (cfr. ricorso, pagg. 12 – 13) .
Deduce ulteriormente che non vale a dar ragione della anteriorità cronologica del decreto che ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato il criterio della priorità logica della decisione sul concordato cui ha fatto riferimento la Corte di Napoli (cfr. ricorso, pag. 13) .
Il primo motivo di ricorso va respinto.
Senza dubbio, in pendenza di un procedimento di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva ai sensi dell ‘ art. 161, 6° co., l.fall., il fallimento dell ‘ imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del P.M., può essere dichiarato soltanto quando ricorrono gli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l.fall. e cioè, rispettivamente, quando la domanda di concordato sia stata dichiarata inammissibile, quando sia stata revocata l ‘ ammissione alla procedura, quando la proposta di concordato non sia stata approvata e quando, all ‘ esito del giudizio di omologazione, sia stato respinto il concordato (cfr. Cass. sez. un. 15.5.2015, n. 9935, ove si soggiunge che la dichiarazione di fallimento, non sussistendo un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tra le procedure, non è esclusa durante le eventuali fasi di impugnazione dell ‘ esito negativo del concordato preventivo; Cass. (ord.) 31.3.2021, n. 8982) .
Propriamente, l ‘ art. 162 l.fall. stabilisce un rapporto logico-giuridico di consequenzialità necessaria tra il decreto di inammissibilità della domanda di concordato e la sentenza dichiarativa di fallimento del debitore (cfr. Cass. 21.6.2007, n. 14503) .
Nondimeno, al riguardo, va puntualizzato che, qualora la data di deliberazione e deposito dei due provvedimenti sia la medesima, l ‘ esistenza del rapporto di consequenzialità necessaria voluto dalla legge deve ritenersi soddisfatta e provata, quando dai loro contenuti risulti inequivocabilmente che il decreto di inammissibilità è stato deliberato prima della sentenza dichiarativa di fallimento (cfr. Cass. 21.6.2007, n. 14503) .
14. In questi termini va evidenziato quanto segue.
Per un verso, che il decreto con cui è stata dichiarata inammissibile la proposta di concordato, è stato deliberato in data 16.5.2017 ed è stato comunicato in data 24.5.2017 (cfr. ricorso, pag. 8) . Sicché al più tardi è stato depositato il 24.5.2017. E che la sentenza con cui il tribunale ha dichiarato il fallimento della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ è stata deliberata il 16.5.2017 (cfr. ricorso, pag. 3) e depositata il 24.5.2017 (cfr. ricorso, pag. 12) .
Per altro verso, che la Corte di Napoli ha dato atto che nel decreto di inammissibilità della proposta di concordato il tribunale aveva specificato in calce ‘provvede separatamente in ordine alle istanze di fallimento incardinate ai nn. 113, 134 e 1 84 r.g.’ (cfr. sentenza impugnata, pag. 14) . E su tale scorta la corte di merito ha soggiunto che tanto ‘lascia intendere che al momento della pronunzia del decreto non aveva ancora esaminato i ricorsi di fallimento e che la sentenza di fallimento è stata emessa dopo’ (cfr. decreto impugnato, pag. 14) , viepiù – ha aggiunto ancora la corte distrettuale -che il tribunale aveva ‘dato atto in motivazione del fatto che la dichiarazione di fallimento è ‘ (cfr. sentenza impugnata, pag. 14) .
Ebbene i rilievi della corte d ‘appello -nel quadro dei summenzionati riferimenti alle date di deliberazione e deposito del decreto di inammissibilità e
della sentenza di fallimento – risultano senz’altro in linea con le indicazioni desumibili dagli insegnamenti di questa Corte di legittimità dapprima menzionati (il riferimento in particolare è a Cass. n. 14503/2007) .
In ogni caso il motivo di ricorso si risolve nella pedissequa riproposizione della doglianza congruamente disattesa dalla corte territoriale.
Cosicché, a tal proposito, viene in evidenza l’ insegnamento a tenor del quale il ricorso per cassazione non può avere ad oggetto i motivi proposti in primo grado ed in appello, in quanto il giudizio innanzi a questa Corte non può che riguardare la sentenza di appello che detti motivi ha o avrebbe dovuto esaminare e quindi le valutazioni operate in quella sede o le eventuali omissioni riscontrabili (cfr. Cass. 29.1.2016, n. 1755; Cass. 24.2.2006, n. 4250. Si vedano anche Cass. (ord.) 24.9.2018, n. 22478, e Cass. sez. lav. 25.8.2000, n. 11098) .
17. C on il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 160 e 161 l.fall.
Premette, sulla scorta del rilievo per cui la relazione ex art. 161, 3° co., l.fall. svolge una ‘ funzione di fidefacenza ‘, che il controllo dell’autorità giudiziaria deve esser circoscritto al riscontro della ‘completezza e congruità logica dell’attestazione del professionista, mentre non può estendersi sino alla verifica del collegamento effettivo fra i dati riscontrati ed il conseguente giudizio’ (così ricorso, pag. 16) .
Indi deduce che il tribunale e la corte d’appello non hanno atteso alla valutazione della relazione del professionista attestatore, il quale, per giunta, segnatamente in sede di svalutazione dei crediti da essa ricorrente vantati, aveva recepito i rilievi critici formulati dai commissari giudiziali nominati in occasione del primo concordato (cfr. ricorso, pag. 17) .
Il secondo motivo di ricorso egualmente va respinto.
Si ammetta pure che il controllo da parte del tribunale sulla relazione del professionista attestatore sia destinato ad estrinsecarsi nei limiti prefigurati dalla ricorrente (l’elaborazione di questa Corte in tema di concordato preventivo è nel senso che il controllo del tribunale ha ad oggetto, peraltro, la correttezza e la coerenza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano: cfr. Cass. 27.5.2013, n. 13083) .
Tuttavia, i riscontri della Corte di Napoli si sono senza dubbio esplicati nei termini che la ricorrente prospetta, sicché non vi è margine per formulare censure al riguardo.
Difatti, la corte d’appello ha puntualizzato che il tribuna le ‘si era limitato al controllo della correttezza delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano’ (cfr. sentenza impugnato, pag. 12, ove la corte di merito ha soggiunto che il tribunale ‘si era limitato a rilevare la genericità del mero richiamo operato ai principi contabili e l’insufficienza di quello ad atti (la relazione dei commissari giudiziali (…)) in cui non si riscontrava alcun chiarimento per cias cun credito (…)’) .
Del tutto ingiustificatamente, poi, alla luce dei rilievi testé enunciati, la ricorrente assume che il tribunale dapprima e la corte distrettuale di seguito non hanno atteso alla valutazione della relazione del professionista attestatore.
Del pari, ingiustificatamente la ricorrente assume che il profilo della completezza delle informazioni da assicurare al ceto creditorio non riguarda la fase dell’ammissione alla procedura bensì la successiva fase della votazione (cfr. ricorso, pag. 18) .
È sufficiente, a tal ultimo riguardo, il riferimento all’elaborazione di questo Giudice secondo la quale, in tema di concordato preventivo, il controllo demandato all’autorità giudiziaria ha da effettuarsi in tutte le fasi in cui si articola la procedura (cfr. Cass. 25.9.2013, n. 21901) .
Con il terzo motivo la rico rrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 7 e 15 l.fall. e degli artt. 99 e 100 cod. proc. civ.
Premette che il Pubblico Ministero e i creditori ricorrenti non sono comparsi all’udienza del 10.5.2017 fissata per la discussione, onde coltivare nel p rosieguo del procedimento la rispettiva richiesta, i rispettivi ricorsi (cfr. ricorso, pag. 19) .
Indi deduce che la mancata comparizione integra gli estremi di una implicita rinuncia alla richiesta ed ai ricorsi (cfr. ricorso, pag. 19) e che non ha alcuna valenza la circostanza -assunta dalla Corte di Napoli -per cui la mancata comparizione è stata determinata dall’omessa comunicazione dell’udienza da parte della cancelleria (cfr. ricorso, pag. 20) .
Deduce dunque che il tribunale non avrebbe potuto dichiarare il fallimento ovvero che alla dichiarazione di fallimento si è fatto luogo ex officio (cfr. ricorso, pag. 20) .
Deduce, d’ altro cant o, che l’iniziativa assunta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento non è ascrivibile alle previsioni dell’art. 7 l.fall. (cfr. ricorso, pag. 21) .
Deduce invero che la legittimazione del P.M. si correla unicamente alla segnalazione proveniente da un giudice che abbia rilevato l’insolvenza nell’ambito di un procedimento civile (cfr. ricorso, pag. 21) .
Deduce che, viceversa, tanto non si configura nella specie, siccome il P.M. si è attenuto tout court alle indicazioni dei commissari giudiziali nominati in occasione della precedente proposta di concordato (cfr. ricorso, pag. 21) .
Il terzo motivo di ricorso analogamente va respinto.
La Corte di Napoli ha evidenziato che il tribunale aveva dato atto che il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione era stato comunicato unicamente al Pubblico Ministero e non anche agli altri creditori, istanti nelle ulteriori procedure riunite a quella ‘pilota’ instaurata su iniziativa del P.M., sicché la mancata involontaria comparizione dei creditori all’udienza fissata per la comparizione delle parti non era significativa ovvero non poteva essere intesa quale rinunzia, quale ‘ desistenza ‘ (cfr. sentenza impugnata, pag. 16 -17) .
Indi la corte d’appello ha soggiunto che il reclamante non aveva specificamente contestato tale rilievo, sicché l’esperito motivo di reclamo risultava privo di specificità.
Su tale scorta devesi dar atto che il motivo di ricorso non reca specifica, puntuale contestazione della surriferita ‘ ratio in parte qua decidendi ‘ del dictum della corte di merito, ossia che il motivo di reclamo era risultato privo di specificità.
In ogni caso, pur ad ammettere che con il motivo in disamina siffatt a ‘ ratio decidendi ‘ sia stata contestata, di certo la ricorrente si è limitata alla mera riproposizione della ragione di doglianza già addotta alla cognizione della corte distrettuale.
Cosicché parimenti a tal proposito viene in evidenza l’elaborazione di questo Giudice dapprima menzionata (il riferimento è a Cass. n. 1755/2016; Cass. n. 4250/2006; Cass. (ord.) n. 22478/2018)
Ovviamente va appieno reiterato il rilievo del primo giudice, ripreso dalla corte territoriale, secondo cui l’assenza determinata dall’omesso avviso sicuramente non avrebbe potuto esser intesa quale ‘ desistenza ‘ .
25. Evidentemente il disconoscimento di qualsivoglia forma di rinunzia/ ‘desistenza’ da parte dei creditori istanti nelle procedure riunite rende vana la prospettazione della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ secondo cui l’iniziativa assunta dal P.M. non è riconducibile al paradigma dell’art. 7 l.fall.
In ogni caso, non è fuor di luogo attendere al seguente duplice rilievo.
Innanzitutto, qualora la domanda di concordato preventivo sia dichiarata inammissibile, è legittima la segnalazione dell’insolvenza del proponente operata dal tribunale nei confronti del P.M., il quale, acquisita la ‘ notitia decoctionis ‘, ben può sollecitare la sua dichiarazione di fallimento, poiché la legittimazione a richiederlo ai sensi dell ‘ art. 162 l.fall. non esclude quella prevista dall ‘ art. 7, n. 2), l.fall., essendo il procedimento di concordato preventivo un ‘ procedimento civile ‘ ai sensi di quest’ultima norma (cfr. Cass. 20.1.2021, n. 976) .
Altresì, effettuata dal giudice che ha rilevato l ‘ insolvenza dell ‘ imprenditore in un procedimento civile la segnalazione ex art. 7, n. 2), l.fall. (segnalazione costituente un atto neutro, privo di contenuto decisorio e assunto ‘ prima facie ‘ ) , la valutazione della sussistenza di una situazione di insolvenza tale da giustificare l ‘ iniziativa per la dichiarazione di fallimento compete al P.M., che può, ove lo ritenga necessario, eseguire ulteriori accertamenti (cfr. Cass. 20.11.2013, n. 26043) .
Alla luce segnatamente di tal ultima puntualizzazione, a nulla rileva, evidentemente, che il P.M. non abbia svolto ‘alcuna indagine o valutazione preventiva’ (così ricorso, pag. 23) e che, a detta della ricorrente, la precedente
proposta di concordato, in quanto reputata inammissibile, ‘non poteva offrire alcun elemento di valutazione dello stato di insolvenza’ (così ricorso, pag. 22) .
C on il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, co d. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l.fall.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.
Dedu ce che hanno errato il tribunale e la corte d’appello ad opinare per la sussistenza dello stato d’insolvenza (cfr. ricorso, pag. 25) .
Deduce invero che versa in stato di crisi, con susseguente possibilità di ulteriore utilizzazione dello strumento concordatario (cfr. ricorso, pag. 26) , cosicché i ricorsi di fallimento proposti in suo danno sarebbero stati da rigettare per difetto di insolvenza (cfr. ricorso, pag. 27) .
Il quarto motivo di ricorso similmente va respinto.
La Corte di Napoli ha premesso che la reclamante, con riferimento al decreto di inammissibilità della proposta concordataria, aveva addotto in particolare ‘il difetto di motivazione’ nonché ‘un indebito sindacato del merito dell’attestazione e della perizia ex art. 160 l.f.’; con riferimento alla sentenza di fallimento, aveva addotto in particolare ‘la nullità della sentenza, emessa senza previa dichiarazione di inammissibilità della procedura concordataria’ nonché ‘la nullità della dichiarazione di fallimento, che risulta emessa d’ufficio, stante la carenza di legittimazione del P.M. e la mancata comparizione dei creditori istanti, da ritenersi quindi rinuncianti’ (così sentenza impugnata, pagg. 3 -4) .
La reclamante non aveva dunque contestato, specificamente e puntualmente, la sussistenza dello stato di insolvenza.
In tal guisa le doglianze della reclamante, secondo cui versa in stato di crisi e non già di decozione, risultano precluse in questa sede (cfr. Cass. 19.12.2000, n. 15950, secondo cui il giudicato interno eventualmente formatosi a seguito della sentenza di primo grado può essere rilevato anche d’ufficio in sede di legittimità) .
29. In ogni caso, inevitabili sono i rilievi che seguono.
Il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento ‘di fatto’ incensurabile in cassazione, ove sorretto da motivazione giuridicamente corretta ed esauriente (cfr. Cass. 27.3.2014, n. 7252) , recte , al cospetto del novello dettato del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ., ove non inficiato da ‘omesso esame circa fatto decisivo e controverso’.
Il mancato pagamento di un debito, per giunta anche di un solo debito (cfr. Cass. (ord.) 3.4.2019, n. 9297; Cass. 30.9.2004, n. 19611) , rappresenta indice idoneo a dar conto della sussistenza dello stato di decozione.
Costituisce senza dubbio prospettazione sui generis o, quanto meno, generica, quella secondo cui il mancato pagamento dei presunti crediti dei ricorrenti è da correlare ad ‘una scelta collegata proprio alla gestione del rapporto lavorativo’ (cfr. ricorso, pag. 28) .
30. In dipendenza del rigetto del ricorso la RAGIONE_SOCIALE ricorrente va condannata a rimborsare le spese del presente giudizio ai curatori controricorrenti. La liquidazione segue come da dispositivo.
Le altre parti sono rimaste intimate e non hanno svolto difese. Nessuna statuizione in ordine alle spese, pertanto, va assunta nei loro confronti.
31. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della
sRAGIONE_SOCIALE ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315) .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta il ricorso;
co ndanna la ricorrente, ‘ RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, a rimborsare ai controricorrenti, curatori del fallimento della ‘ RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 7.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
a i sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della RAGIONE_SOCIALE ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.p.r. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte