Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17409 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 17409 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 28/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 18277-2020 proposto da:
NOMECOGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE PREVIDENZA RAGIONE_SOCIALE in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– resistente con mandato – avverso la sentenza n. 4361/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 27/11/2019 R.G.N. 3944/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
R.G.N. 18277/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 15/05/2025
CC
RILEVATO CHE
NOME COGNOME impugna sulla base di un unico motivo la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 4361/2019 che, rigettando il gravame proposto dalla stessa, l’ha condannata al pagamento delle spese di lite nonostante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., che la Corte ha ritenuto non idonea perché: ‘l’assistito non ha indicato in termini numerici il reddito né ha indicato l’anno di riferimento, non consentendo a questa Corte di valutare se detto reddito rientri nei limiti di legge’. INPS non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Chiamata la causa all’adunanza camerale del 15 maggio 2025, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380, bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.).
CONSIDERATO CHE
La ricorrente propone un unico motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art 152 disp. att. cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. , in quanto sia nel ricorso di primo grado che nel ricorso in appello era presente la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. ed alla stessa era allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui si legge ‘dichiara di trovarsi nelle condizioni indicate dall’art. 42 comma 11 del D.l. 269/2003 comunicherà variazioni’.
Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito ( ex multis , Cass. n.16284/2011; Cass. n. 16616/2018) che l’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo modificato dal d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, laddove onera la parte che versi nelle condizioni reddituali per beneficiare dell’esonero dagli oneri processuali in caso di soccombenza di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, va interpretato nel senso che tale dichiarazione deve essere
formulata con il ricorso introduttivo di primo grado ed esplica la sua efficacia, senza necessità di ulteriore reiterazione, anche nei gradi successivi (anche se l’evoluzione di tali condizioni non è indifferente, cosicché l’interessato deve dichiarare le variazioni che facciano venir meno le condizioni di esonero e, per converso, ove tali condizioni si siano concretizzate nel prosieguo del giudizio, può rendere, se del caso anche nei gradi successivi, apposita dichiarazione). Le condizioni minime formali per fruire dell’esonero, poi, sono state riconosciute anche nell’ipotesi in cui dei contenuti sopra indicati venga dato conto nell’atto introduttivo del giudizio, ancorché la dichiarazione sottoscritta dalla parte personalmente sia materialmente redatta su foglio separato ed essa sia espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e ritualmente prodotta con il medesimo (Cass. n. 16616/2018 ex plurimis ).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha dedotto l’erroneità della decisione della Corte sulla base del fatto che la dichiarazione di esonero era stata inserita nel ricorso di primo e secondo grado ed era stata allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Il motivo è stato prospettato in osservanza dei principi di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 e 369 cod. proc. civ., nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso come interpretato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 8950/2022, poiché riproduce il contenuto della dichiarazione di cui sopra, essenziale per consentire a questa Corte di legittimità di accogliere o rigettare il ricorso, previa mera verifica della veridicità di quanto affermato, e contiene come parte integrante l’ atto notorio; sono altresì stati depositati gli atti contenenti le dette conclusioni, identificati quanto a collocazione nel fascicolo. Nel ricorso delle fasi di merito, che la ricorrente in cassazione ha allegato, è presente la dichiarazione di esonero, che però non
risulta sottoscritta dalla parte: la stessa è, quindi, inidonea, perché alla dichiarazione della parte la legge riconnette un’assunzione di responsabilità che è personalissima e non delegabile al difensore (Cass. n. 19887/2023, n. 40400/2021, n. 22952/2016; n. 5363/2012 ex multis ).
Peraltro, è stata allegata al ricorso ex art. 445 bis cod. proc. civ. un’autodichiarazione trascritta nel ricorso per cassazione e prodotta unitamente allo stesso -che è sottoscritta, riporta l’indicazione della data relativa alla sua compilazione (2 ma ggio 2017) ed indica: ‘dichiara di trovarsi nelle condizioni indicate dall’art. 42 comma 11 del d.l. 269/2003. Comunicherà variazioni’.
Tale dichiarazione possiede i connotati necessari (Cass. n. 19887/2023).
Né l’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. «impone alla parte ricorrente l’indicazione specifica dell’entità del reddito nella prescritta dichiarazione sostitutiva, in un’ottica di semplificazione delle condizioni di accesso alla tutela giurisdizionale, coerente con la “ratio” ispiratrice della disciplina di favorire l’effettivo accesso alla tutela di diritti costituzionalmente garantiti, benché diretta ad evitare e punire gli abusi (Cass. n. 24303/2016; Cass. n. 8478/2017)» (Cass. n. 36571/2022).
Il ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza va cassata in parte qua , dichiarando irripetibili le spese del giudizio d’appello, avendo la Corte condannato parte ricorrente al pagamento delle stesse senza disporre, in concreto, del relativo potere, alla luce del tenore letterale del disposto dell’art. 152 disp. att cod. proc. civ.
Le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, disponendosene la distrazione in favore del difensore della parte, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in parte qua e dichiara irripetibili le spese del grado d’appello. Condanna INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €1000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 15 maggio