Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 15029 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15029 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/05/2024
Oggetto: Concordato omologatoInadempimento degli obblighi concordatariDichiarazione di fallimento omisso medio .
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 15891 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, presso lo studio del quale in Roma, alla INDIRIZZO, elettivamente si domicilia
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, s.r.l. RAGIONE_SOCIALE, in qualità di procuratrice speciale e mandataria di s.r.l. RAGIONE_SOCIALE, cessionaria di s.r.l. RAGIONE_SOCIALE, a propria volta cessionaria di s.r.l. RAGIONE_SOCIALE, cessionaria di s.p.a. RAGIONE_SOCIALE Banca
-intimate- orte d’appello di L’Aquila n.
per la cassazione della sentenza della C 700/21, pubblicata in data 11 maggio 2021;
udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale dell’8 maggio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Emerge dalla sentenza impugnata che il Tribunale di Sulmona dichiarò, su istanza di RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di mandataria di RAGIONE_SOCIALE. NOME RAGIONE_SOCIALE, avente causa da RAGIONE_SOCIALE, il fallimento di RAGIONE_SOCIALE, debitrice concordataria, in mancanza di domanda volta alla risoluzione del concordato preventivo.
A fondamento della decisione il tribunale considerò l’inerzi a nell’attuazione del piano liquidatorio, il mancato pagamento anche di parte del ceto creditorio e rilevò che le attività espletate avevano evidenziato:
-l’impossibilità di liquidazione dei beni, per lo più costituiti da immobili, nessuno dei quali era stato venduto e in relazione ai quali le trattative in corso lasciavano ipotizzare una svalutazione tale, da non consentire alcuna soddisfazione dei creditori chirografari e la soddisfazione parziale di quelli privilegiati;
-l’insufficienza della somma presente sul conto corrente intestato alla procedura a far fronte alle obbligazioni concordatarie.
Il tribunale ritenne poi irrilevante sia stabilire a chi fosse imputabile l’impossibilità di esecuzione del concordato, sia la proroga di sei mesi del termine per dare esecuzione al concordato dovuta all’emergenza da COVID -19, in quanto reputò inverosimile che nel breve tempo rimasto si potesse procedere all’intera liquidazione del patrimonio immobiliare e al pagamento dei creditori, in considerazione anche della grave crisi economica e finanziaria derivante dall’emergenza epidemiologica.
La Corte d’appello d e L’Aquila ha, invece, accolto il reclamo proposto contro la sentenza di fallimento, dichiarando inammissibile l’istanza di fallimento di RAGIONE_SOCIALE.
A sostegno della decisione ha ritenuto che il vincolo per i creditori concordatari continui a sussistere, in ragione della natura contrattuale degli impegni assunti, sino a quando il concordato è in corso di esecuzione: per conseguenza, da un lato, i creditori vincolati dal piano concordatario potrebbero assumere l’iniziativa per la
dichiarazione di fallimento, pur in pendenza dei termini per l’esecuzione del concordato, soltanto facendo valere il credito nella misura ristrutturata; dall’altro, la valutazione dello stato d’insolvenza dovrebbe tener conto di quella ristrutturazione, ossia della misura delle obbligazioni ristrutturate, e della loro scadenza.
La creditrice istante, invece, ha rimarcato la corte d’appello, aveva fatto valere non già il credito falcidiato, bensì quello, intero, originario; inoltre, l’insolvenza era stata erroneamente identificata con la mancata soddisfazione, e con la ritenuta impossibilità di soddisfazione futura dei crediti ristrutturati col concordato, ma comunque non esigibili sino alla scadenza dei termini previsti per l’adempimento di questo.
Insomma, ad avviso del giudice del reclamo, a base della dichiarazione di fallimento era stata posta una situazione di mera insolvenza prospettica generata da ipotizzati inadempimenti futuri di obbligazioni concordatarie non ancora scadute, e ancora suscettibili di essere adempiute nei più estesi termini posti dalla normativa emergenziale, perdipiù in base all’istanza di un creditore che aveva agito per l’intero credito, in tal modo ritenendo di potersi svincolare dagli effetti esdebitatori derivanti dall’a rt. 184 l.fall.
Contro questa sentenza il RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a cinque motivi, cui non v’è replica.
Motivi della decisione
1.- Col primo e col terzo motivo di ricorso , da esaminare congiuntamente, perché connessi, il RAGIONE_SOCIALE lamenta:
la violazione o falsa applicazione degli artt. 5, 6, 15, 184 e 186 l.fall., là dove la corte d’appello ha escluso la legittimazione della creditrice istante a promuovere la dichiarazione di fallimento perché ha fatto valere il proprio credito nella misura originaria, e non già in quella falcidiata ( primo motivo );
-l’omesso esame del fatto decisivo dato dai risultati delle attività liquidatorie intraprese e di quelle da intraprendere, che avevano evidenziato l’ineseguibilità del piano concordatario e il mancato soddisfacimento dei creditori concordatari nei tempi e nei modi promessi ( terzo motivo ).
La censura complessivamente proposta è fondata.
1.1.- I l perno sul quale s’incentra la sentenza impugnata è dato dall’effetto esdebitatorio scaturente dall’art. 184 l.fall. e dall’incidenza di esso sulla valutazione dell’insolvenza ai fini della dichiarazione di fallimento , in quanto, secondo la corte d’appello, il creditore concordatario non può proporre istanza di fallimento facendo valere l’intero suo credito e comunque , anche in relazione a quello in misura falcidiata, non si può apprezzare la sussistenza della situazione d’insolvenza prima della sca denza dei termini stabiliti per l’adempimento delle obbligazioni concordatarie .
2.- Al riguardo, le sezioni unite di questa Corte (Cass., sez. un., n. 4696/22) hanno stabilito che indubbiamente con l’omologazione lo stato di insolvenza è definitivamente e irrevocabilmente assegnato alla ristrutturazione debitoria concordata e alle modalità satisfattive in essa contemplate. E tuttavia, hanno sottolineato, questa è cosa ben diversa dal precludere la dichiarazione di fallimento ogniqualvolta tali modalità risultino inattuabili nel corso dell’adempimento dell’accordo definitivamente raggiunto, così da attestare che lo stato di insolvenza persiste pur dopo la vicenda concordataria.
L ‘insolvenza, intesa quale fenomeno giuridico di sostrato economico, è sì rimossa dall’omologazione del concordato, ma nel senso che, da un lato, per effetto di questa, sul piano sostanziale essa non rileva più nella sua manifestazione d’origine ma, eventualmente, solo in quella rinveniente dalla mancata esecuzione del patto concordatario; e, dall’altro, sul piano processuale le precedenti istanze di fallimento non possono avere corso.
2.1.- E allora, hanno rimarcato le sezioni unite, l’avvenuta omologazione, la chiusura della procedura concordataria e l’accesso del debitore alla fase puramente esecutiva dell’accordo (anche se sotto sorveglianza ex art. 185 l.fall.) comportano l’applicazione dei principi generali di responsabilità; compresa, se dall’inesecuzione dell’accordo si debbano trarre elementi di insolvenza, la dichiarazione di fallimento: il favore per il concordato e per la sua missione preventiva non può spingersi oltre l’evidenza dell’impossibilità di esecuzione della proposta concordataria omologata.
Né l’ impossibilità di esecuzione si concreta in una seconda insolvenza, poiché l’insolvenza resta quella che ha dato inizio alla procedura concordataria e che, all’esito di questa, si manifesta in forma addirittura aggravata dall’incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni pur nelle più favorevoli modalità ed entità concordate.
Ciò a maggior ragione in considerazione del fatto che l’omologazione non comporta di per sé novazione dell’obbligazione anteriore, quanto soltanto il diverso e più circoscritto effetto della parziale inesigibilità del credito.
3.- In base ai principi così fissati, si rivelano erronei entrambi i capisaldi su cui si regge la sentenza impugnata, ossia l’inammissibilità dell’istanza di fallimento da parte del creditore che faccia valere l’intero credito, e non già quello falcidiato (comunque nel caso in esame superiore, come si evince anche dalla sentenza, alla soglia prevista dall’art. 15 l.fall.) , senza aver attivato il procedimento per la risoluzione del concordato, e la natura soltanto prospettica dell’insolvenza, in quanto tale inidonea a sostenere la dichiarazione di fallimento.
Quanto al primo aspetto, che concerne la legittimazione dell’istante, ciò che conta è che RAGIONE_SOCIALE, nella qualità indicata, fosse creditore; qualità, questa, pacifica e che
prescinde dalla disputa sull’entità del credito fatto valere, ai fini della legittimazione attiva disciplinata dall’art. 6 l.fall.
E comunque, in base all’indirizzo di questa Corte, che le sezioni unite con la sentenza dinanzi richiamata hanno recepito (v. pag. 16 di Cass., sez. un., n. 4696/22, cit.), qualora il fallimento sia stato dichiarato, come nel caso in esame, quando è ancora possibile instare per la risoluzione del concordato, ex art. 186 l.fall., i creditori non sono tenuti a sopportare gli effetti esdebitatori e definitivi del concordato omologato, a norma dell’art. 184 l.fall., posto che l’attuazione del piano è resa impossibile per l’intervento di un evento come il fallimento che, sovrapponendosi al concordato medesimo, inevitabilmente lo rende irrealizzabile (così Cass. nn. 26002/18; 12085/20).
3.1.- Neanche rileva di per sé , sul piano dell’insolvenza, che il fallimento sia dichiarato quando ancora non siano decorsi i termini fissati per l’adempimento delle obbligazioni concordatarie , qualora emerga che l’accordo è oggettivamente venuto meno alla propria funzione di soddisfare i creditori nella misura promessa, o comunque è risultata l’obiettiva impossibilità sopravvenuta di attuare le condizioni minime previste dalla legge fallimentare.
Risultano quindi decisivi i fatti prospettati col terzo motivo, in quanto idonei a orientare diversamente la decisione.
4.- La censura proposta va quindi accolta.
L ‘accoglimento comporta l’assorbimento del secondo motivo , in ricorso espressamente subordinato al primo, del quarto , col quale si lamenta l’omesso esame del fatto decisivo dato dall’insolvenza attuale, ossia maturata successivamente all’omologazione del concordato, nonché del quinto motivo , che in ricorso è qualificato come subordinato.
4.1.- La sentenza impugnata è cassata per i profili accolti, con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello d e L’Aquila in diversa composizione, che si atterrà ai principi indicati e regolerà le spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione ai profili accolti e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello de L’Aquila in diversa composizione.
Così deciso in Roma, l’8 maggio 2024 .