Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29384 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29384 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21687/2019 proposto da:
NOME COGNOME, domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
– controricorrente –
NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME;
– controricorrente –
NOME COGNOME, NOME NOME COGNOME, NOME NOME, NOME COGNOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME DI COGNOME e NOME COGNOME;
– intimati – avverso la sentenza n. 901/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 24/04/2019;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
ritenuto che ,
con sentenza resa in data 24/4/2019, la Corte d’appello di Palermo, pronunciando quale giudice del rinvio a seguito di cassazione in sede di legittimità (Cass. civ., Sez. 3, sentenza n. 22627 del 2016), in parziale riforma della decisione di primo grado, per quel che ancora rileva in questa sede, ha pronunciato la risoluzione del contratto di locazione intercorso tra NOME COGNOME (in qualità di conduttore) e NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME di COGNOME (in proprio e quale procuratore di NOME COGNOME di COGNOME, NOME COGNOME COGNOME e NOME COGNOME di COGNOME) (tutti in qualità di locatori), per inadempimento del conduttore, con la condanna del COGNOME al pagamento, in favore di tutti i locatori, degli importi indicati a titolo di canoni non corrisposti;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale -sul presupposto dell’avvenu to passaggio in giudicato della pronuncia resa dal primo giudice d’appello in ordine all’accertamento dell’avvenuta conclusione tra le parti, nel 2001, di un contratto di locazione (con la conseguente definitiva infondatezza della domanda di rilascio per occupazione senza titolo proposta in via principale dalle controparti del
COGNOME) e sulla premessa del definitivo accertamento dell’avvenuta corresponsione, da parte del conduttore, in unica soluzione, di tre annualità del canone dovuto fino a tutto il 2003 -ha rilevato il mancato pagamento, da parte del COGNOME, dei canoni dovuti successivamente al 2003, da ciò derivando la pronuncia di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, a nulla rilevando la riferibilità di tale inadempimento ai canoni di locazione dovuti posteriormente alla proposizione della domanda di risoluzione per inadempimento originariamente proposta in via subordinata dai locatori, dovendo ritenersi che tale domanda di risoluzione dovesse comunque riferirsi al mancato adempimento di tutti i canoni dovuti fino al rilascio dell’immobile locato, così come espressamente rivendicato dinanzi al primo giudice d’appello;
ciò posto, il giudice del rinvio ha individuato l’entità complessiva degli importi dovuti dal conduttore a titolo di canoni, muovendo dalle determinazioni sul punto raggiunte nella consulenza tecnica d’ufficio disposta nel corso del giudizio, in difetto di alcuna adeguata prova circa l’esatta entità del canone concordato dalle parti;
avverso la sentenza d’appello, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione;
NOME COGNOME, da un lato, e NOME COGNOME e NOME COGNOME, dall’altro, resistono con due distinti controricorsi;
nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede;
tutte le parti costituite hanno depositato memoria per la camera di consiglio del 21/12/2022;
con ordinanza interlocutoria n. 2003 del 23 gennaio 2023, il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo per la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME di COGNOME;
il ricorrente ha depositato ulteriore memoria;
a seguito dell’indicata rinnovazione della notificazione, il ricorso è stato trattenuto in decisione all’odierna adunanza in camera di consiglio;
considerato che,
con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1223 c.c., anche in relazione all’art. 2697 c.c., nonché degli artt. 112 e 345 c.p.c. (con riferimento all ‘art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere il giudice di rinvio erroneamente ritenuto ammissibile la domanda di risoluzione per inadempimento proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME in relazione al mancato pagamento, da parte del conduttore, di canoni di locazione maturati successivamente all’originaria proposizione della domanda di risoluzione, trattandosi di una domanda che, ove mai avanzata in appello, avrebbe dovuto ritenersi inammissibile siccome in contrasto con le preclusioni stabilite dall’art. 345 c.p.c.
il motivo è inammissibile;
osserva preliminarmente il Collegio come, sulla base del principio di necessaria e completa allegazione del ricorso per cassazione ex art. 366 n. 6 c.p.c. (valido oltre che per il vizio di cui all’art. 360, comma primo, n. 5 anche per quelli previsti dai nn. 3 e 4 della stessa disposi-
zione normativa), il ricorrente che denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, non può limitarsi a specificare soltanto la singola norma di cui, appunto, si denunzia la violazione, ma deve indicare gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività di detta violazione (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9076 del 19/04/2006, Rv. 588498);
siffatto onere sussiste anche allorquando il ricorrente affermi che una data circostanza debba reputarsi comprovata dall’esame degli atti processuali, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il ricorrente medesimo è tenuto ad allegare al ricorso gli atti del processo idonei ad attestare, in relazione al rivendicato diritto, la sussistenza delle circostanze affermate, non potendo limitarsi alla parziale e arbitraria riproduzione di singoli periodi estrapolati dagli atti processuali propri o della controparte;
è appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr., per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali, dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum , attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto della citata disposizione
del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d’improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l’ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l’onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell’allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317);
rimane in ogni caso pur sempre fermo che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. -quale corollario del requisito di specificità dei motivi – anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza CEDU COGNOME e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 – non sia interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, non potendo tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (v. Sez. U, Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022 (Rv. 664409 – 01);
con particolare riguardo all’ipotesi della deduzione di errores in procedendo (tali da legittimare l’esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito), varrà considerare come la stessa presupponga pur sempre l’ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa COGNOME ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022, Rv. 663837 -01; Sez. 1, Ordinanza n. 24048 del 06/09/2021, Rv. 662388 – 01);
nella violazione di tali principi deve ritenersi incorso il ricorrente con il motivo d’impugnazione in esame, atteso che lo stesso, nel dolersi che il giudice del rinvio avrebbe erroneamente ritenuto ammissibile la domanda di risoluzione per inadempimento proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME in relazione al mancato pagamento, da parte del conduttore, di canoni di locazione maturati successivamente all’originaria proposizione della domanda di risoluzione (senza rilevare la violazione dell’art. 345 c.p.c.), ha tuttavia omesso di fornire alcuna idonea e com-
pleta indicazione (né alcuna adeguata localizzazione negli atti nel processo) circa gli atti processuali e i documenti (e il relativo contenuto) comprovanti il ricorso effettivo di detto errore (con particolare riguardo all’atto introduttivo del giudizio di primo grado), con ciò precludendo a questa Corte la possibilità di apprezzare la concludenza delle censure formulate al fine di giudicare la fondatezza del motivo d’impugnazione proposto;
sotto altro profilo, l’inammissibilità del motivo si evidenzia anche sotto il profilo dell’avvenuta deduzione di un errore meramente revocatorio sul fatto processuale, essendosi il ricorrente limitato a contestare il ricorso di un semplice errore di fatto asseritamente consistito nell’avere, il giudice del rinvio, rilevato l’avvenuta proposizione della domanda de qua in via subordinata nella citazione di primo grado;
da ultimo, varrà rimarcare come il ricorrente abbia, non solo trascurato di dimostrare, ma neppure allegato di aver eccepito nel primo giudizio di appello la pretesa novità della domanda (perché proposta in appello per la prima volta: tale facoltà sarebbe stata esercitabile, nella specie, fino al momento della decisione), con la conseguenza che, pur ipotizzando il ricorso della contestata novità della domanda, la conseguente nullità della stessa, pur rilevabile d’uf ficio, avrebbe potuto esserlo solo fino alla conclusione del primo giudizio di appello: evenienza che, essendo nella specie mancata, deve ritenersi non più rilevabile in questa sede (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 21381 del 30/08/2018, Rv. 650325 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 5815 del 27/02/2023, Rv. 666968 – 01);
con il secondo motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 99 e 100 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare il difetto di interesse ad agire di NOME e NOME COGNOME per la tutela di diritti non ancora sorti al momento della proposizione della domanda, non essendo ammissibile far valere un diritto dipendente da un evento non ancora verificatosi (o verificatosi successivamente) all’atto dell’instaurazione del giudizio;
il motivo è infondato;
osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, affinché sussista la condizione prevista dall’art. 100 c.p.c., non è necessario che l’interesse ad agire sussista al momento della domanda, essendo sufficiente che sussista al momento della decisione (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 2593 del 19/07/1968, Rv. 335070 -01; cfr. altresì Sez. 1, Ordinanza n. 10671 del 20/04/2023 (Rv. 667739 -01; Sez. U, Sentenza n. 4582 del 14/07/1981, Rv. 415295 – 01);
ciò posto del tutto erroneamente l’odierno ricorrente ha denunciato il preteso difetto di interesse agire dei locatori per la tutela di diritti non ancora sorti al momento della proposizione della domanda, essendo comunque incontestata la sussistenza di tale interesse al momento della decisione;
con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 1587, 1223 e 1226 c.c. anche in relazione all’art. 2697 c.c., nonché degli artt. 324, 329 e 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamente
determinato in via equitativa l’entità dei canoni dovuti dal conduttore, senza tener conto della necessità di determinare l’importo del canone di locazione in corrispondenza alle pattuizioni delle parti intervenute sul punto; pattuizioni nella specie attestate dal giudicato formatosi sull’entità del canone calcolabile con riferimento a quanto corrisposto dal COGNOME fino all’anno 2003;
il motivo è fondato;
osserva il Collegio come il giudice d’appello abbia ritenuto che il conduttore avesse corrisposto le mensilità dallo stesso dovute in forza del contratto di locazione dedotto in giudizio in relazione a tutto il 2003 in un’unica soluzione, comprensiva di tre annualità;
sulla base di quel parametro, pertanto, il giudice a quo avrebbe dovuto commisurare la determinazione dei canoni riferiti ai periodi successivi; e ciò, in assenza -in ipotesi -di alcuna prova che le parti avessero successivamente provveduto a rideterminare l’entità di tale canone;
la determinazione del canone operata in via equitativa dal giudice del rinvio sulla base del valore locativo dell’immobile deve, pertanto, ritenersi del tutto arbitraria e scorretta, dovendo il successivo giudice del rinvio confrontarsi con l’efficacia e la portata (prospettate dal ricorrente) del giudicato di merito caduto sull’entità del canone originariamente corrisposto dal conduttore, anche ai fini della complessiva risoluzione delle questioni economiche ancora controverse tra le parti;
con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, 2028, 2032 e 1705
c.c. nonché degli artt. 324, 329, 112, 103, 348 e 394 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere il giudice del rinvio illegittimamente condannato il conduttore al risarcimento del danno in favore di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonostante questi ultimi non avessero mai riproposto in appello tale domanda risarcitoria, avendo prestato acquiescenza alla sentenza d’appello che aveva rigettato le loro domande, nonché per avere risarcito il danno in favore di NOME COGNOME non avendo quest’ultima mai assunto la qualità di parte nel corso dei giudizi di merito;
al riguardo, il ricorrente esclude la riconoscibilità, nel caso di specie, di un potere gestorio in capo al comproprietario locatore in caso di costituzione in giudizio dei comproprietari che svolgono un’autonoma domanda a tutela dei propri diritti, attesa la scindibilità delle azioni di risoluzione così proposte e la pluralità delle pronunce contenute nell’unica sentenza, con il conseguente effetto devolutivo dell’impugnazione e il passaggio in giudicato della sentenza d’appello nei confronti delle parti acquiescenti;
da ultimo, il ricorrente contesta l’avvenuto riconoscimento, da parte del giudice a quo , dell’ammissibilità della domanda proposta da NOME COGNOME nel giudizio di rinvio, non avendo la stessa assunto la qualità di parte nel corso dei precedenti giudizi e tenuto altresì conto dell’inammissibilità della produzione, nel giudizio di rinvio, di documenti preesistenti al giudizio rescindente della Corte di cassazione;
con il quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione falsa applicazione degli artt. 2909 e 1306 c.c., nonché
degli artt. 324, 329, 97, 91 e 92 c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere il giudice del rinvio illegittimamente condannato il COGNOME al rimborso, favore di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, delle spese del giudizio di primo grado nonostante la relativa domanda fosse stata definitivamente rigettata in appello (con sentenza divenuta definitiva) senza che gli stessi ne avessero mai contestato il contenuto;
ciò posto, fermo il carattere parziario (e non già solidale) della responsabilità dei soccombenti per il rimborso delle spese processuali, del tutto illegittimamente il giudice del rinvio avrebbe contraddetto il definitivo annullamento delle statuizioni della sentenza di primo grado che aveva condannato il COGNOME al rimborso, in favore delle controparti indicate delle spese del giudizio di primo grado e di quelle di c.t.u.;
sotto altro profilo, il giudice del rinvio avrebbe omesso di rilevare il carattere definitivo della soccombenza delle controparti in relazione alle domande di occupazione senza titolo e di risarcimento del conseguente danno proposte nei confronti del COGNOME, omettendo di disporre la relativa condanna al rimborso, in favore di quest’ultimo, delle spese di lite o, quantomeno, la relativa compensazione in ragione della reciprocità della soccombenza;
da ultimo, il ricorrente si duole della condanna pronunciata a proprio carico per il rimborso delle spese del giudizio d’appello in favore di NOME COGNOME, non avendo quest’ultima mai assunto la qualità di parte nel relativo giudizio, così come di quella pronunciata in favore di
COGNOME COGNOME NOME, rimasta contumace nel medesimo giudizio di appello;
l’accoglimento del terzo motivo, nella misura in cui comporta la necessaria rideterminazione dei rapporti economici tra le parti in lite e delle spese di giudizio, vale ad assorbire la rilevanza di entrambe le censure in esame;
sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del terzo motivo (inammissibile il primo, infondato il secondo ed assorbiti restanti), dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche ai fini della regolazione delle spese nel presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il primo motivo; rigetta il secondo; accoglie il terzo motivo e dichiara conseguentemente assorbiti il quarto e il quinto motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese nel presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione