Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14423 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14423 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/05/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15479/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Salerno, INDIRIZZO
Granita, 14
– ricorrente –
contro
Curatela speciale e Tutela di RAGIONE_SOCIALE NOME.K. COGNOME e I RAGIONE_SOCIALE NOME.G. COGNOME I, in persona del curatore speciale e tutore pro tempore, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Salerno, INDIRIZZO
– controricorrenti –
Procura Generale presso la Corte di cassazione
– intimato –
Procura Generale presso la Corte di appello di Salerno
intimato –
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno
RAGIONE_SOCIALE
Numero registro generale 15479,2022
Numero sezionale 525,2023
Nurnero di raccolta generale i 4423f2023
Data pubblicazione 24,1115,2023
– intimato – avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 43/2022, depositata il 5 maggio 2022.
Udita la relazione svolta nelle camere di consiglio del l° febbraio 202 e, riconvocato il Collegio, del 9 maggio 2023 dal consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno, depositata il 5 maggio 2022, d reiezione sul suo appello per l’annullamento della sentenza del locale Tribunale che aveva dichiarato lo stato di adottabilità dei minori NOME.
e T.G. e respinto la richiesta di reintegrazione nella responsabilita genitoriale avanzata dall’odierno ricorrente per il predetto NOME.K.
la Corte di appello ha dato atto che il giudice di primo grado aveva accertato che la madre dei minori era del tutto scomparsa dalla vita dei figli e che l’odierno ricorrente, all’epoca detenuto con scadenza pena al 30 marzo 2023, si era reso artefice di comportamenti pregiudizievoli per la crescita del minore NOME e le sue successive condotte, poste in essere in stato di detenzione, non erano valutabili ai fini del recupe della capacità genitoriale;
quindi, premessa l’infondatezza dell’eccezione di difetto della regolare instaurazione del contraddittorio, ha condiviso le valutazioni del giudice di prime cure, avuto riguardo alle risultanze istruttorie acquisite, non direttamente contestate dal ricorrente;
il ricorso è affidato a cinque motivi;
resistono con unico controricorso la Curatela speciale e la Tutela di
NOMECOGNOME
e RAGIONE_SOCIALE
NOMECOGNOME
;
le altre parti intimate non spiegano alcuna difesa;
il ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;
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CONSIDERATO CHE:
con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza ei del procedimento per violazione degli artt. 102 e 331 cod. proc. civ. nella parte in cui ha omesso di rilevare la mancata evocazione nel giudizio di appello di COGNOME NOMECOGNOME I, madre dei minori e litisconsorte necessario, pronunciando la sentenza senza provvedere all’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti;
con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza eio del procedimento per violazione dell’art. 102 cod. proc. civ., nella parte i cui ha omesso di rilevare che il giudice di primo grado aveva dato corso all’apertura del procedimento benché non vi fosse prova della notifica del decreto di comparizione nei confronti della predetta RAGIONE_SOCIALE T.J.
I RAGIONE_SOCIALE I, litisconsorte necessario;
– con il terzo motivo si duole della nullità della sentenza eio d procedimento per violazione degli artt. 102 e 143 cod. proc. civ., nell parte in cui ha ritenuto regolarmente costituito il contraddittorio ne giudizio di primo grado nei confronti di COGNOME COGNOMENOME COGNOME l, in virtù della notifica effettuata nei suoi confronti ai sensi dell’art. 143 proc. civ., benché non sussistessero i presupposti per procedere alla notifica dell’atto secondo le modalità descritte da tale disposizion normativa;
– evidenzia, in particolare, che il Tribunale, atteso l’esito delle ricer effettuate dal RAGIONE_SOCIALE Pontecagnano Faiano, aveva disposto che la notifica nei confronti della donna fosse compiuta secondo le modalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ. e non di cui all’ 143 cod. proc. civ. e che, comunque, il ricorso a tali ultime modalit presupponeva la impossibilità del superamento della condizione di ignoranza circa il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario medesimo, da accertare mediante il compimento delle indagini possibili nel caso concreto, mentre la relata di notifica dell’atto non recav l’indicazione delle ricerche eseguite a tal fine;
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con il quarto motivo lamenta la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione e violazione dell’art. 111 Cost., nel parte in cui ha disatteso l’istanza di sospensione del procedimento in attesa della definizione della richiesta, avanzata dal ricorrent medesimo, di riconoscimento della paternità di NOME NOME.G. RAGIONE_SOCIALE e non ha disposto l’ascolto del minore;
con l’ultimo motivo censura la sentenza impugnata per «violazione eio falsa applicazione di norme di diritto del procedimento di adottabilità», nella parte in cui ha dichiarato lo stato di adottabilità minori in assenza del previo accertamento e dell’illustrazione dei gravi fatti indicativi dello stato di abbandono morale e materiale;
possono essere esaminati prioritariamente, per motivi di ordine logico-giuridico, il secondo e il terzo motivo;
il secondo motivo è inammissibile;
la Corte di appello, dopo aver ritenuto che la madre dei minori fosse litisconsorte necessario, ha appurato che il decreto di comparizione era stato regolarmente notificato nei suoi confronti ai sensi dell’art. 1 cod. proc. civ., per cui non sussisteva l’eccepito difetto contraddittorio;
la doglianza non si confronta con tale accertamento, non aggredendo, dunque, la ratio decidendi;
il terzo motivo è infondato;
dall’esame degli atti emerge che il Tribunale per i minorenni ha disposto la notifica alla madre dei minori degli atti relativi procedimento e del provvedimento di convocazione della stessa dinanzi al collegio, da eseguirsi ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. e attesa l’irreperibilità della donna, attestata da relativo verbale di va ricerche redatto dalla RAGIONE_SOCIALE municipale di Pontecagnano, la notifica degli atti era avvenuta ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ.;
orbene, se è vero che la notificazione a norma dell’art. 143 cod. proc. civ. richiede che la condizione di ignoranza circa la residenza, la dimora
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o il domicilio del destinatario dell’atto non sia superabile attraverso indagini possibili nel caso concreto, da compiersi con l’ordinaria diligenza (cfr. Cass. 8 giugno 2020, n. 10881; Cass. 31 luglio 2017, 19012), nel caso in esame non può negarsi l’adeguatezza delle ricerche effettuate, avendo la RAGIONE_SOCIALE municipale attestato nel verbale di ave effettuato «accertamento cio l’indirizzo con esito negativo nonostante diversi accessi in orari e giorni differenziati, senza mai trovare alcuno e di non aver riscontrato «elementi utili al successivo rintraccio»;
il primo motivo è, invece, fondato;
va premesso che parte ricorrente si duole di un vizio – attinente il difetto del contraddittorio nel grado di appello – cui la stessa avrebbe dato causa omettendo di notificare il gravame a un soggetto ritenuto litisconsorte necessario;
– sul punto, va premesso che la regola dettata dal terzo comma dell’art. 157 cod. proc. civ., secondo la quale la nullità non può essere oppost dalla parte che vi ha dato causa si riferisce, non riguarda i ca menzionati nella prima parte di detto articolo, nei quali la nullità si de rilevare d’ufficio, per cui non trova applicazione quando, come nel caso di mancata integrazione del contraddittorio in causa inscindibile, la nullità si ricolleghi a un difetto di attività del giudice al quale incomb l’obbligo di adottare un provvedimento per assicurare la regolarità del processo e la rilevazione officiosa ad iniziativa del giudice permane anche nel grado di giudizio successivo (cfr. Cass. 30 agosto 2018, n 21381; Cass. 18 febbraio 2014, n. 3855; Cass. 4 aprile 2001, n. 4948); – ciò posto, è consolidato principio della giurisprudenza di legittimit quello per cui nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità i genitori del minore sono titolari di una legittimazion autonoma, connessa ad un’intensa serie di poteri, facoltà e diritt processuali, atta a fare assumere loro la veste di parte necessari formali e, dunque, di litisconsorti necessari (cfr. Cass. 15 luglio 20 n. 20243; Cass. 10 luglio 2018, n. 18148; Cass. 30 ottobre 2013, n.
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24482; Cass. 4 luglio 2011, n. 14554);
da ciò consegue che il giudice di appello è tenuto a integrare contraddittorio nei loro confronti del genitore o dei genitori non costituitisi in tale grado e tale adempimento va osservato anche laddove la parte sia rimasta contumace in primo grado;
-laddove la loro mancata partecipazione al giudizio non sia stata rilevata dal giudice, l’intero giudizio è viziato, dovendosi disporre, sede di legittimità, l’annullamento, anche d’ufficio, della pronuncia;
il quarto motivo è, nei limiti che seguono, fondato;
va preliminarmente osservato che, nonostante il riferimento contenuto nella rubrica del motivo, al vizio di «nullità de provvedimento per difetto assoluto di motivazione», l’illustrazione della censura rende evidente, in modo inequivocabile, che, con tale espressione, il ricorrente ha inteso contestare la mancata indicazione degli elementi in virtù dei quali era stato compresso il vantato dirit alla genitorialità e non era stato rispettato l’obbligo di sentire il min I T.G. I, prospettando, in tal modo, un vizio di violazione e fals applicazione della legge, riconducibile al paradigma di cui all’art. 360 primo comma, n. 3, cod. proc. civ. (cfr., sulla riqualificazione d motivo di ricorso, Cass., Sez. Un., 24 luglio 2013, n. 17931);
ciò posto, la facoltà di chiedere la sospensione del procedimento abbreviato per la dichiarazione di adottabilità del minore non riconosciuto alla RAGIONE_SOCIALE nascita e un termine per provvedere al riconoscimento, prevista in capo a chi si affermi genitore biologico dall’art. 11, secondo comma, I. 4 maggio 1983, n. 184, non è preventivamente rinunciabile, né è soggetta a decadenza, in quanto la richiesta può intervenire fino alla definizione del procedimento di primo grado, dovendo poi il Tribunale per i minorenni valutare, nell’interesse preminente del minore alla sua famiglia di origine, il requisito de perdurante rapporto del genitore biologico con il figlio alla luce del peculiarità del caso, valorizzando la disponibilità, la capacità e
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competenze del genitore biologico, quali connesse alla responsabilità del ruolo (così, Cass. 7 febbraio 2014, n. 2802);
– la Corte di appello, pur richiamando tale principio, non ne ha fatto corretta applicazione, in quanto ha omesso di disporre la sospensione del procedimento in ragione di elementi non pertinenti, quali la asserita non compatibilità dei tempi «lunghi» di svolgimento dell’azione di riconoscimento con il preminente interesse del minore, valutata alla luce dell’irreperibilità della madre, dei precedenti e della condotta vita del richiedente e l’ampio lasso temporale decorrente dalla nascita del minore (anno 2013) sino alla proposizione dell’azione (anno 2021); – inammissibile è la doglianza nella parte in cui contesta la mancata esplicitazione delle ragioni per cui il giudice di merito non ha procedut all’audizione del minore (infradodicenne) COGNOME T.G. RAGIONE_SOCIALE atteso che il mancato esercizio da parte del giudice di merito del potere di disporre l’ascolto del minore infradodicenne, in vista della dichiarazione di adottabilità, gli impone di motivare sulle ragioni dell’omessa audizione solo nel caso in cui la parte abbia presentato una specifica istanza con cui abbia indicato gli argomenti ed i temi di approfondimento, ex art. 336-bis, secondo comma, cod. civ., su cui ritenga necessario l’ascolto del minore (cfr. Cass. 7 marzo 2017, n. 5676), mentre nel caso in esame il ricorrente non ha allegato di aver presentato una siffatta istanza;
il quinto motivo è fondato;
la dichiarazione di adottabilità di un minore costituisce una extrema ratio che si fonda sull’accertamento dell’irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, in presenza di fatti gravi, indicativi in mo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere dimostrati in concreto, senza dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale non basati su precisi elementi di fatto (cos Cass., Sez. Un., 17 novembre 2021, n. 35110);
orbene, come accennato in precedenza, la Corte di appello ha ritenuto
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che la dichiarazione di adottabilità dei minori e di reiezione dell domanda di reintegra del ricorrente nella responsabilità genitoriale si imponesse in considerazione del fatto che la madre dei minori era del tutto scomparsa dalla vita dei figli e che l’odierno ricorrente, in stato detenzione, si era reso artefice di comportamenti pregiudizievoli per la crescita del minore NOMECOGNOMENOME e che l’avvio di un percorso di recupero del suo ruolo mentre era in stato di detenzione non aveva attinenza con il rapporto padre-figlio e non costituiva, ai fini del giudizio in ogget «un fattore di rilevante novità»;
ha, altresì, dato atto della non contestazione delle circostanze fattua accertate, dell’assenza di un progetto di genitorialità in grado di forni ai minori una stabilità affettiva, morale e materiale e della sussistenz di una condizione di abbandono, anche in relazione all’inadeguatezza dei genitori a garantire ai minori un normale sviluppo psico-fisico;
ciò posto, si osserva che tali affermazioni risultano generiche e priv della indicazione di attuali e concreti elementi di riscontro, ponendos in contrasto con il richiamato principio giurisprudenziale;
la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento ai motivi accolti e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Saler in diversa composizione
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, quarto e il quinto motivo di ricorso e rigett i restanti; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Salerno, in diver composizione.
Ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che, in c di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità e gl altri dati significativi delle parti e dei minori.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 1 0 febbraio – 9 maggio 2023.