Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10175 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10175 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 7031 del ruolo generale dell’anno 202 3, proposto
da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, elettivamente domiciliatosi presso il loro domicilio digitale
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio separato allegato al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, presso lo studio del quale in Foggia, alla INDIRIZZO elettivamente si domicilia
-controricorrente-
e nei confronti di RAGIONE_SOCIALE
-intimata-
Oggetto: RAGIONE_SOCIALE– Desistenza dell’unico creditore istante- Rilevanza.
per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bari, depositata in data 14 febbraio 2023, n. 214/23; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 2 5 marzo 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Bari ha rigettato il reclamo contro quella di fallimento di RAGIONE_SOCIALE.
A sostegno della decisione ha evidenziato che il credito vantato dall ‘unica creditrice istante RAGIONE_SOCIALE si fondava su decreto ingiuntivo esecutorio, in quanto non opposto e ormai definitivo, e che l’insolvenza emergeva dalla sussistenza degli ulteriori debiti tributari scaduti riferiti dall’RAGIONE_SOCIALE, dall’importo RAGIONE_SOCIALE domande ammesse al passivo e dall’esame della situazione contabile, ed era altresì riscontrata dall’inesistenza della sede legale della società e dal verbale di pignoramento mobiliare, col quale si dava conto dell’impossibilità di esecuzione del pignoramento perché all’indirizzo indicato era stata rinvenuta un’altra società.
Contro questa sentenza RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a quattro motivi, che illustra con memoria, cui il solo RAGIONE_SOCIALE replica con controricorso, pure corredato di memoria.
Ragioni della decisione
1.- Col primo motivo di ricorso la società lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., perché la corte d’appello non avrebbe tenuto conto RAGIONE_SOCIALE note di trattazione scritta depositate in seno al procedimento di reclamo e rinvenibili nel fascicolo telematico d’ufficio , con le quali la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha dato atto di aver ricevuto il pagamento di quanto dovuto in data anteriore al fallimento e anche alla richiesta monitoria, e per conseguenza ha rinunciato agli atti del giudizio, aderendo al reclamo proposto da RAGIONE_SOCIALE ; anzi, aggiunge, la corte d’appello ha addirittura
attribuito alla medesima RAGIONE_SOCIALE il favore RAGIONE_SOCIALE spese di cui questa aveva chiesto la compensazione.
Il motivo, ammissibile in quanto le note di trattazione scritta di cui si assume l’omess o esame sono veicolo, nella prospettazione della censura, di questioni di merito (posto che il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito: tra varie, Cass. n. 25154/18), non è fondato.
La corte territoriale difatti mostra di essere consapevole della questione, posto che nella parte narrativa della sentenza dà conto della contestazione della società relativa alla sussistenza del credito « poiché quello vantato dalla RAGIONE_SOCIALE sarebbe inesistente per intervenuta estinzione », ma reputa assorbente il fatto che il decreto ingiuntivo richiesto e ottenuto dalla RAGIONE_SOCIALE non fosse stato opposto e fosse quindi divenuto esecutorio, « il che impedisce di entrare nel merito RAGIONE_SOCIALE contestazioni sul quantum sollevate dalla reclamante ».
1.1.Non v’è, dunque, omissione di pronuncia, ma rigetto implicito della censura fondata sull’intervenuto pagamento, basato sulla definitività del decreto, riverberantesi sulla regolazione RAGIONE_SOCIALE spese.
Il motivo è rigettato.
2.- Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso , col quale si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 6 l.fall ., e si afferma che l’unico creditore può utilmente rappresentare la propria desistenza al collegio del reclamo al fine di dimostrare il venir meno della propria legittimazione già al momento della pronuncia della sentenza di fallimento.
Effettivamente, in base al consolidato orientamento di questa Corte (ribadito, da ultimo, da Cass. 24094/23), qualora l’unico creditore istante desista dalla domanda, occorre distinguere tra la desistenza dovuta al pagamento del credito e quella non
accompagnata dall’estinzione dell’obbligazione: la prima comporta il venir meno della legittimazione del creditore istante al momento della dichiarazione di fallimento, e quindi la revoca della stessa, se il pagamento risulti effettuato in epoca antecedente, con atto avente data certa ai sensi dell’art. 2704 c.c., mentre la seconda, in quanto atto di natura meramente processuale rivolto, al pari della domanda iniziale, al giudice, che ne deve tenere conto ai fini della decisione, è inidonea a determinare la revoca della sentenza di fallimento, se prodotta soltanto in sede di reclamo (in termini, Cass. n. 16122/19; n. 13187/20).
2.1.- In sede di reclamo, assumono difatti rilievo i fatti esistenti al momento della decisione, e non anche i fatti sopravvenuti, poiché la pronuncia di revoca del fallimento, cui il reclamo tende, presuppone l’acquisizione della prova che non sussistevano i presupposti per l’apertura della procedura, alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne aperta.
3.- Né rileva la circostanza che, nella prospettazione di parte, il pagamento sia avvenuto prima della richiesta e dell’emissione del decreto ingiuntivo, poi divenuto esecutorio, perché non opposto.
È difatti senz’altro rimesso alla volontà della parte vittoriosa servirsi, o no, del giudicato, ritardarne l’esecuzione, o anche rinunciarvi del tutto (Cass. 10 marzo 1934; sez. un., n. 1457/52; n. 1519/64), in quanto è sempre consentito l’atto di disposiz ione del diritto sostanziale, che rifluisce nel processo.
3.1.Diversa è l’ipotesi, che non ricorre nel caso in esame, in cui le parti stipulino, prima che il titolo divenga definitivo, il patto volto a non porre in esecuzione il titolo, che finisce assorbito dal giudicato, il quale detta l’unica disciplina dell a fattispecie: le parti possono disporre della situazione sostanziale, ma non dell’oggetto del processo (Cass., sez. un., n. 4090/17, punto 2); e l’oggetto del processo è, appunto, definito dal giudicato, il quale colpisce tutto ciò
che vi rientri (Cass. n. 33021/22; n. 4632/23; n. 27590/23, punto 6).
La statuizione con la quale la corte territoriale ha ritenuto dirimente e assorbente la circostanza che il decreto ingiuntivo richiesto e ottenuto dalla creditrice istante fosse divenuto definitivo è per conseguenza erronea.
4.Il motivo va in conseguenza accolto e l’accoglimento comporta l’assorbimento del terzo motivo , col quale la ricorrente sostiene, deducendo la violazione o falsa applicazione dell’art. 15 l.fall., che la desistenza, riducendo il presunto indebitamento complessivo, l’ha reso inferiore alla soglia prevista dal legislazione per la pronuncia della sentenza di fallimento, nonché del quarto motivo di ricorso , col quale la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 5 l.fall., contestando la sussistenza della situazione d’insolvenza, non soltanto per il venir meno del debito vantato dall’unico creditore istante, ma anche per la considerazione atomistica degli elementi indicati dalla corte d’appello a sostegno della propria valutazione e, in p articolare, dell’irrilevanza dei dati comunicati dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non equiparabili ad accertamento di pretese tributarie.
5.- La sentenza impugnata è per conseguenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari , anche alla luce dell’art. 389 del d.lgs. n. 14/19, concernente la disciplina transitoria concernente il codice della crisi.
È difatti applicabile l’art. 366 del d.lgs. n. 14/19, il quale, nel sostituire l’art. 147 del d. P.R. n. 115/02, ha previsto che la corte d’appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, deve accertare se l’apertura della procedura sia imputabile al creditore o al debitore.
In particolare, il novellato art. 147 stabilisce che « In caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di
apertura della liquidazione giudiziale; sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l’apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore ».
Questa Corte ha già stabilito che la verifica in questione può essere parimenti svolta, unitamente alla conseguente declaratoria di revoca della sentenza di fallimento, anche dalla Corte di cassazione (allorquando accolga il ricorso avverso la sentenza del giudice del reclamo che abbia erroneamente, sul punto, confermato la sentenza di fallimento), purché, tuttavia, non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, secondo la previsione di indispensabile completezza presupposta dall’art. 384 , comma 2, c.p.c.
5.1.Nell’ipotesi, invece, in cui tali accertamenti siano necessari -come nel caso di specie, in cui occorre che il giudice di merito valuti la condotta della creditrice istantela Corte di cassazione deve necessariamente demandare al giudice di rinvio anche la possibile declaratoria di revoca del fallimento e l’individuazione del soggetto cui sia imputabile l’apertura (revocanda) della procedura (Cass. n. 32533/22).
Per questi motivi
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2024.