Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27703 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27703 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: ABETE NOME
Data pubblicazione: 02/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 18068 – 2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE – titolare della ditta individuale ‘RAGIONE_SOCIALE‘ -p.i.v.a. P_IVA -elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che disgiuntamente e congiuntamente lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale a margine del ricorso e della memora in data 1.9.2023.
RICORRENTE
contro
RAGIONE_SOCIALE NOME, titolare della ditta individuale ‘RAGIONE_SOCIALE , in persona del dottor NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE
COGNOME NOME -c.f. CODICE_FISCALE – elettivamente domiciliato in Roma, alla INDIRIZZO , presso lo studio dell’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE
e
NOME -c.f. CODICE_FISCALE –
INTIMATO avverso la sentenza n. 2954 -23.1/7.5.2018 della Corte d’Appello di Roma, udita la relazione nella camera di consiglio del 12 settembre 2023 del AVV_NOTAIO NOME COGNOME,
RILEVATO CHE
Con ricorso ex art. 6 l.fall. in data 7.4.2016 NOME COGNOME chiedeva al Tribunale di Roma che fosse dichiarato il fallimento di NOME COGNOME, titolare della ditta individuale ‘RAGIONE_SOCIALE‘ .
Deduceva che era creditore di NOME COGNOME per l’ importo di euro 114.564,22, portato da decreto ingiuntivo, nonché per l’ulteriore importo di euro 800.000,00.
Resisteva NOME COGNOME.
Con separato ricorso ex art. 6 l.fall. NOME COGNOME del pari chiedeva al Tribunale di Roma che fosse dichiarato il fallimento di NOME COGNOME.
Con sentenza n. 630/2016 il tribunale dichiarava il fallimento.
NOME COGNOME titolare della ditta individuale ‘RAGIONE_SOCIALE‘ – proponeva reclamo.
Instava per la revoca della dichiarazione di fallimento.
Resisteva il Fallimento di NOME COGNOME.
Resisteva NOME COGNOME.
Resisteva NOME COGNOME.
Con sentenza n. 2954 dei 23.1/7.5.2018 la Corte d’Appello di Roma rigettava il reclamo e condannava il reclamante alle spese del grado.
La corte del merito, per ciò che ancora interessa nella presente sede, riteneva destituito di fondamento il primo motivo di reclamo, che denunciava il difetto di motivazione della sentenza dichiarativa.
Riteneva altresì privo di fondamento il terzo motivo di reclamo, con cui era stata contestata la competenza territoriale del Tribunale di Roma a dichiarare il fallimento in luogo del Tribunale di Tivoli (cfr. sentenza impugnata, pag. 5) .
Evidenziava invero che non aveva valenza alcuna la residenza anagrafica del reclamante (cfr. sentenza impugnata, pag. 5) e che le risultanze del registro delle imprese indicavano in Roma, alla INDIRIZZO, la sede principale dell’impresa, sede poi trasferita – successivamente al deposito del ricorso ex art. 6 l.fall. – in Capena, presso il ‘RAGIONE_SOCIALE ‘, nel circondario del Tribunale di Tivoli (cfr. sentenza impugnata, pag. 5) .
Evidenziava inoltre che pure le indicazioni desumibili dal ‘cassetto fiscale’ relativo all’impre nditore reclamante inducevano ad escludere che la sede principale dell’impresa fosse in Capena (cfr. sentenza impugnata, pag. 6) ed ulteriormente che la visura camerale agli atti qualificava espressamente come ‘attività secondaria’ l’attività di ‘amministrazione condomini e gestione beni immobili’ svolta dal reclamante presso il ‘RAGIONE_SOCIALE ‘ in Capena (cfr. sentenza impugnata, pag. 6) .
La corte riteneva privo di fondamento anche il quarto motivo di reclamo, con cui erano stati contestati gli accertamenti del primo giudice in ordine alla qualità
di imprenditore commerciale di RAGIONE_SOCIALE e all’insufficienza della documentazione da questi prodotta a prova del mancato raggiungimento delle soglie dimensionali di cui all’art. 1, 2° co., l.fall. (cfr. sentenza impugnata, pag. 9) .
Evidenziava invero che NOME COGNOME, iscritto nel registro delle imprese, non aveva atteso in via esclusiva all’attività di ‘gestore di condomini’, ma aveva esercitato una vera e propria attività commerciale (cfr. sentenza impugnata, pag. 9) .
Evidenziava in particolare che la documentazione prodotta dava conto del compimento di complesse iniziative imprenditoriali di natura immobiliare e finanziaria (cfr. sentenza impugnata, pag. 10) , per nulla ascrivibili allo svolgimento di attività libero-professionale (cfr. sentenza impugnata, pag. 11) e la cui valenza non era contraddetta dal mandato gestorio fiduciario di cui il reclamante era stato investito (cfr. sentenza impugnata, pag. 11) .
Infine la corte riteneva destituito di fondamento il quinto motivo di reclamo, con cui era stata contestata la sussistenza dello stato di insolvenza (cfr. sentenza impugnata, pag. 15) .
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, titolare della ditta individuale ‘RAGIONE_SOCIALE‘; ne ha chiesto la cassazione sulla scorta di quattro motivi.
Il Fallimento di NOME COGNOME ha depositato controricorso; ha chiesto di dichiarare inammissibile, improcedibile o di rigettare l’avverso ricorso , con il favore delle spese del giudizio di legittimità.
In particolare, il controricorrente ha eccepito la inammissibilità del ricorso, siccome notificato tardivamente, il 15.6.2018, oltre il termine di trenta giorni ex art. 18, 14° co., l.fall., decorrente dal 7.5.2018, data in cui il testo integrale della sentenza della Corte d’Appello di Roma è stat o notificato alle parti a mezzo
p.e.c. (cfr. controricorso, pag. 5), nonché la sua improcedibilità, siccome il ricorrente non ha atteso al deposito della copia autentica del messaggio p.e.c. ricevuto dalla cancelleria della Corte d’Appello di Roma ai fini della notifica della sentenza impugnata (cfr. controricorso, pag. 8) .
NOME COGNOME del pari ha depositato controricorso; analogamente ha chiesto di dichiarare l’improcedibilità , ex art. 369, 2° co., n. 2, cod. proc. civ., o l’inammissibilità ovvero di rigettare il ricorso, con il favore delle spese.
NOME COGNOME non ha svolto difese.
Il ricorrente e il Fallimento hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Le pregiudiziali eccezioni di improcedibilità – inammissibilità del ricorso sono destituite di fondamento.
L a sentenza n. 2954 della Corte d’Appello di Roma -lo si è anticipato – è stata depositata il 7 maggio 2018.
Il ricorso a questa Corte di legittimità risulta spedito per la notifica a mezzo posta ordinaria in data 6 giugno 2018, ancorc hé l’ iter notificatorio si sia perfezionato successivamente.
Il ricorso per cassazione dunque risulta, in ogni caso, notificato nel rispetto del termine ‘ breve ‘ di trenta giorni di cui all’art. 18, 14° co., l.fall. a decorrere dal deposito della sentenza impugnata (cfr. Cass. 11.1.2007, n. 390; Cass. 25.2.2015, n. 3755) .
In tal guisa, altresì, non riveste valenza alcuna il mancato deposito della copia autentica del messaggio Pec ricevuto dalla cancelleria con la notifica della sentenza impugnata.
Difatti, questo Giudice spiega che l a previsione, di cui all’art. 369, 2° co., n. 2, cod. proc. civ., dell’onere di deposito a pe na di improcedibilità, RAGIONE_SOCIALE il termine di cui al 1° co. della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro -evidentemente nella specie non necessario – da parte di questa Corte, della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine ‘breve’ (cfr. Cass. 11.5.2010, n. 11376; Cass. 27.1.2015, n. 1443) .
12. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 16 l.fall., dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 1 11 Cost.
Deduce che ha errato la Corte di Roma a ritenere che la sentenza dichiarativa di fallimento non fosse carente nella motivazione (cfr. ricorso, pag. 10) .
Deduce che con il primo motivo di reclamo aveva addotto che la sentenza dichiarativa di fallimento era inficiata da significative carenze formali, tant’è che il tribunale non aveva fatto alcun riferimento né all’attività processuale né alle sue argomentazioni difensive (cfr. ricorso, pag. 10) .
Deduce che il tribunale aveva motivato in maniera del tutto apparente in ordine alla competenza ratione loci (cfr. ricorso, pag. 10) ed alla pretesa sua qualità di imprenditore commerciale (cfr. ricorso, pag. 10) , in ordine agli elementi emersi dall’istruttoria prefallimentare ed all’ammontare minimo dei debiti scaduti ed insoluti ex art. 15, u.c., l.fall. (cfr. ricorso, pag. 11) , in ordine al rispetto della garanzia del contraddittorio ed al riscontro dello stato di insolvenza in rapporto alle ingiunzioni di pagamento invocate ex adverso (cfr. ricorso, pag. 13) .
13. Il motivo è inammissibile.
14. Il principio della conversione dei vizi di nullità della sentenza in motivi di impugnazione (art. 161 c.p.c.) comporta infatti l’inammissibilità, per difetto di interesse, del motivo di ricorso in cassazione avverso il provvedimento di secondo grado che abbia omesso di dichiarare la nullità del provvedimento impugnato, qualora il vizio di quest’ultimo, quand’anche esistente, non avrebbe comportato la rimessione della causa al primo giudice, in quanto estraneo alle ipotesi tassative previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c. e il giudice dell’ impugnazione, come accaduto nella specie, abbia deciso nel merito su tutte le questioni controverse, senza alcun pregiudizio per il ricorrente conseguente all’omessa dichiarazione di nullità (Cass. nn. 18578/015, 23078/020, 11208/023).
Il vizio di motivazione rilevante e deducibile in Cassazione, in buona sostanza, può essere solo quello riguardante la sentenza pronunciata in grado d ‘ appello (cfr. Cass. 26.7.1983, n. 5123) .
15. C on il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 , cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 9 l.fall.
Deduce che ha errato la Corte di Roma ad opinare per la competenza ratione loci del Tribunale di Roma, ovvero a ritenere che la sede principale della sua presunta impresa fosse ricompresa nel circondario del Tribunale di Roma (cfr. ricorso, pag. 15) .
Deduce che la corte d’appello non ha tenuto conto che la sede già risultante dal registro delle imprese -di Roma, INDIRIZZO – non è effettiva, siccome quivi abitano sua madre e le sue sorelle (cfr. ricorso, pag. 16) , e che la sede effettiva, così come risulta dalla visura camerale storica e
dalle risultanze del ‘cassetto fiscale’, è collocata nel Comune di Capena, posto nel circondario del Tribunale di Tivoli (cfr. ricorso, pag. 16) .
Deduce in particolare che dalla denunzia all’RAGIONE_SOCIALE delle Entrate di Roma, dalla procura speciale e dal mandato di gestione del cRAGIONE_SOCIALE commerciale ubicato in Capena, alla INDIRIZZO, e da tutti gli atti redatti dal AVV_NOTAIO si desume che egli svolge in Capena, alla INDIRIZZO, la propria attività (cfr. ricorso, pag. 17) .
16. Il motivo va respinto.
17. Si impone in premessa una duplice puntualizzazione.
In primo luogo, quando la Corte di cassazione è chiamata a sindacare un vizio di inosservanza di norme processuali, come quelle sulla competenza, è per definizione giudice del fatto processuale che ha determinato la violazione denunciata, in modo pieno e senza limiti, potendo, dunque, controllare sia l ‘ esatta individuazione dell ‘ interpretazione della norma astratta applicata od applicabile, sia l ‘ esatta sussunzione della vicenda processuale sotto di essa, sia l ‘ intero processo logico seguito dal giudice di merito nell ‘ applicare o nel male applicare la norma processuale, con piena possibilità di riscontrare negli atti rimessi alla Corte con il fascicolo d ‘ ufficio e presenti nei fascicoli di parte pure con esso rimessi o ritualmente depositati l ‘ intero ‘ fatto processuale ‘ e con il solo limite di quanto da tali fascicoli risulta (cfr. Cass. 8.6.2007, n. 13514) .
In secondo luogo, in tema di individuazione del tribunale competente a dichiarare il fallimento, ai sensi dell ‘ art. 9, 1° c., l.fall., la presunzione ‘ iuris tantum ‘ di coincidenza della sede effettiva con la sede legale è superabile attraverso prove univoche che dimostrino che il cRAGIONE_SOCIALE direzionale dell ‘ attività dell ‘ impresa è altrove e che la sede legale ha carattere solo formale o fittizio,
rilevando a tal fine, in particolare, la mancanza di una concreta struttura operativa presso la sede legale, sicché debba riconoscersi che detta sede sia solo un mero recapito (cfr. Cass. 14.6.2019, n. 16116) .
18. Su tale scorta si evidenzia quanto segue.
Il riscontro degli atti induce senza dubbio questa Corte a formulare i medesimi rilievi espressi, in punto di competenza ratione loci , dalla Corte di Roma.
Ulteriormente, la disamina degli atti evidenzia che la cessione delle quote della ‘ RAGIONE_SOCIALE, cessione alla cui effettuazione la corte di merito ha altresì ancorato l’a ffermazione della qualità di imprenditore del ricorrente (cfr. sentenza impugnata, pag. 10) , risulta compiuta – in data 15.11.2013 -in Roma.
In questo quadro non possono dirsi acquisite prove univoche, idonee a consentire il superamento della presunzione ‘ iuris tantum ‘ di coincidenza della sede effettiva con la sede legale –INDIRIZZO -risultante dal registro delle imprese al dì -7.4.2016 – del deposito da parte di NOME COGNOME del ricorso di fallimento.
Ovviamente la RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE è soggetto giuridico diverso da NOME COGNOME. Cosicché a nulla rileva che per la medesima s.r.RAGIONE_SOCIALE. sia stata prefigurata la competenza ratione loci del Tribunale di Tivoli (al riguardo cfr. memoria del ricorrente, pag. 4) .
Con i l terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, co d. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 l.fall.
Deduce che ha errato la Corte di Roma ad opinare nel senso che egli riveste la qualità di imprenditore commerciale (cfr. ricorso, pag. 21) .
Deduce invero che ha svolto attività di consulenza e di gestione di condomini (cfr. ricorso, pag. 21) , in particolare, giusta procura per notar AVV_NOTAIO dell’11.9.2013, l’attività di gestore amministratore del ‘RAGIONE_SOCIALE ‘ in Capena (cfr. ricorso, pagg. 23 e 25) .
Deduce altresì che l’acquisto e la vendita una tantum di partecipazioni societarie non è valsa a determinare l’a ssunzione da parte sua della veste di imprenditore (cfr. ricorso, pag. 28) .
Il motivo parimenti va respinto.
Il concreto riscontro della qualità di imprenditore commerciale senza dubbio si risolve in un accertamento ‘di fatto’, censurabile ai sensi del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ.
In tal guisa si rimarca quanto segue.
Da un canto, è da escludere che taluna d elle figure di ‘anomalia motivazionale’ destinate ad acquisire significato alla stregua della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, possa scorgersi in ordine ai motivi cui la corte di merito ha, in parte qua , ancorato il suo dictum .
La corte distrettuale con motivazione esaustiva e -si aggiunge -ineccepibile in diritto ha esplicitato le ragioni alla luce delle quali ha affermato che il ricorrente avesse atteso allo svolgimento in forma professionale di un’attività economica organizzata concernente la cessione di partecipazioni finanziarie e immobiliari (cfr. sentenza impugnata, pagg. 10 -11) .
Ovviamente la persona fisica acquista con l’esercizio effettivo dell’attività la qualità di imprenditore commerciale (cfr. Cass. 14.12.2016, n. 25730) , sicché non rilevano le risultanze della ‘ C ertificazione Unica da Lavoro dipendente’ (al riguardo cfr. memoria del ricorrente, pag. 4) .
D’ altro canto, la corte distrettuale ha sicuramente disaminato il fatto storico dalle parti discusso, a carattere decisivo, connotante in parte qua – la res litigiosa , ossia la concreta sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti astrattamente connotanti la qualità di imprenditore (commerciale) .
Invano, altresì, il ricorrente adduce -con il mezzo in esame -che ha errato la Corte di Roma a ritenere che egli non ha assolto l’obbligo del deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi (cfr. ricorso, pag. 21) ; che ha provveduto al deposito dei bilanci sotto forma di rendiconti per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 (cfr. ricorso, pag. 22) .
Invero, la corte territoriale ha in maniera congrua ed inappuntabile evidenziato ulteriormente che la documentazione allegata dal reclamante, onde dar ragione del mancato superamento delle soglie dimensionali, era costituita da ‘semplici fogli di una facciata privi di intestazione’ (così sentenza impugnata, pag. 12) , ove non risultava alcun riferimento alle complesse operazioni poste in essere (così sentenza impugnata, pag. 13) , sicché trattavasi di documentazione del tutto inattendibile.
In questi termini ineccepibilmente la Corte capitolina ha specificato che l’omesso deposito delle scritture contabili ed in particolare dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi non poteva che risolversi in danno dell’impugnante (cfr. sentenza impugnata, pagg. 12 -13. Cfr. Cass. (ord.) 24.10.2017, n. 25188) .
C on il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 15 l.fall.
Deduce che ha errato la Corte di Roma a reputare sussistente il suo stato di insolvenza.
Deduce che la corte d’appello non ha fatto luogo all’incidentale accertamento dei crediti addotti a fondamento dei ricorsi di fallimento (cfr. ricorso, pag. 57) e da parte sua puntualmente e ragionevolmente contestati in sede extrafallimentare (cfr. ricorso, pagg. 33 – 57) .
Il motivo va respinto.
Questa Corte spiega che, in tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l ‘ art. 6 l.fall. laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l ‘ altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l’esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all ‘ esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell ‘ istante (cfr. Cass. 28.11.2018, n. 30827; Cass. sez. un. 23.1.2013, n. 1521) .
Su tale scorta si rimarca che la corte d’appello ha indubitabilmente provveduto al l’incidentale riscontro delle pretese creditorie addotte a fondamento dei ricorsi ex art. 6 l.fall.
Segnatamente la corte distrettuale ha specificato c he ‘le contestazioni prospettate dal RAGIONE_SOCIALE non appaiono, almeno in questa sede di valutazione sommaria e incidentale, manifestamente fondate anche perché si riferiscono per lo più a questioni meramente formali, quali quelle relative alla notifica delle ingiunzioni ‘ (così sentenza impugnata, pag. 17) .
Su tale scorta deve reputarsi, conseguentemente, che la corte territoriale ha acclarato in maniera congrua ed ineccepibile lo stato di decozione.
La circostanza poi che ‘il COGNOME ed il ricorrente COGNOME NOME sono partecipi e antagonisti direttamente o indirettamente (…) in plurimi rapporti’
(così memoria del ricorrente, pag. 5) , è, se del caso, fatto che può rivestir valenza ad altri fini.
In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare a ciascun controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo e tiene conto, limitatamente al curatore fallimentare, dell’avvenuto deposito d ella memoria.
Nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese nei confronti di NOME COGNOME nonostante il rigetto del ricorso. Si è difatti premesso che costui non ha svolto difese.
Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.p.r. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315) .
P.Q.M.
La Corte così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente, NOME COGNOME, a rimborsare al Fallimento di COGNOME NOME, titolare della ditta individuale ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
condanna il ricorrente, NOME COGNOME, a rimborsare al controricorrente, NOME COGNOME, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in
complessivi euro 5.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge;
ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater , d.p.r. n. 115/2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis , d.p.r. cit., se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte