Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 492 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 2 Num. 492 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/01/2026
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 28115/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME elett.te domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende,
-ricorrenti- contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, -controricorrente- nonché contro
COGNOME ADDOLORATA e COGNOME NOME,
-intimate- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di LECCE n. 633/2021 depositata il 21.5.2021.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18.12.2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con citazione notificata il 18.8.2015, il RAGIONE_SOCIALE di Patù, quale ente esponenziale degli interessi dei cittadini di Patù, chiedeva al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE l’accertamento nei confronti di NOME, NOME, NOME ed NOME COGNOME dell’usucapione del monumento denominato ‘Centopietre’ (una costruzione megalitica in blocchi di pietra squadrati risalente all’età preistorica, riconosciuta di rilevante interesse storico con decreto del Ministero dell’Educazione Nazionale del 30.11.1910, identificata a foglio 4, particella 27 del catasto del RAGIONE_SOCIALE di Patù intestata in nuda proprietà ad NOME COGNOME ed in usufrutto a NOME COGNOME) e dell’area di 284 mq circa, circostante il monumento ed antistante anche rispetto al sagrato della chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, sottoposta a vincolo di interesse culturale in base alla II parte del D. Lgs. n. 42/2004 (particella 284 del foglio 4 del catasto del RAGIONE_SOCIALE di Patù, intestato in comproprietà a NOME, NOME ed NOME COGNOME). Assumeva l’ente pubblico che fin dagli anni ’50 dello scorso secolo aveva eseguito a sue spese numerosi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del sito senza opposizioni da parte degli intestatari dei terreni. In subordine, il RAGIONE_SOCIALE chiedeva di accertare che i predetti immobili, in passato appartenuti alla dante causa dei convenuti, NOME COGNOME, madre di NOME, NOME ed NOME COGNOME, erano gravati da una servitù di uso pubblico in favore
della collettività del RAGIONE_SOCIALE di Patù che accedeva liberamente ai monumenti descritti per effetto di dicatio ad patriam .
Nella resistenza di NOME, NOME ed NOME COGNOME e nella contumacia di NOME COGNOME, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, per quanto ancora rileva, con la sentenza n. 1936/2019, rigettava entrambe le domande attoree. Quanto all’usucapione, riteneva che non potessero essere ammesse in favore di un ente pubblico, tenuto a documentare per iscritto gli impegni di spesa, le prove testimoniali, e che non fosse stata prodotta documentazione atta a dimostrare la realizzazione da parte del RAGIONE_SOCIALE di Patù con risorse pubbliche della recinzione della zona, della pavimentazione dei vialetti e del sagrato della Chiesa di San Giovanni Battista, della strada di collegamento, dell’illuminazione del luogo, dell’installazione di bacheche informative, della piantumazione del verde e della manutenzione ordinaria. Quanto alla domanda subordinata di costituzione per dicatio ad patriam della servitù di uso pubblico, il Tribunale osservava che non era stata dimostrata la messa a disposizione dei terreni per l’uso della collettività di Patù, in quanto la concessione in uso del 1952, poi revocata nel 1968 (allorché il figlio della COGNOME, NOME COGNOME, aveva chiesto la rimozione del cancello e rivendicato la proprietà dell’area), diretta alla Parrocchia, era stata fatta dall’allora proprietaria, NOME COGNOME, solo a favore della comunità dei fedeli e non dell’intera cittadinanza.
Avverso tale sentenza, il RAGIONE_SOCIALE di Patù presentava appello riproponendo le domande avanzate in primo grado, comprese le richieste istruttorie, e ad esso resistevano NOME, NOME ed NOME COGNOME, chiedendo il rigetto del gravame, mentre NOME COGNOME restava contumace anche in secondo grado.
Con la sentenza n. 633/2021 del 29.4/21.5.2021, la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, non ammetteva le prove testimoniali riproposte dal RAGIONE_SOCIALE di Patù perché vertenti su circostanze generiche, o su fatti incontestati, quali la
realizzazione di una strada di accesso al monumento Centopietre e della pavimentazione del basolato da parte dell’ente pubblico.
La sentenza di secondo grado confermava il rigetto della domanda di usucapione, ritenendo che l’attività di manutenzione documentata e non contestata, svolta per oltre cinquant’anni sia dal RAGIONE_SOCIALE Patù, sia dall’RAGIONE_SOCIALE, al fine di consentirne la fruizione da parte dei cittadini, correlata anche al dovere dell’ente pubblico di valorizzare il proprio territorio, e spiegabile anche con una mera tolleranza dei proprietari dei terreni, non fosse idonea a provare un possesso uti dominus dell’ente pubblico, tanto più che nel 1968, a seguito della lettera inviatagli da NOME COGNOME per conto della madre, il RAGIONE_SOCIALE di Patù aveva rimosso il cancello col quale aveva chiuso l’area oggetto di sistemazione, e che nella nota del 30.12.2003 inviata dal Sindaco di Patù a NOME COGNOME, e redatta su carta intestata all’ente pubblico, era stata riconosciuta la proprietà dei terreni in capo agli COGNOME ed era stata avviata una trattativa per il relativo acquisto da parte del RAGIONE_SOCIALE di Patù, senza che fosse decorso il ventennio dal 30.12.2003 all’inizio di questo giudizio nel 2015.
In parziale riforma della sentenza di primo grado, invece, la Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE accoglieva la domanda subordinata del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Patù, volta ad ottenere il riconoscimento della servitù di uso pubblico sui terreni oggetto di causa per dicatio ad patriam in favore della collettività dei cittadini di Patù.
A tal fine la sentenza di secondo grado qualificava la dicatio ad patriam come un modo di costituzione delle servitù di uso pubblico, caratterizzato dal comportamento del proprietario di un bene anche non intenzionalmente diretto alla costituzione del diritto di uso pubblico, che metteva volontariamente e con carattere di continuità, e non di precarietà, o per mera tolleranza, a disposizione della collettività quel bene, assoggettandolo al correlativo uso, per soddisfare un’esigenza comune ai
membri della collettività uti cives, indipendentemente dai motivi del comportamento stesso, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo aveva animato. Riteneva quindi la Corte distrettuale, che l’uso del bene da parte della collettività indifferenziata per un ragionevole lasso temporale potesse comportare l’assunzione da parte del bene di caratteristiche analoghe a quelle di un bene demaniale, sia sulla base di una volontà espressa del proprietario di mettere a disposizione della collettività l’area, sia per comportamento concludente del medesimo.
La Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE desumeva la messa a disposizione dei cittadini di Patù e non dei soli fedeli, come invece ritenuto in primo grado, nel 1952, quanto al libero accesso al monumento ‘Centopietre’ ed al sagrato della chiesa di San Giovanni Battista, da parte dell’allora proprietaria dei terreni in questione, NOME COGNOME, su interessamento del parroco, dalla narrazione riportata dal Sindaco di Patù il 27.3.1968 nella lettera inviata alla Soprintendenza, con la quale aveva chiesto lumi sui diritti che l’ente pubblico poteva vantare sui terreni in questione, o sulle possibilità di procedere ad esproprio dei medesimi. Tale lettera aveva fatto seguito a quella dell’8.3.1968 inviata da NOME COGNOME, tramite il figlio NOME COGNOME, con la quale la COGNOME aveva chiesto al parroco la rimozione del cancello, che rendeva impossibile il libero accesso ai terreni anche da parte dei proprietari, senza però formulare una vera e propria richiesta di rivendica dei terreni stessi. Inoltre, per oltre cinquant’anni il RAGIONE_SOCIALE di Patù aveva effettuato a sue spese interventi di manutenzione sui siti, il che escludeva che l’atteggiamento inerte serbato per così lungo tempo dai proprietari dei terreni oggetto di causa potesse ricondursi a mera tolleranza.
Avverso questa sentenza, NOME ed NOME COGNOME hanno proposto tempestivo ricorso a questa Corte, affidandosi a quattro motivi. Il RAGIONE_SOCIALE di Patù ha resistito con controricorso, mentre NOME e NOME COGNOME sono rimaste intimate.
In prossimità dell’adunanza camerale del 20.5.2025, i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380bis .1 c.p.c.
Con ordinanza interlocutoria n. 14192/2025 è stata fissata udienza pubblica, rilevando il contrasto giurisprudenziale relativo alle modalità di costituzione di servitù di uso pubblico, o di altri diritti di uso pubblico, iscrivibili nella previsione dell’art. 825 cod. civ., per dicatio ad patriam, esistente tra pronunce che hanno ritenuto necessario per l’acquisto del diritto di uso pubblico il protrarsi ultraventennale dell’uso pubblico, e pronunce che hanno ritenuto superfluo l’accertamento dei requisiti dell’usucapione.
Nell’imminenza della pubblica udienza del 18.12.2025, la procura generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
I ricorrenti ed il controricorrente hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Col primo motivo, articolato in riferimento al n. 3) dell’art. 360, primo comma, c.p.c., i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 1158 cod. civ. e dei principi generali sulla dicatio ad patriam , laddove la Corte non ha rilevato che la dicatio ad patriam, che sarebbe un mero fatto giuridico e non un autonomo modo di costituzione delle servitù di uso pubblico, o degli altri diritti di uso pubblico, poteva determinare l’acquisto della servitù pubblica solo se il possesso della servitù di uso pubblico si fosse protratto almeno per venti anni, come richiesto per l’usucapione (vengono in tal senso richiamate Cass. n.28632/2017; Cass. n. 6401/2005; Cass. n.10722/2003; Cons. Stato n.3316/2007).
Sottolineano i ricorrenti che l’impugnata sentenza ha considerato la nota del Sindaco di Patù del 30.12.2003, contenente il riconoscimento della proprietà dei terreni de quibus in capo a NOME COGNOME, come atto interruttivo dell’usucapione della proprietà degli stessi da parte dell’ente pubblico, ma non rispetto all’acquisizione da parte dello stesso, quale
rappresentante della cittadinanza di Patù, della servitù di uso pubblico, diversità di valutazione spiegabile coerentemente solo individuando nella dicatio ad patriam un modo di acquisto del diritto reale limitato autonomo rispetto all’usucapione, richiedente solo il protrarsi dell’uso pubblico per un tempo ragionevole, ma non necessariamente per venti anni, mentre in realtà le servitù prediali apparenti potrebbero essere acquisite a titolo originario solo per usucapione, o per destinazione del padre di famiglia.
2) Col secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3) dell’art. 360, primo comma, c.p.c., i ricorrenti prospettano la violazione degli articoli 2697 cod. civ. e 115 c.p.c., in quanto la Corte non ha considerato che la nota del 27.3.1968, redatta e sottoscritta dal sindaco di Patù su carta intestata al RAGIONE_SOCIALE, non poteva considerarsi come prova della sussistenza di una servitù pubblica, o di un diritto di uso pubblico a favore della cittadinanza del RAGIONE_SOCIALE di Patù, poiché proveniente dalla stessa parte che pretendeva di fondare su essa quei diritti, tanto più che NOME ed NOME COGNOME, a pagina 3 della comparsa di costituzione del 25.11.2015, avevano specificamente contestato che fosse intervenuta la messa a disposizione della collettività dell’area posta tra il monumento Centopietre ed il sagrato della chiesa di San Giovanni Battista di Patù.
3) Col terzo motivo, articolato in riferimento al n. 3) dell’art. 360, primo comma, c.p.c., i ricorrenti sostengono la violazione degli articoli 825, 841, e 1027 e seguenti cod. civ., poiché il diritto di uso pubblico, che i giudici di merito hanno ritenuto costituito per dicatio ad patriam , incompatibile secondo autorevole dottrina con la nozione di servitù, presupponente l’individuazione di un fondo dominante (nella specie inesistente) e di un fondo servente, poteva al più essere oggetto di acquisto per usucapione, esclusa nel caso di specie per intervenuta interruzione ricollegabile alla già menzionata nota del sindaco di Patù del 30.12.2003.
Aggiungono i ricorrenti la grave incertezza in ordine all’individuazione del diritto costituito dall’impugnata sentenza, parlandosi di servitù di uso
pubblico sull’immobile denominato Centopietre e sull’area circostante di mq 284 circa (particelle 27 e 284 del foglio 4), ancorché, almeno relativamente al monumento Centopietre, la semplice visibilità non fosse sufficiente ad attestare l’uso pubblico del bene. Inoltre, proseguono i ricorrenti, era pacifico che il RAGIONE_SOCIALE di Patù non si fosse mai fatto carico di interventi manutentivi sul monumento, interventi che piuttosto avevano riguardato l’area circostante di mq 284, sulla quale la proprietaria aveva consentito a chiunque di entrare liberamente, posto che l’ente pubblico aveva intrapreso il giudizio di usucapione proprio per scongiurare il pericolo di crollo del monumento, che richiedeva l’urgente effettuazione di interventi di consolidamento e manutenzione straordinaria, sicché a tutto concedere l’uso pubblico poteva riguardare solo le aree inedificate delle particelle 284 e 28, ma non il monumento Centopietre, censito in catasto alla particella 27.
Ritiene la Corte che i primi tre motivi del ricorso per la loro interconnessione debbano essere esaminati congiuntamente e che risultino fondati per quanto di ragione nei termini che seguono.
Occorre prendere le mosse dal secondo motivo di ricorso, in quanto la sentenza impugnata dopo avere confermato il rigetto della domanda di usucapione delle particelle 27 e 284 del foglio 4 del catasto del RAGIONE_SOCIALE di Patù proposta in via principale dall’ente pubblico quale ente esponenziale della locale cittadinanza, ha invece accolto la domanda subordinata di accertamento della costituzione per dicatio ad patriam della servitù di uso pubblico sulle suddette particelle a favore della collettività del RAGIONE_SOCIALE di Patù, ponendo a base della stessa la volontà che sarebbe stata manifestata nel 1952 dall’allora unica proprietaria dei terreni, NOME COGNOME, nella nota a firma del Sindaco del RAGIONE_SOCIALE di Patù indirizzata alla Sovrintendenza su carta intestata all’ente pubblico datata 27.3.1968. Con tale nota, in risposta alla richiesta di rimozione del cancello di cui all’anzidetta lettera dell’8.3.1968, l’ente pubblico aveva chiesto lumi alla
Sovrintendenza per sapere quali fossero i diritti che poteva vantare su quelle particelle e se le stesse fossero espropriabili.
Nella nota del 27.3.1968 il Sindaco di Patù aveva scritto che nel 1952 la signora NOME COGNOME, proprietaria delle particelle in questione, aveva acconsentito ‘ su interessamento del Parroco’ dell’epoca a cedere bonariamente un pezzetto di suolo, sul quale sorgeva il monumento Centopietre, allo scopo di rendere libero l’accesso a tale monumento, nonché di dare spazio al sagrato della chiesa di San Giovanni Battista.
La sentenza impugnata ha ritenuto che da tale fonte di prova risultasse il comportamento chiaro ed inequivoco della proprietaria dei terreni, NOME COGNOME, di metterli a disposizione continuativamente della collettività, assoggettandoli ad un uso indifferenziato da parte dei cittadini per soddisfare una loro esigenza comune, e non solo per soddisfare un’esigenza dei fedeli del RAGIONE_SOCIALE di Patù. Di tanto la Corte distrettuale ha trovato conferma nella lettera scritta da NOME COGNOME per conto della madre NOME COGNOME al Parroco di Patù l’8.3.1968, nella quale la predetta aveva chiesto solo la rimozione del cancello che aveva chiuso l’accesso a quei terreni senza però rivendicarne la proprietà, lasciando intendere il permanere dell’uso pubblico, e nel fatto che per oltre cinquant’anni il RAGIONE_SOCIALE di Patù avesse provveduto a sue spese a tutte le opere di sistemazione precedenti e successive dei siti di interesse pubblico per consentirne la fruizione da parte sia dei cittadini, che dei turisti.
La Corte d’Appello ha quindi ritenuto tali elementi indicativi del fatto che la RAGIONE_SOCIALE COGNOME ed i successivi proprietari avevano non solo tollerato l’uso pubblico, ma anche dato conferma, col loro contegno omissivo, della costituzione della servitù per dicatio ad patriam, senza che fosse necessario il protrarsi dell’uso pubblico per oltre venti anni, come invece richiesto per l’usucapione.
Il ragionamento della Corte distrettuale risulta anzitutto viziato dalla violazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2697 cod. civ.
Va premesso che la menzione nel motivo della violazione dell’art. 115 c.p.c., anziché dell’art. 116 c.p.c., deve ritenersi frutto di un mero lapsus calami, chiaro essendo in base alle argomentazioni spese il contenuto oggettivo della censura, mossa in quanto si assume che il giudice di merito abbia valutato la nota sindacale in questione secondo prudente apprezzamento, violando il principio giurisprudenziale consolidato che esclude che una dichiarazione stragiudiziale della parte in assenza di contraddittorio possa avere valore probatorio a favore della stessa, come emergente dalla motivazione di Cass. 20.12.2017 n. 26965, che individua le censure rientranti nel perimetro della violazione dell’art. 116 c.p.c., ed anche più recentemente dalla sentenza n.20867 del 30.9.2020 delle sezioni unite di questa Corte. Le violazioni degli articoli 116 c.p.c. e 2697 cod. civ. riguardano il punto di partenza del ragionamento della Corte distrettuale relativo alla domanda subordinata accolta, concernente la prova di un comportamento chiaro ed inequivoco della proprietaria dei terreni, NOME COGNOME, nel 1952, di metterli a disposizione continuativamente della collettività, assoggettandoli ad un uso indifferenziato da parte dei cittadini per soddisfare una loro esigenza comune, prova che è stata ricavata a favore del RAGIONE_SOCIALE di Patù, ente esponenziale della cittadinanza locale, dalla narrazione contenuta in una lettera alla Sovrintendenza dello stesso Sindaco di Patù su carta intestata all’ente pubblico del 27.3.1968.
Tale lettera, però, non poteva avere, data la sua provenienza di parte, alcun valore probatorio a favore dello stesso RAGIONE_SOCIALE di Patù.
Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa, trattandosi di un documento non confessorio formatosi in assenza di contraddittorio, né determina inversione dell’onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza
(Cass. ord. 27.4.2016 n. 8290; Cass. 28.1.2004 n. 1562; Cass. ord. 24.7.2000 n. 9685; Cass. 23.6.1997 n. 5573).
Nella specie i ricorrenti hanno dedotto di avere contestato nella comparsa di costituzione del 25.11.2015 che vi fosse stata la messa a disposizione dell’uso pubblico dell’area posta tra il monumento Centopietre ed il sagrato della Chiesa di San Giovanni Battista di Patù.
Cade quindi, per la fondatezza del secondo motivo, la prova utilizzata dalla Corte distrettuale per costruire la fattispecie della costituzione per dicatio ad patriam della servitù di uso pubblico sulle particelle 27 e 284 del foglio 4 del catasto del RAGIONE_SOCIALE di Patù a favore della collettività di Patù.
Dovendosi procedere in sede di rinvio ad una rivalutazione dell’intero materiale istruttorio per addivenire ad una corretta pronuncia sulla domanda subordinata del RAGIONE_SOCIALE di Patù di accertamento della costituzione per dicatio ad patriam della servitù di uso pubblico, o di altro diritto di uso pubblico, si rende comunque necessario esaminare anche il primo motivo di ricorso, inerente alla dicatio ad patriam.
Secondo la sentenza delle sezioni unite di questa Corte del 3.2.1988 n.1072 la dicatio ad patriam costituisce un modo di acquisto delle servitù di uso pubblico, alle quali sono assimilabili i diritti di uso pubblico di cui all’art. 825 cod. civ., che dalle prime differiscono per la mancanza del rapporto funzionale tra fondo dominante e servente tipico delle servitù prediali pubbliche, alle quali sono invece accomunate dalla destinazione del diritto al soddisfacimento di un interesse pubblico, modo di acquisto da ritenersi autonomo rispetto alla convenzione, al provvedimento amministrativo di natura ablativa, all’atto di ultima volontà, o al protrarsi dell’uso da tempo immemorabile, o all’usucapione.
Secondo la stessa pronuncia ed un uniforme indirizzo giurisprudenziale di questa Suprema Corte, la dicatio ad patriam consiste non già in una manifestazione di volontà del privato titolare del cosiddetto fondo servente che si collochi sul piano negoziale, bensì nel mero atto giuridico di mettere
volontariamente, con carattere di continuità e non di precarietà o di tolleranza, una cosa propria -oggettivamente idonea al soddisfacimento, in astratto, di un’esigenza comune ad una collettività indeterminata di cittadini (di qui l’assimilabilità ai beni demaniali sotto il profilo dell’inalienabilità e dell’imprescrittibilità secondo Cass. 19.10.2021 n.28869) -a disposizione del pubblico, assoggettandola quindi all’uso pubblico.
Sempre secondo la pronuncia in questione, a dar vita alla servitù di uso pubblico basta, oltre che l’effettivo inizio di tale uso, un comportamento concludente del proprietario del bene, che non possa, cioè, essere interpretato se non come intenzione di porre il bene stesso a disposizione della collettività. Tale comportamento può essere sia attivo, sia omissivo, ma nella prima ipotesi, la messa a disposizione del bene precede il concreto esercizio dell’uso consentito, che rende irrevocabile la ‘ dicatio ‘, mentre nella seconda ipotesi, si realizza dapprima il concreto esercizio dell’uso e, successivamente, interviene il comportamento omissivo del soggetto che, pur potendo agire per farlo cessare, attraverso ‘ facta concludentia ‘ dimostra invece di consentire all’uso che, inizialmente illegittimo, diviene, per ciò solo, legittimo.
Nel panorama delle sentenze di questa Corte e del Consiglio di Stato, che dopo il menzionato arresto delle sezioni unite si sono pronunciate in tema, si è potuta riscontrare una dicotomia di orientamenti.
Alcune pronunce hanno ritenuto necessario, per l’insorgenza del diritto di uso pubblico sul bene privato, il protrarsi dell’uso pubblico per oltre venti anni, come previsto per l’usucapione dei diritti reali immobiliari dall’art. 1158 cod. civ., al fine di escludere che quell’uso pubblico sia semplicemente tollerato dal privato proprietario del fondo sul quale viene esercitato (vedi in tal senso in particolare Cass. 29.11.2017 n. 28632; Cass. 22.3.2012 n. n. 4597; Cass. 24.3.2005 n. 6401; Cons. Stato 21.6.2007 n. 3316). Altre sentenze hanno, invece, ritenuto sufficiente la
messa a disposizione del fondo di proprietà privata per l’esercizio dell’uso pubblico con continuità, senza richiedere la decorrenza del termine ventennale proprio del diverso modo di acquisto dell’usucapione (vedi in tal senso in particolare Cass. 16.3.2012 n. 4207; Cass. 13.2.2006 n.3075; Cass. 21.5.2001 n. 6924; Cass. 19.9.1995 n. 9903; Cons. Stato 21.8.2020 n. 5161).
Ritiene la Corte che dall’esame delle fattispecie definite con le menzionate sentenze risulti la mera apparenza del sopra indicato contrasto, in realtà riconducibile all’esistenza o meno, prima dell’inizio dell’esercizio dell’uso pubblico di una condotta del privato proprietario del fondo, attiva, od omissiva, che manifesti in modo inequivoco l’intenzione di porre il bene stesso a disposizione della collettività in modo continuativo. Quando la volontà di vincolare il bene privato all’uso pubblico si manifesti espressamente, o per comportamento concludente, in modo inequivoco e non a titolo precario ed occasionale, prima dell’esercizio dell’uso pubblico, e sempre che il bene privato si presenti come oggettivamente idoneo al soddisfacimento, in astratto, di un’esigenza comune ad una collettività indeterminata di cittadini rendendolo assimilabile ad un bene demaniale, il diritto di uso pubblico si costituisce direttamente per dicatio ad patriam, con la messa a disposizione volontaria, inequivoca e continuativa, del bene privato seguita dall’effettivo esercizio dell’uso pubblico, senza bisogno del decorso di un possesso ultraventennale, che sarebbe necessario per acquistare il diritto per usucapione. Quando, invece, e ciò vale soprattutto in ipotesi di condotte meramente omissive, difetti un’iniziale manifestazione inequivoca di volontà del proprietario privato del fondo di metterlo a disposizione continuativamente della collettività anteriore all’esercizio dell’uso pubblico, e si abbia una mera assenza di reazione del privato a tale precedente esercizio, affinché possa ritenersi insorto il diritto di uso pubblico è necessario che il possesso di esso da parte della collettività dei cives si protragga continuativamente per oltre
venti anni senza essere contrastato da condotte contrarie, come richiesto per l’usucapione.
In tale seconda ipotesi, pertanto, si parla di dicatio ad patriam in senso improprio, in quanto manca l’atto giuridico iniziale della messa a disposizione dell’interesse pubblico della collettività volontaria e continuativa di un fondo privato avente in astratto caratteristiche analoghe ad un bene demaniale, che caratterizza la dicatio ad patriam in senso proprio. La volontà inequivocamente manifestata dal proprietario del fondo con la sua condotta attiva, od omissiva, permette di ritenere immediatamente ed autonomamente acquisito il diritto di uso pubblico, prescindendo dal requisito del possesso ultraventennale, occorrente per l’usucapione.
Questa ricostruzione è conforme alle origini dell’istituto, che affonda le sue radici addirittura nel Digesto, nel quale però la dicatio ad patriam era riferita ai beni mobili (tipicamente statue di personaggi insigni, o di divinità) che alcuni proprietari privati collocavano in luoghi pubblici a proprie spese per destinarli alla venerazione, o al culto della collettività dei cives, e che in ragione di tale vincolo di scopo, pur restando di proprietà privata, subivano, a tutela dell’interesse della collettività, delle limitazioni quanto, in particolare, alle facoltà di rimozione o di spostamento ad opera del privato proprietario.
Con l’evoluzione maturata nella giurisprudenza di questa Corte a partire dalla metà dell’800 la dicatio ad patriam è stata estesa alle servitù ed ai diritti di uso pubblico su beni immobili, ma ha mantenuto l’elemento distintivo della manifestazione inequivoca della volontà del privato di mettere a disposizione il bene di sua proprietà dell’interesse della collettività dei cives e dell’oggettiva destinabilità in astratto del bene, per le sue caratteristiche, ad un fine pubblico, analogamente a quanto accade per i beni demaniali.
Il giudice di rinvio dovrà quindi procedere ad una rivalutazione della domanda subordinata del RAGIONE_SOCIALE di Patù, tenendo conto del principio di diritto sopra espresso, e del fatto che il monumento megalitico e la relativa area contesa devono essere considerati unitariamente, quale oggetto della medesima domanda di accertamento dell’uso pubblico.
In relazione, poi, alla censura di cui al terzo motivo, il giudice di rinvio dovrà, altresì, tener conto che per la costituzione delle servitù prediali pubbliche occorre che sussista un rapporto funzionale tra fondo dominante rientrante tra i beni demaniali e fondo servente, come nelle servitù prediali, mentre per i diritti di uso pubblico ex art. 825 cod. civ. è alternativamente consentita la costituzione per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli cui servono i beni demaniali senza il suindicato rapporto funzionale.
4) Col quarto motivo, articolato in riferimento al n. 3) dell’art. 360, primo comma, c.p.c., i ricorrenti sostengono la violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 115, comma 2, c.p.c., avendo la Corte distrettuale equiparato la comunità dei fedeli alla cittadinanza di Patù in base all’asserito fatto notorio della ‘ sostanziale sovrapponibilità nella cultura contadina agli inizi degli anni 50 fra la comunità dei fedeli e la comunità dei cittadini ‘ e sul fatto notorio che nel paese di Patù esisteva all’epoca un’unica parrocchia e che nel 1950 gli abitanti del RAGIONE_SOCIALE erano solo 1400, pur trattandosi di dati non risultanti da alcun atto di causa e non inquadrabili nella nozione di fatto notorio, che andava inteso in senso rigoroso, ossia come fatto acquisito alla conoscenza della collettività con tale grado di certezza da apparire incontestabile e da giustificare la deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio.
Il quarto motivo deve ritenersi assorbito per effetto dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso, avendo ad oggetto l’utilizzo del fatto notorio nel ragionamento seguito dalla Corte distrettuale per estendere il riconoscimento dei diritti dalla comunità dei fedeli a quella dei cittadini di
Patù, sul presupposto dell’esistenza del valore probatorio a favore dell’ente pubblico della nota del 27.3.1968 del Sindaco di Patù alla Sovrintendenza, che invece doveva essere negato.
Per le spese processuali del giudizio di legittimità provvederà il giudice di rinvio in base all’esito finale della lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi per quanto di ragione, assorbito il quarto motivo, cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME