Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 35117 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 35117 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/12/2023
Oggetto: Responsabilità civile –
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 24938/2020 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, come da procura speciale in calce al ricorso, domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME, come da procura speciale in calce al ricorso, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, INDIRIZZO;
-resistente – avverso la sentenza della Corte di appello di D’APPELLO VENEZIA
CC 13 novembre 2023
Ric. n. 24398/2020
Pres. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE COGNOME
n.1930/2020 depositata il 27/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 novembre 2023 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Fatti di causa
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. RAGIONE_SOCIALE adiva il Tribunale di Vicenza premettendo: – che era stato emesso decreto ingiuntivo per 465.750,13 euro in suo favore a carico di RAGIONE_SOCIALE e successivamente autorizzato un provvedimento di sequestro conservativo sui beni dell’ingiunta fino a 1.200.000,00 euro, anche su crediti vantati da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, – che quest’ultima in data 1.10.2014 aveva reso dichiarazione ex art. 546 c.p.c. affermando l’esistenza di debiti pagabili per 221.694,35 euro, cifra successivamente modificata, dopo la conversione del sequestro in pignoramento, all’udienza di assegnazione del 17.6.2015, in 506.202,60 euro, -che successivamente era stato notificato in data 29.9.2015 un nuovo atto di pignoramento presso terzi alla convenuta e, in data 9.10.2015, era stata resa nuova dichiarazione ex art. 546 c.p.c. in cui si dava atto dell’esistenza di varie fatture di cui 18, per un importo di 465.730,13 euro, erano già state emesse al 17.6.2015, e i relativi crediti successivamente ceduti ai propri dipendenti, – che a quella data era stata resa una dichiarazione mendace in relazione alla prima procedura esecutiva.
Ciò premesso, RAGIONE_SOCIALE conveniva in giudizio RAGIONE_SOCIALE per sentirla condannare al risarcimento del danno subito pari alla suddetta cifra corrispondente al pregiudizio subito a causa della dichiarazione non veritiera in termini di mancata assegnazione da parte del giudice dell’esecuzione.
Si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo il rigetto della domanda e svolgendo domanda riconvenzionale per la restituzione di 108.117,65 euro per fatture relative a lavorazioni eseguite successivamente alla notificazione dell’atto di sequestro conservativo e quindi relative a crediti non ancora esigibili a quella data.
CC 13 novembre 2023
Ric. n. 24398/2020
Pres. NOME COGNOME
RAGIONE_SOCIALE COGNOME
Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. dd. 14.2.2018 il Tribunale di Vicenza rigettava la domanda svolta in via principale e quella in via incidentale.
Per quanto ancora qui di interesse, il Tribunale affermava che fosse evidente che il terzo, RAGIONE_SOCIALE, aveva reso una dichiarazione mendace in data 17.6.2015 non avendo menzionato anche i crediti già liquidi ed esigibili a quell’epoca e poi ceduti da RAGIONE_SOCIALE ai propri dipendenti. Riteneva tuttavia che ciò non avesse determinato alcun danno in capo all’attrice in quanto le cessioni erano state compiute nei confronti di creditori privilegiati che, ove intervenuti nella procedura esecutiva, avrebbero partecipato in via prioritaria al riparto dei crediti. Rigettava quindi anche la domanda riconvenzionale proposta in quanto la dichiarazione resa dal terzo cristallizzava il suo debito, anche se fatta per un importo superiore al dovuto, sicchè non poteva essere richiesta la restituzione di quanto versato in eccedenza.
2 . Avverso la sentenza del Tribunale, RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avanti alla Corte d’Appello di Bologna ; si costituiva l’appellata RAGIONE_SOCIALE chiedendo il rigetto del gravame e proponendo appello incidentale in punto di ritenuta sussistenza della responsabilità per mendace dichiarazione ex art. 547 c.p.c. in quanto doveva aversi riguardo solo a quella resa in data 1.10.2014 e non a quella del 17.6.2015, precisando che le fat ture del 2015 non dovevano all’evidenza essere dichiarate in quanto non ancora emesse alla data di notificazione del sequestro. Contestava inoltre l’esigibilità dei crediti indicati nelle fatture in quanto attinenti a lavori eseguiti in esecuzione di un contratto di appalto, senza che vi fosse stata l’accettazione da parte del committente ex art. 1665 c.c..
L a Corte d’Appello di Venezia con sentenza n. 1930/2020, in accoglimento dell’appello principale, rigettato quello incidentale, in parziale riforma del provvedimento impugnato, condannava RAGIONE_SOCIALE a versare all’appellante l’importo di 465.749,83 euro, oltre interessi
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RAGIONE_SOCIALE legali dalla data della domanda al saldo, fermo il resto, con condanna dell’appellata a rifondere in favore dell’appellante le spese di lite.
Avverso la sentenza di appello, RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell ‘ art. 380-bis 1 c.p.c.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
La parte ricorrente ha depositato memoria.
Ragioni della decisione
Con il ricorso la società RAGIONE_SOCIALE ricorrente lamenta:
1.1. Con il primo motivo di ricorso rubricato ‘ Art. 360, primo comma, n. 5) c.p.c. – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: errore di calcolo circa l’ammontare delle fatture dichiarate il 9.10.2015 e omesse nella precedente dichiarazione del 17.06.2015 ‘ insiste nell’affermare che, come affermato e documentato, sin dal primo grado del giudizio, la somma delle fatture non dichiarate all’udienza del 17.06.2015, risultanti dalla successiva dichiarazione del 9.10.2015, ammontasse ad € 361.797,46 e non a € 465.750,13; in particolare, evidenzia che le fatture di cui sarebbe stata omessa la dichiarazione fossero non 18, ma 16, tutte emesse nel periodo da dicembre 2014 ad aprile 2015 (perché due di esse erano state riportate due volte) e che la Corte d’appello avrebbe dato per acquisita la somma indicata dalla controparte, senza esaminare l’errore di calcolo compiuto da NOME e quanto affermato al riguardo dalla ricorrente sia in primo grado che in appello.
Con il secondo motivo, rubricato ‘ Art 360 primo comma, n. 5) c.p.c. -vizio di omesso esame per motivazione assente, apparente, manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria, perplessa ed incomprensibile ‘ , evidenzia che tali vizi sono ravvisabili nella motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla quantificazione del danno
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RAGIONE_SOCIALE COGNOME
laddove ha ritenuto «con riguardo all’ammontare del danno, esso sarà pari agli importi delle fatture già emesse ed esigibili alla data del 17.6.2015, quali risultanti dalla dichiarazione resa dalla stessa COGNOME del 9.10.2015 (doc. 11). Più in particolare detto importo sarà pari a 465.749,83 euro, per cui l’appellata andrà condannata a versare all’appellante la suddetta somma, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo» (pag. 12 sentenza d’appello); difatti, ‘da un lato afferma che l’ammontare del danno è pari alle fatture emesse alla data del 17.06.2015 (ma non dichiarate a tale data) e risultanti dalla dichiarazione del 9.10.2015, dall’altro però afferma che l’ammontare del danno è pari a € 465.749,83, il quale tuttavia non corrisponde all’ammontare delle fatture omesse, atteso che esse ammontano a € 361.797,46’ (pag. 22 del ricorso) .
La sentenza impugnata è censurata inoltre nel punto in cui ha ritenuto che le non dichiarate fatture alla data del 17.06.2015 sarebbero state esigibili alla stessa data, limitandosi ad affermare che «risulta evidente che all’udienza di aggiudicazione il terzo pignorato abbia omesso di dichiarare crediti già maturati ed esigibili, sicché va ritenuta integrata la responsabilità fatta valere in questa sede» (pag. 10 della sentenza impugnata). Ciò senza spiegare e senza considerare che la semplice emissione non può valere a ritenere le fatture esigibili, tenuto conto che il contratto intercorso tra NOME e NOME era subordinato al pagamento del committente Comune di Catania e alla regolarità contributiva.
1.3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato ‘ Art. 360, primo comma, n. 3) c.p.c. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2043 c.c.’ , evidenzia che la Corte d’appello non ha precisato come abbia determinato l’importo di € 465.749,83, e che se ha inteso ricomprendervi qualcuna delle fatture già dichiarate il 17.06.2015, allora ha violato l’art. 112 c.p.c. per aver interpretato erroneamente la domanda e aver pronunciato o ltre i limiti di essa tenuto conto che ‘RAGIONE_SOCIALE aveva fatto valere la responsabilità aquiliana di NOME per non aver
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RAGIONE_SOCIALE I. COGNOME dichiarato il 17.06.2015 le fatture risultanti poi nella dichiarazione del 01.10.20151 e ha, quindi, lamentato a titolo di danno, il solo importo delle fatture non dichiarate il 17.06.2015. Conseguentemente, le fatture risultanti dalla dichiarazione del 9.10.2015, dichiarate – seppur come non ancora pagabili- nella precedente dichiarazione del 17.06.2015 (dei cui importi controparte non ha chiesto l’assegnazione condizionata) non hanno alcuna attinenza né con l’esistenza dell’illecito, né con la quantificaz ione del danno’ (pag. 27 del ricorso).
1.4. Con il quarto motivo di ricorso, rubricato ‘ Art. 360, primo comma n. 3) c.p.c. – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 547 e 686 c.p.c. e dell’art. 2043 c.c. ‘ sostiene che l’art. 547 c.p.c. non afferma quanto ritenuto dalla sentenza impugnata laddove ha affermato che ‘L’obbligo del terzo pignorato, nel rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., di fornire indicazioni complete e dettagliate dal punto di vista oggettivo, in modo da consentire l’identificazione dell’oggetto della prestazione dovuta al debitore esecutato, compresi il titolo ed il ‘quantum’ del credito pignorato, quindi sussiste non solo all’udienza all’uopo fissata ma anche successivamente, fino all’udienza di aggiudicazione, ove l’ammontare del debito, come avvenuto nel caso di specie, può essere ulteriormente precisato, indicando ulteriori debiti che siano nel frattempo divenuti esigibili.’. Neppure tale intepretazione è avvalorata dagli orientamenti di legittimità richiamati dalla stessa Corte d’appello (Cass. n. 10912/2017 e Cass. 5037/2017); quest’ultimo arresto afferma che ‘il terzo pigno rato, chiamato a rendere la dichiarazione, ai sensi dell’art. 547 cod. proc. Civ., deve fornire indicazioni complete e dettagliate dal punto di vista oggettivo, in modo da consentire l’identificazione dell’oggetto della prestazione dovuta al debitore esecu tato, compresi il titolo ed il quantum del credito pignorato’ e ciò ha compiuto la ricorrente con la dichiarazione del 1.10.2014 e contesta di essere stata accusata di dichiarazione mendace e respinge detta accusa ‘anche qualora si attribuisse valore di dichiarazione ex art. 547 c.p.c. alla
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Pres. NOME COGNOME
AVV_NOTAIO COGNOME precisazione del 17.06.2015 resa in sede di conversione del sequestro in pignoramento perché quest’ultima, a ben concedere, non potrà che essere considerata una integrazione della prima’ (pag. 29 del ricorso).
1.5. Con il quinto motivo di ricorso, rubricato ‘ Art. 360, primo comma n. 3) c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2043 e 1227 c.c., nonché degli artt. 16 e 11 del Contratto ‘ sostiene che non sia stata provata la sussistenza della propria responsabilità aquiliana ed in particolare della colpevolezza tenuto conto che le fatture omesse nella dichiarazione del 17.06.2015 e risultanti dalla successiva dichiarazione del 1.10.2015 sono tutte fatture che NOME ha rivevuto e contabilizzato il 17.06.2015, tutte emesse successivamente alla notifica dl sequestro.
Va disposto il rinvio della trattazione del ricorso a nuovo ruolo, in attesa che le Sezioni Unite risolvano il contrasto di giurisprudenza, segnalato da Cass. ord. n. 8895/2023 e da Cass. ord. n. 11111/2023 in tema di travisamento della prova, questione di cui si discute nell’oggetto del primo motivo del presente ricorso.
P.Q.M.
Rimette la causa a nuovo ruolo.
Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 13