Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 610 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 610 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 18812-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE
Oggetto
Contributi previdenziale, richiesta di emersione
R.G.N. 18812/2018
COGNOME
Rep.
Ud. 30/11/2023
CC
Cartolarizzazione dei RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– resistenti con mandato –
avverso la sentenza n. 520/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 31/05/2017 R.G.N. 974/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con sentenza n.520/17, la Corte d’appello di Catania confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione proposta dalla società RAGIONE_SOCIALE avverso una cartella esattoriale emessa dall’Inps e notificata dal concessionario Montepaschi RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto contributi e sanzioni.
Riteneva la Corte che la dichiarazione di emersione, relativa a lavoratori mai denunciati all’ente previdenziale, fosse stata presentata in ritardo rispetto al termine previsto dall’art.1 l. n.383/01. Né poteva rilevare una precedente dichiarazione di emersione
prodotta in appello, poiché di essa nulla era mai stato allegato in primo grado.
Avverso la sentenza, RAGIONE_SOCIALE ricorre con cinque motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE, in proprio e quale procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE, ha a conferito procura ai difensori senza svolgere attività difensiva.
All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE deduce che la precedente dichiarazione di emersione dovesse essere acquisita d’ufficio , ex art.437 c.p.c., in quanto prova indispensabile ai fini del giudizio.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce che la Corte d’appello avrebbe erroneamente valutato un presupposto di fatto, ovvero che la società aveva alle dipendenze lavoratori integralmente in nero.
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce che la Corte d’appello, come il tribunale, avrebbe errato nel ritenere la società già nota agli enti previdenziali.
Con il quarto motivo di ricorso, si deduce che la Corte avrebbe dovuto considerare efficace la domanda di regolarizzazione, ritenuta invece tardiva, in quanto le due ipotesi normative, recanti disciplina delle domande di emersione, previste dagli artt.1 e 1-bis, co.11 l. n.383/01, producevano gli stessi effetti.
Con il quinto motivo di ricorso, si deduce violazione dell’art.102 c.p.c. , in quanto la Corte d’appello avrebbe dovuto integrare il contraddittorio con il concessionario già presente nel giudizio di primo grado.
Lo scrutinio di quest’ultimo motivo è l ogicamente preliminare e la censura risulta infondata.
Questa Corte, a Sezioni Unite (Cass. Sez.Un.n. 7514/22), ha affermato che ove i motivi di opposizione alla cartella non riguardino l’attività del concessionario ma -come nel caso specie -la sussistenza del diritto fatto valere dall’ente previdenziale, la legittimazione passiva spetta solo a quest’ultimo, senza alcun’ipotesi di litisconsorzio necessario con il concessionario.
Tanto premesso, il primo motivo è infondato.
La Corte ha rilevato -e sul punto il motivo non contiene alcuna censura -che in primo grado non era mai stata allegata l’esistenza di una pregressa domanda di emersione (datata 21.1.02) rispetto a quella ritenuta tardiva (datata 15.5.03).
La decisione di non considerare tale precedente domanda prodotta in appello risulta conforme all’orientamento costante di questa Corte , secondo cui l’ammissione d’ufficio delle prove indispensabili , ex art.437 c.p.c., presuppone che esse si riferiscano a fatti puntualmente allegati dalla parte (Cass.7694/18); ciò che, come detto, non fu nel caso di specie.
Il secondo motivo è inammissibile.
L’erronea valutazione di un dato di fatto invocata nel motivo non ricorre in alcuna delle ipotesi dell’art.360, co.1, c.p.c., fuoriuscendo inammissibilmente dai limiti
del gravame a critica vincolata. L’art.360, co.1, n.5 c.p.c. presuppone non l’erronea considerazione di dati fattuali, ma l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
Del pari è inammissibile il terzo motivo.
Sebbene in esso si faccia riferimento ad un erroneo presupposto di diritto, nella sostanza si deduce l’erronea considerazione di un mero dato di fatto, ovvero che la società fosse, o meno, già nota agli enti previdenziali.
Il quarto motivo è infondato.
Si sostiene, nella prospettazione difensiva della parte ricorrente, una sorta di fungibilità, anche con riferimento ai termini di presentazione, della domanda di emersione prevista dall’art.1, co.1 l. n.383/01 e di quella prevista dall’art.1 -bis, co.11 l. n.383/01, in ragione della produzione dei medesimi effetti. Corollario della tesi prospettata sarebbe la valorizzazione della domanda considerata tardiva dalla Corte d’appello , agli stessi effetti della domanda ex art.1, co.1 l. n.383/01.
L’esegesi delle norme non conduce, tuttavia, alle conclusioni patrocinate dalla parte ricorrente.
Le due domande di emersione, per quanto producano gli stessi effetti, hanno presupposti costitutivi e ambiti applicativi del tutto distinti: l’art.1, co.1 disciplina il lavoro irregolare con inadempimento del datore agli obblighi previsti in materia previdenziale o fiscale; l’art.1 -bis ha introdotto disciplina del lavoro irregolare relativamente a profili diversi da quello fiscale o previdenziale.
Le due previsioni divergono quanto ai termini di presentazione della dichiarazione di emersione
(30.11.2002 per la prima; 15.5.2003 per la seconda) e tale diversità è connaturale alle distinte fattispecie, né il distinto profilo temporale può venir meno sol perché le diverse domande risultano accomunate dal medesimo effetto voluto dal legislatore.
Conclusivamente il ricorso va rigettato, senza pronuncia sulle spese non avendo l’Inps svolto attività difensiva.