Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 5105 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 5105 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9115/2023 R.G. proposto da: COGNOME in proprio e nella qualità di legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE rappresentati e difesi da ll’avvocat a NOME COGNOMECODICE_FISCALE per procura speciale in calce al ricorso
–
ricorrenti- contro
COGNOME rappresentata e difesa da ll’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE per procura speciale in calce al controricorso
-controricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del curatore p.t. , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE per procura speciale in calce al controricorso
-controricorrente-
avverso la sentenza di Corte d’Appello di Campobasso n.109/2023 depositata il 03/04/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La Corte d’Appello di Campobasso, con sentenza del 3/4/2023, ha rigettato il reclamo proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento, emessa dal Tribunale di Larino, su istanza di NOME COGNOME, rilevando :i) che il credito dell ‘istante , costituito dalle somme che RAGIONE_SOCIALE era tenuta a versarle quale debitor debitoris, pignorato nella procedura esecutiva presso terzi promossa da COGNOME a carico del marito, NOME COGNOME, suo debitore principale, era stato comunque accertato nella misura di € 211.657 dalla sentenza del 17.5.2021 della Corte d’appello di Campobasso che, nel riformare parzialmente l’ordinanza di assegnazione del G.E., aveva ritenuto che a tanto ammontasse il debito della reclamante verso Montesano; ii) che lo stato d’insolvenza, inteso come una situazione oggettiva di impossibilità dell’imprenditore a far fronte alle proprie obbligazioni con i normali mezzi di pagamento, prescindeva totalmente dal numero dei creditori essendo ben possibile che anche un solo inadempimento possa essere indice di tale situazione oggettiva.
NOME COGNOME in proprio e quale legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi; il Fallimento e la creditrice istante hanno resistito con separati controricorsi.
E’ stata quindi comunicata ai ricorrenti la proposta di decisione accelerata, ex art. 380 bis c.p.c., formulata dal Presidente delegato, e la sola RAGIONE_SOCIALE ha avanzato rituale e tempestiva richiesta di decisione.
NOME COGNOME ha depositato memoria ex art 380 bis c.p.c.
CONSIDERATO CHE
Preliminarmente, va rilevato che il ricorso proposto in proprio da NOME COGNOME che non ha presentato richiesta di decisione entro il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione anticipata, deve intendersi rinunciato, a norma dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c., con conseguente estinzione del giudizio instaurato fra il predetto ricorrente e le parti controricorrenti, ai sensi dell’art. 391 c.p.c. , e compensazione delle spese.
Il primo motivo del ricorso di RAGIONE_SOCIALE denuncia nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, nr. 3 c.p.c ., per violazione dell’art. 15 l.fall.: la ricorrente contesta la sussistenza del credito di NOME COGNOME perché accertato con sentenza non definitiva, da essa impugnata in cassazione, e, comunque, inerente obbligazioni estranee alla sua gestione commerciale.
2.1 Il secondo motivo deduce nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c e violazione dell’art. 5 l.fall., per avere la Corte riconosciuto la sussistenza dello stato di insolvenza, sul rilievo che la società gestisce un’azienda sana, ha un importante attivo patrimoniale, anche mobiliare, e un unico (supposto ed incerto) creditore l’ avv. COGNOME la quale ha agito in realtà per un credito (suppostamente) vantato verso un terzo, ovvero il socio NOME COGNOME.
Il giudice del reclamo, a dire della ricorrente, avrebbe omesso di valutare completamente i propri dati economici documentali e, in particolare, i bilanci, la perizia del 18.12.2020, redatta dal dott. NOME COGNOME dalla quale emergeva un totale netto patrimoniale di € 1.120.720,00, un totale patrimoniale di € 1.121.442,00 e una chiusura di bilancio negativa, ma del tutto irrisoria in base al patrimonio, che era stata oggetto di puntuale copertura nei modi e termini di legge – e la relazione ex art 33 l.fall., che dava dato atto di una sua liquidità creditoria pari ad €. 1.087.700,00.
3 Il ricorso è inammissibile per plurimi motivi.
3.1 Vanno recepite le argomentazioni contenute nella proposta che qui si riportano ‘In secondo luogo, sussiste il difetto di autosufficienza denunciato dai controricorrenti, a fronte di una esposizione sommaria dei fatti inadeguata, per come circoscritta alla indicazione dei soli passaggi processuali essenziali del procedimento per dichiarazione di fallimento. Invero, l’esposizione sommaria dei fatti, prescritta dall’art. 366, comma 1 n. 3) c.p.c. a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, integra un requisito di contenuto-forma finalizzato a consentire al giudice di legittimità una chiara, sintetica e completa cognizione del fatto sostanziale e processuale che ha originato la controversia (e dunque delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata), senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata, o supplirvi attraverso l’esame dei singoli motivi, nel rispetto del principio di autonomia del ricorso per cassazione ( ex multis, Cass. Sez. U, 2602/2003, 11653/2006, 11308/2014, 22674/2022; Cass. 10072/2018, 13312/2018, 6611/2022, 5904/2023, 19507/2023, 23688/2023). Si tratta di un requisito ritenuto compatibile con il principio di cui all’art. 6, par. 1, della CEDU, purché non trasmodi in un eccessivo formalismo, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa (Corte Edu 28 ottobre 2021, COGNOME e altri c. Italia; cfr. Cass. 12481/2022, 11325/2023)’.
3.2 Con specifico riferimento al primo motivo, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, l’art. 6 l. fall., laddove
stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l’altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l’esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all’esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell’istante (cfr. tra le tante Cass. S.U. 1521/2013; 11421/2014, 576/2015, 30827/2018, 23494/2020 e 26246/2021).
3.3 A tale principio la corte del merito si è adeguata, indicando gli elementi in base ai quali ha ritenuto sussistente il credito fatto valere da COGNOME, costituiti: a) dalla pronuncia della Corte d’Appello di Campobasso nel giudizio ex art.548 c.p.c., applicabile ratione temporis, che ha accertato l’obbligo d i RAGIONE_SOCIALE terza pignorata, verso Montesanto, debitore esecutato, per la somma complessiva di € 211.657,00; b) dall’ammissione del credito dell ‘istante al passivo del fallimento.
3.4 L’accertamento compiuto dal giudice del reclamo ed il suo convincimento in ordine alla sussistenza ed entità del credito sono incensurabili innanzi la Corte di Cassazione e la ricorrente propone una inammissibile rivalutazione del giudizio compiuto dalla Corte d’Appello.
3.5 Né si rivela idonea a spiegare effetti la pronuncia di questa Corte nr. 16048/2023 del 7/6/2023, intervenuta nelle more del presente giudizio, che decidendo sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE senza statuire nel merito della pretesa fatta valere dalla creditrice, ha dichiarato l’improcedibilità del processo di accertamento dell’obbligo del terzo essendo intervenuto il fallimento d ella società. A seguito di tale pronuncia, infatti, come documentato in atti, il G.D del Fallimento RAGIONE_SOCIALE non solo non ha accolto l’istanza di revoca dell’ ammissione con riserva del credito insinuato dall’avv. NOME COGNOME ma, al contrario, ha revocato la riserva ed ha ammesso definitivamente al passivo del Fallimento il credito di quest’ultima.
4 Con riferimento al secondo motivo, va rilevato che il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, ove sorretto, come nel caso di specie, da una motivazione esauriente e giuridicamente corretta (Cass. 17105/2019, 23437/2017 e 7252/2014).
4.1 La censura è in parte meritale ed in parte aspecifica in quanto non fornisce indicazione alcuna -in violazione degli artt. 366, comma 1, n. 6), e 369, comma 2, n. 4), c.p.c. – del “come” e del “quando” i fatti storci, asseritamente omessi siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti e, soprattutto, della loro “decisività” (Cass. Sez. U, 8503/2014; conf., ex plurimis , Cass. 27415/2018).
In conclusione il ricorso è inammissibile.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
6 Poiché la definizione del giudizio avviene in modo conforme alla proposta di definizione accelerata, la ricorrente va altresì condannata ai sensi dei dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d ichiara l’estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale tra NOME COGNOME e i controricorrenti e compensa interamente tra gli stessi le spese del presente giudizio.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE e la condanna alla rifusione delle spese, che liquida, in favore di ciascuno dei controricorrenti, nella complessiva somma di € 7.200, di cui € 200 per spese vive, oltre IVA Cap e rimborso forfettario del 15%.
Condanna RAGIONE_SOCIALE a pagare a ciascun controricorrente la somma di € 7.000, ex art. 96, 3° comma, c.p.c., nonché a versare
a lla Cassa delle ammende la somma di € 2. 500, ex art. 96, 4° comma, c.p.c.
Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di Invest s.r.l., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 24 settembre