Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 5452 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 5452 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19200/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
VAGNOLI MARZIA
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 2908/2018 depositata il 13/12/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/12/2023 dal Consigliere COGNOME NOME.
FATTI DI CAUSA
La vicenda origine dalla domanda proposta da COGNOME NOME nei confronti di COGNOME NOME con la quale chiedeva accertarsi
l’illegittima occupazione da parte del convenuto di un’area comune, e ordinarsi la riduzione in pristino mediante rimozione di quanto posto in essere e delle piante, oltre alla condanna al risarcimento dei danni.
L’attrice espose di essere comproprietaria per la quota di 1/2 di una striscia di terreno destinata a strada di accesso comune alla sua proprietà esclusiva ed a quella del convenuto e che al momento dell’acquisto sul terreno erano presenti una siepe sul fronte strada e una recinzione a confine con la adiacente particella n. 110, che le impedivano l’accesso alla strada
Si costituì COGNOME NOME per resistere alla domanda e dedusse che la striscia di terreno era stata da sempre adibita a giardino.
Il Tribunale di Arezzo accolse la domanda ritenendo provata l’occupazione e condannò il convenuto all’espianto degli alberi .
La Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accolse l’appello incidentale proposto da COGNOME NOME e condannò il COGNOME al risarcimento del danno nella misura di € 1500,00 rigettando invece l’appello principale del convenuto.
Per quel che ancora rileva in questa sede, la Corte d’Appello accertò che dall’atto di divisione emergeva incontrovertibilmente che la volontà dei rispettivi danti causa fosse quella di creare una striscia di terreno in comune con i proprietari limitrofi, al fine di creare una strada che rendesse autonomo l’accesso alla pubblica via partendo dalle distinte proprietà che si erano venute a creare in seguito alla divisione, a nulla rilevando che in precedenza l’area fosse stata adibita a giardino, né che mancassero le autorizzazioni amministrative per la costruzione della strada.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base di tre motivi.
COGNOME NOME è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art 360, comma 1, n.4 c.p.c., in ordine alla carenza di legittimazione passiva di COGNOME NOME. Avrebbe errato la Corte di merito ad affermare che dall’atto di divisione della particella 47 emergesse in maniera incontrovertibile la volontà di denti causa di creare una striscia di terreno da destinare a strada in modo da rendere autonomo l’accesso alla pubblica mentre, dall’atto di vendita di COGNOME NOME del 1993 e da quello di COGNOME NOME del 2001 non risulterebbe alcun obbligo in ordine alla costruzione di detta strada da parte del COGNOME NOME. Tale obbligo sarebbe stato assunto da COGNOME NOME e da COGNOME NOME sicchè difetterebbe la legittimazione passiva del ricorrente.
Con il secondo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art 360, comma 1, n.4 in c.p.c., consistito nella valutazione dello stato dei luoghi; il ricorrente evidenzia che al momento dell’acquisto della COGNOME, la striscia di terreno oggetto di causa si presentava già recintata dalla siepe sul fronte della strada ed adibita a giardino e, nel 2001, COGNOME NOME avrebbe acquistato la metà della striscia di terreno su cui già insistevano gli alberi a riposo e la siepe.
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art 360, comma 1, n.4 c.p.c., con riferimento alla documentazione allegata dalla COGNOME nel giudizio d’appello, da cui risulterebbe che il
nulla osta era stato concesso per un’apertura di accesso ad uso passo agricolo mentre nessuna autorizzazione sarebbe stata rilasciata per la realizzazione di una strada sicchè sarebbe errata la condanna al risarcimento dei danni.
I motivi che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente sono inammissibili.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il controllo previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n.5 c.p.c., concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo, vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia. L’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cassazione civile sez. un., 07/04/2014, n.8053)
Per far valere il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n.5 c.p.c., parte ricorrente deve quindi, indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, la decisività del fatto stesso.
Nel caso di specie, i motivi di ricorso non hanno ad oggetto fatti storici decisivi per il giudizio ma si limitano a contestare gli accertamenti di fatto e l’interpretazione dell’atto di divisione, da cui risultava, secondo l’accertamento svolto dal giudice di merito, la
volontà dei rispettivi danti causa di destinare a strada la striscia di terreno in comune in modo da rendere autonomo l’accesso alla pubblica via, partendo dalle distinte proprietà che si erano venute a creare in seguito alla divisione.
Il ricorrente non ha contestato l’interpretazione dell’atto di divisione, da cui risultava la destinazione dell’area comune a strada di accesso, limitandosi a sollecitare una diversa lettura dei rispettivi titoli di proprietà, oltre a lamentare l’omesso esame delle autorizzazioni amministrative per la costruzione della strada, che non rilevano nei rapporti tra privati.
In conclusione, il ricorso sollecita un ennesimo giudizio di merito, assolutamente precluso in sede di legittimità e pertanto va dichiarato inammissibile.
Non deve provvedersi sulle spese non avendola parte intimata svolto attività difensiva.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.
Il Presidente
NOME COGNOME