Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28831 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28831 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/11/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso (iscritto al n. 14141/2023 R.G.) proposto da:
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale degli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 202/2022 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello di Trento -Sezione distaccata di Bolzano, pubblicata il 23 dicembre 2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE‘8 ottobre 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse de l ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1. c.p.c.;
RILEVA
In data 30 novembre 2019 il ricorrente COGNOME NOME veniva fermato alla barriera autostradale A22 di Vipiteno (BZ) e sottoposto ad ispezione, in avvio RAGIONE_SOCIALEa quale lo stesso avrebbe spontaneamente
n. 14141/2023 R.G.
COGNOME.
Rep.
C.C. 8 ottobre 2024
sanzioni amministrative
comunicato agli agenti di avere con sé denaro contante per €. 94.500,00 (euro novantaquattromilacinquecento/00).
Pertanto, in data 24 gennaio 2020, gli agenti ispettivi elevavano verbale di accertamento di violazione valutaria nei confronti del COGNOME, redatto in assenza RAGIONE_SOCIALEa parte, con cui gli veniva contestata la condotta di introduzione nel territorio RAGIONE_SOCIALEo Stat o di denaro contante per €. 94.500,00 (euro novantaquattromilacinquecento/00), superiore alla soglia consentita di €. 10.000,00 (euro diecimila/00), in assenza RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione da prodursi all’RAGIONE_SOCIALE nelle forme prescritte d alla legge con conseguente violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 d.lgs. n. 195 del 2008.
L’amministrazione finanziaria ingiungeva la sanzione amministrativa pecuniaria di €. 25.350,00 (euro ventitremilatrecentocinquanta/00), oltre spese per €. 20,00 (euro venti/00). Tale provvedimento sanzionatorio era notificato al COGNOME il successivo 10 novembre 2020.
Con ricorso ex art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, COGNOME NOME proponeva opposizione al decreto sanzionatorio, dolendosi, tra l’altro, che la violazione non si era ancora consumata al momento in cui egli era stato fermato alla barriera autostradale di Vipiteno (BZ).
Il Tribunale di Bolzano, omessa ogni istruttoria, rigettava l’opposizione, osservando, in particolare, che la sanzione amministrativa era conseguenza RAGIONE_SOCIALEa mancata dichiarazione da effettuarsi ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 1, d.lgs. n. 195 del 2008. In altri termini, l’opponente, non appena entrato nel territorio nazionale italiano, avrebbe dovuto rivolgersi spontaneamente all’RAGIONE_SOCIALE per effettuare la dichiarazione dovuta, cosa che pacificamente non era avvenuta.
La sentenza del tribunale veniva impugnata dal COGNOME COGNOME si doleva, quanto all’elemento oggettivo, che era stato trascurato come, al momento RAGIONE_SOCIALE‘accertamento, l’illecito non si fosse ancora consumato, essendo in quel frangente ancora ottemperabile l’obb ligo prescritto dalla legge, giacché egli, superata la frontiera, avrebbe potuto presentarsi, per adempierlo, solo alla sezione operativa territoriale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE di Campo di Trens in Vipiteno (BZ), primo ufficio doganale disponibile in ingresso in Italia, raggiungibile, però, solo dopo aver superato il blocco RAGIONE_SOCIALEa barriera autostradale ove era stato fermato. Dunque, secondo la
prospettazione del COGNOME, la condotta illecita non si era ancora integrata, al momento in cui era stato fermato.
La Corte territoriale, con la sentenza n. 202/2022, pubblicata il 23 dicembre 2022, rigettava l’appello.
A sostegno RAGIONE_SOCIALE‘adottata pronuncia la Corte di merito rilevava, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, che la violazione ha carattere oggettivo, perfezionandosi con la sola omissione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione all’Ufficio Doganale, né il COGNOME av rebbe fornito prova circa l’impossibilità di rendere la necessaria dichiarazione al confine o comunque prima di essere fermato dagli agenti accertatori alla barriera autostradale a Vipiteno (BZ).
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, COGNOME NOME.
Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1. c.p.c.
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, commi 1 e 2, d.lgs. n. 195 del 2008 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 l. n. 689 del 1981, per avere la Corte territoriale ritenuto mancante la prova RAGIONE_SOCIALE‘impossibilità ma teriale per il COGNOME di rendere la prescritta dichiarazione all’atto del fermo alla barriera autostradale di Vipiteno (BZ), sull’erroneo presupposto, in realtà non previsto dalla legge, ma implicitamente assunto, che il dichiarante dovesse essere già in possesso del documento al momento del passaggio transfrontaliero.
Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 2, l. n. 689 del 1981, in comb. disp. con l’art. 5 c.p., per avere la Corte territoriale escluso la sussistenza di un errore sul precetto per sua inevitabile ignoranza, con errata applicazione dei parametri individuati da Corte cost. n. 364 del 1988 ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esimente.
Osserva questo Collegio che il primo motivo di ricorso pone la questione di diritto relativa al momento perfezionativo RAGIONE_SOCIALE‘illecito amministrativo, tenuto conto che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 195 del 2008, la dichiarazione relativa all’ingresso nel territorio
nazionale con denaro contante in misura superiore all’importo di €. 10.000,00 (euro diecimila/00), può essere, in alternativa alla trasmissione telematica, « consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, che ne rilasciano copia con attestazione del ricevimento da parte RAGIONE_SOCIALE‘ufficio ». In altri termini, occorre chiarire se, in presenza di uffici doganali limitrofi a quelli di confine, il soggetto agente abbia la facoltà di presentare a questi ultimi, anziché a quelli di confine, la dichiarazione di cui si tratta, successivamente al proprio ingresso nel territorio nazionale.
Trattandosi, dunque, di questione di diritto avente particolare rilevanza, questo Collegio reputa opportuno che la causa, in base al disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 375 c.p.c., venga rinviata a nuovo ruolo, ai fini RAGIONE_SOCIALEa trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte
rinvia la causa per la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda Sezione