Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23269 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23269 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso di cui proc. nr. 19057/2019 proposto da : RAGIONE_SOCIALE e dal legale rappresentante, in proprio, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO INDIRIZZO presso lo AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) giusta procura in atti;
– ricorrenti –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso lo AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), giusta procura in atti.
contro
ricorrente
NONCHE’
Procuratore RAGIONE_SOCIALEa Repubblica presso il Tribunale di Trento
– intimato – avverso la sentenza nr.123/2019, depositata in data 22/5/2019, RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Trento;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/7/2024 dal AVV_NOTAIO Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 19/12/2018, il Tribunale di Trento, su richiesta del pubblico ministero, dichiarò il fallimento di RAGIONE_SOCIALE, che era stata ammessa al concordato preventivo, omologato e, successivamente, annullato con sentenza RAGIONE_SOCIALEo stesso Tribunale del 12/06/2018.
2.1 Proposto reclamo da parte di RAGIONE_SOCIALE, la Corte, con ordinanza del 19/3/2019, ha rigettato le istanze di revoca del provvedimento di assegnazione RAGIONE_SOCIALEa causa alla seconda sezione civile e di astensione di quel collegio; con sentenza del 22/5/2019 i giudici di secondo grado hanno respinto il reclamo osservando che: i) sussisteva lo stato di insolvenza RAGIONE_SOCIALEa società, ammesso dalla stessa debitrice nella domanda di concordato preventivo, il cui piano era fondato sulla cessione dei beni e sull’apporto di finanza esterna, e risultante dai dati esposti nella domanda; ii) lo stato di decozione si era aggravato a seguito RAGIONE_SOCIALEa scoperta RAGIONE_SOCIALE‘abuso edilizio del complesso immobiliare alberghiero che aveva dato causa all’annullamento del concordato e rendeva certamente più difficoltosa la liquidazione del bene.
3.La società ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a sei motivi. Il RAGIONE_SOCIALE ha svolto difese mediante controricorso mentre il Procuratore RAGIONE_SOCIALEa Repubblica di Trento è rimasto intimato. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art 380 bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Va disattesa la richiesta, formulata dai ricorrenti, di riunione del presente procedimento con quello incardinato presso questa Corte sub R.G. 33654/2018, avente ad oggetto l’annullamento del concordato preventivo, in quanto tale giudizio risulta definito con ordinanza di improcedibilità nr. 13503/2023.
1.1 Sempre in via preliminare, va rigettata anche l’istanza di sospensione del procedimento in attesa RAGIONE_SOCIALEa decisione da parte del Tribunale Amministrativo Regionale di Trento del procedimento nr. R.G. 256/2018 per l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza ingiunzione del Sindaco del Comune di Campitello di Fassa, non sussistendo alcuna ragione di pregiudizialità tra il giudizio di legittimità RAGIONE_SOCIALE‘atto amministrativo e l’accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento oggetto del procedimento prefallimentare.
1.2 I mezzi di impugnazione possono così sintetizzarsi, per come censurano le pronunce dei giudici di merito:
illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’ Appello del 14/3/2019 che ha rigettato l’istanza di ricusazione ex art . 52 c.p.c. proposta dagli appellanti, in quanto il Presidente del Collegio assegnatario del fascicolo era la stessa persona che aveva trattato e deciso il giudizio di reclamo alla sentenza di annullamento del concordato preventivo;
illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza del Tribunale di Trento del 15/10/2018 con cui è stata rigettata l’istanza di ricusazione del AVV_NOTAIO, la quale aveva preso parte attiva a tutti gli atti e provvedimenti assunti nella procedura di concordato preventivo che aveva preceduto il fallimento e si era conclusa con il decreto di annullamento emesso dal Tribunale di Trento;
«illegittima affermazione RAGIONE_SOCIALEo stato di insolvenza, anche per assoluta carenza di motivazione e conseguente nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza dichiarativa di fallimento nr. 57/2018 in data 19 dicembre 2018, nonché RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte nr.123/2019 in data 1422 maggio 2019 (art.360 nr 5 c.p.c.)»;
«insussistenza degli abusi edilizi, così come contestati sulla base di una perizia disposta dal liquidatore ed omesso esame e
conseguente motivazione in merito alle argomentazioni difensive a sostegno RAGIONE_SOCIALE‘inesistenza RAGIONE_SOCIALE‘addebito (art. 360 nr 3 e nr 5)»;
5)«insussistenza di ‘ dolo e frode ‘ del debitore nella proposizione di cessioni dei beni ai debitori, assenza assoluta di motivazione sul punto, sia RAGIONE_SOCIALEa sentenza del Tribunale nr. 57/2018 (che di conferma) RAGIONE_SOCIALEa Corte nr 123/2019 (art. 360 nr 5)»;
«illegittima nomina del curatore nella stessa persona che ha rivestito la funzione di Commissario giudiziale nella precedente procedura concordataria e conseguente nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza sul punto (art. 360 c.p.c.)».
3 Il primo motivo è infondato.
3 .1 L’art.51 1° comma nr. 4 c.p.c. stabilisce che il giudice ha l’obbligo di astenersi quando ha conosciuto la causa in altro grado del processo.
3.2 L’ordinanza del 19/3/2019, che ha disatteso il ricorso ex art. 52 c.p.c., ha fatto buon governo RAGIONE_SOCIALEa suesposta disposizione in quanto il Presidente del Collegio RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello che ha emesso la ‘ sentenza di conferma del fallimento ‘ ha fatto parte, sempre nella qualità di Presidente, del diverso processo che trattato la causa di annullamento del concordato preventivo.
Si tratta di procedimenti autonomi fondati su presupposti ed accertamenti non comparabili tra loro.
4 Anche il secondo motivo è infondato, in quanto il giudice delegato alla trattazione del procedimento ex art. 15 l.fall., la dr.ssa NOME COGNOME, la cui istanza di ricusazione, per aver preso parte al procedimento di concordato preventivo, era stata rigettata dal Tribunale di Trento, in realtà, come risulta accertato dall’impugnato provvedimento, è stata trasferita ad altro ufficio nel corso RAGIONE_SOCIALEa istruttoria prefallimentare e non ha fatto parte del Collegio che, decidendo sull’istanza , ha pronunciato il fallimento di RAGIONE_SOCIALE.
5 Il terzo motivo non merita accoglimento.
5.1 La Corte territoriale ha posto a fondamento RAGIONE_SOCIALEa sua decisione in ordine alla sussistenza RAGIONE_SOCIALEo stato di insolvenza plurimi indici, e segnatamente: i) i valori e i dati esposti nella domanda di concordato, il cui piano di natura liquidatoria si fondava anche sull’apporto di finanza esterna dei soci; ii) la differenza tra l’ entità RAGIONE_SOCIALE‘attivo e l’ammontare dei debiti; iii) il drastico svilimento del valore del più importante cespite messo a disposizione dei creditori, costituito dal complesso alberghiero in costruzione, per effetto di abusi edilizi scoperti e messi in evidenza successivamente all’omologa del concordato e che ne avevano determinato l’annullamento; iv) l’inattività RAGIONE_SOCIALEa società protrattasi per diversi anni.
5.2 L’assunto RAGIONE_SOCIALEa ricorrente circa la carenza di motivazione sulla sussistenza RAGIONE_SOCIALEo stato di insolvenza trova, quindi, netta smentita nei suesposti elementi evidenziati che sorreggono la decisione di conferma RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di fallimento.
5.3 Per il resto, le doglianze dedotte dalla ricorrente, sotto la parvenza di censure in iure, si risolvono in realtà in un tentativo di sovvertimento del giudizio di fatto.
5.4 L’accertamento del possesso RAGIONE_SOCIALEa qualità d’imprenditore commerciale da parte del debitore e RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEo stato d’insolvenza, ai fini RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione di fallimento, costituisce invero un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità esclusivamente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, nr. 5 c. p. c., per omesso esame di un fatto decisivo che abbia costituito oggetto del dibattito processuale e risulti idoneo ad orientare diversamente la decisione, oppure per difetto di motivazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass.7252/2014, 4785/2005 e 3371/1977).
6 Il quarto e il quinto motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto tra loro intimamente connessi, sono inammissibili, in
quanto anch’essi si riversano nel merito sollecitando la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE‘accertamento del fatto e RAGIONE_SOCIALEa valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove in relazione alle difformità edilizie e al comportamento fraudolento e/o doloso RAGIONE_SOCIALEa debitrice in sede di formulazione RAGIONE_SOCIALEa proposta concordataria oggetto del giudizio di annullamento del concordato.
7 Il sesto motivo è infondato.
7.1 Come evidenziato dalla Corte, l’art. 5 1° comma 1 a) del d.l 83/2015, che escludeva la nomina del curatore che avesse svolto la funzione di commissario giudiziale in relazione alla procedura di concordato per il medesimo debitore, non è stato mantenuto dalla legge di conversione, sicché non sussiste ragione ostativa alla nomina in caso di dichiarazioni di fallimento di curatore che in precedenza avevano rivestito la funzione di commissario giudiziale. In conclusione il ricorso va rigettato.
8 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente e il legale rappresentante, NOME COGNOME, in solido, al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio che si liquidano complessivamente in € 10.200, oltre € 200 per esborsi, Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%; dà atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 3 luglio 2024.