Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 21657 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U Num. 21657 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/07/2025
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 13766/2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso RAGIONE_SOCIALE Studio Legale Tributario Associato, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1097/2021 del TRIBUNALE di GENOVA.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/03/2025 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME il quale chiede che la Corte rigetti il ricorso.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), quale agente, aveva adito il Tribunale di Genova allegando di essere creditrice di RAGIONE_SOCIALE (preponente) in base al contratto di agenzia del 14 aprile 2000 delle seguenti somme:
euro 52.024,46, a titolo di indennità di fine rapporto ai sensi dell’art. 1751 c.c.; euro 61.221,68, a titolo di provvigioni per le vendite compiute direttamente dal preponente con il cliente RAGIONE_SOCIALE (introdotto dall’agente RAGIONE_SOCIALE, nel periodo compreso tra il 30 settembre 2015 e il 9 gennaio 2020.
RAGIONE_SOCIALE costituendosi, aveva evidenziato che il contratto di Agenzia del 2000 era stato sostituito, nel maggio-giugno 2013, da un diverso contratto di agenzia contenente una clausola (art 12) di fissazione della competenza a decidere, in caso controversie, di un collegio arbitrale unico (Stati Uniti). La società eccepiva, pertanto, la carenza di giurisdizione del Tribunale di Genova.
Il Tribunale di Genova, (RG 1097/2021) affermava la propria giurisdizione, ritenendo che l’indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. oggetto della pretesa, era da considerarsi diritto ‘indisponibile’ ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 2° dell a Legge 218/1995 e, quindi, diritto per il cui accertamento la giurisdizione italiana non poteva essere derogata per scelta e clausola pattizia.
RAGIONE_SOCIALE ha in questa sede proposto regolamento di giurisdizione in virtù della presenza della clausola arbitrale e quindi contestando la decisione del tribunale.
Ritualmente costituitasi RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) ha evidenziato che il contratto azionato da RAGIONE_SOCIALE (ossia il contratto dell’anno 2000) non contiene alcuna clausola di deroga alla giurisdizione; tale contratto, peraltro, è l’unico contratto in es sere tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE. La clausola richiamata è invece contenuta in un contratto del 2013, le cui parti stipulanti sono RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
contro
llante di RAGIONE_SOCIALE Ha soggiunto che tale ultima scrittura contrattuale ha un perimetro e oggetto differenti da quello pattuito tra Aereng e Sonic del 2000.
In ragione della diversità delle parti contraenti e della estraneità di RAGIONE_SOCIALE al contratto del 2013, la resistente ha rilevato la non applicabilità della clausola arbitrale al contenzioso sorto ed alla domanda avanzata dinanzi al tribunale di Genova, anche evidenziando che, comunque, non poteva ritenersi valida la clausola arbitrale avendo ad oggetto diritti indisponi bili quali quelli previsti dall’art. 1751 c.c.
L’Ufficio della Procura Generale, con memoria scritta, ha concluso per l’infondatezza del ricorso, rappresentando la diversità dei contraenti nei due contratti del 2000 e del 2013
e, dunque, la non evidenza di una ‘sostituzione’ tra i contratti, come indicata da parte ricorrente, con esclusione della validità della clausola sulla giurisdizione rispetto a parti non contraenti.
Ha poi inoltre richiamato il disposto dell’art. 4 co.2 della legge n. 218/1995 che richiede, ai fini della deroga alla giurisdizione italiana, che tale deroga sia provata per iscritto e che la causa riguardi diritti disponibili, non presenti nel caso in esame, in cui l’inderogabilità sancita dall’art. 1751 c.c. rende non disponibili i diritti cui la norma si riferisce.
Entrambe le parti hanno depositato successiva memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
RAGIONE_SOCIALE ha impugnato la decisione del tribunale di Genova ribadendo quanto già affermato nella sede di merito circa la sussistenza di un contratto stipulato nel 2013, sostitutivo del precedente redatto nel 2000, in cui era inserita una clausola di fissazione della giurisdizione, in caso di controversie, in capo a <>.
Ha chiesto riconoscersi la vincolatività della clausola tra le parti e la declaratoria della giurisdizione statunitense.
Quanto alla vincolatività ha evidenziato che RAGIONE_SOCIALE firmataria del contratto del 2013, operava quale ‘capogruppo’ del conglomerato societario RAGIONE_SOCIALE, di cui era parte anche RAGIONE_SOCIALE e che, pertanto, il contratto stipulato nel 2013 era da considerarsi esteso anche a tale ultima società.
In particolare, al fine di valorizzare l’estensione del vincolo obbligatorio, ha richiamato quanto contenuto nell’allegato C) al contratto in cui era precisato che ‘ tutti i riferimenti a RAGIONE_SOCIALE includono tutte le entità operative e le strutture organizzate sotto RAGIONE_SOCIALE all’interno del gruppo RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE. I nomi includono…RAGIONE_SOCIALE‘.
L’allegato in questione non soltanto era esplicativo dell’estensione diretta della clausola alla RAGIONE_SOCIALE ma costituiva comunque, a dire della ricorrente, un contratto a favore del terzo, anche invocato dalla ricorrente per giustificare la opponibilità della clausola compromissoria alla stessa società, quale terzo favorito.
Fatta tale preliminare premessa, già ritenuta dirimente rispetto alla giurisdizione, la ricorrente ha poi contestato la decisione del tribunale di Genova in punto di sussistenza di una clausola di proroga della giurisdizione, e di sussistenza di un diritto indisponibile costituito dall’indennità ex art. 1751 c.c., tale da non consentire deroghe alla giurisdizione italiana.
Quanto al primo punto giova ribadire che le parti contraenti del contratto del 2013, inclusivo della clausola sulla giurisdizione statunitense, risultano essere diverse rispetto a quelle legate dal contratto del 2000, in virtù del quale sono fatte valere le pretese azionate.
Lo scrutinio circa la posizione della RAGIONE_SOCIALE, asseritamente ‘capogruppo’ del conglomerato societario RAGIONE_SOCIALE, di cui era parte anche RAGIONE_SOCIALE o comunque società controllante , non può avvalorare la legittimazione della stessa a rappresentare legalmente la RAGIONE_SOCIALE in assenza di una espressa volontà in tal senso, o, comunque, di una chiara posizione giuridica legittimante il potere di vincolare un terzo soggetto giuridico ( è generico il riferimento alla posizione di capogruppo o controllante).
Peraltro, il richiamo al contenuto dell’allegato c) -(‘ tutti i riferimenti a RAGIONE_SOCIALE includono tutte le entità operative e le strutture organizzate sotto RAGIONE_SOCIALE all’interno del gruppo RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE. I nomi includono…RAGIONE_SOCIALE‘) -è elemento da considerare unitamente all’oggetto del contratto del 2013 che, espressamente, prevede che l’agente RAGIONE_SOCIALE si occupi della vendita dei prodotti a marchio RAGIONE_SOCIALE e dei prodotti RAGIONE_SOCIALE (all.a) e che lo faccia nel medesimo territorio già assegnato dal contratto del 2000 (Italia e Spagna). I due contratti sembrano avere il medesimo contenuto quanto all’attività richiesta all’agente.
Si è dunque in presenza di elementi fattuali ( contratti sovrapponibili quanto all’oggetto e non chiarezza del rapporto giuridico tra Sonic e Sargent quanto alla posizione di quest’ultima) – in contraddizione tra loro, che lasciano dubbi sulla natura novativa del contratto del 2013, sostitutivo di quello del 2000, e dunque sulla estesa valenza della clausola sulla giurisdizione.
Ma tale discrasia fattuale è comunque superata dalle considerazioni sulla natura indisponibile del diritto dell’agente all’indennità ex art. 1751 cc. e sulla validità di clausole sulla giurisdizione anche in tale materia.
Nella valutazione occorre partire dal disposto dell’art. 4 della legge n. 218/1995 secondo cui: <>
Secondo il dettato legislativo la clausola derogativa della giurisdizione italiana, per essere valida, deve avere forma scritta e riguardare diritti disponibili.
Nessun dubbio sorge poi sulla applicabilità al caso in esame della predetta disciplina legislativa poiché è da escludersi altra fonte regolativa della fattispecie, quale il Regolamento UE n.12585/2012, avendo quest’ultimo (art.25) stabilito la possibilità per le parti di individuare il giudice competente a dirimere controversie, indipendentemente dal loro domicilio, ma soltanto convenendo la scelta di una autorità giurisdizionale di uno stato membro. Deve dunque ritenersi estranea a tale disciplina la deroga alla giurisdizione italiana in favore di autorità statunitense, quale quella opzionata nel caso in esame.
Valutando pertanto la clausola inserita nel contratto del 2013 invocata dalla società ricorrente deve ribadirsi che <> (Cass. Sez. U. n.
369/1999; sulla inderogabilità, tra le altre, anche Cass.n. 16347/2007; Cass.n.19586/2010; Cass.n. 3713/2024).
Indagando sul perimetro dei diritti indisponibili ( Cass.n. 24078/2021) si è detto che <> (anche Cass.n. 23966/2008; Cass.n. 15203/2010) I principi indicati qualificano i diritti dell’agente, come previsti dall’art. 1751 c.c., come indisponibili e certamente nella sfera dei medesimi diritti deve essere ricompresa anche la disciplina processuale che fissa, ai fini delle possibili controversie in materia, la competenza (territoriale), nel domicilio dell’agente (art 413 c.p.c).
Riassumendo le questioni affrontate deve dunque affermarsi l’applicazione al caso in esame della disciplina dell’art. 4 della legge n. 218/1995 e, di conseguenza, la esclusione della possibilità di derogare convenzionalmente alla giurisdizione italiana in favore di un giudice straniero o di un arbitro estero poiché si è in presenza di diritti indisponibili dell’agente per i quali l’assetto normativo dell’art. 1751 c.c., la cui attuale formulazione, si rammenta, è stata il frutto della modifica apportata dai D. Lgs. n. 303/1991 e n. 65/1999 che hanno recepito la direttiva 86/653/CEE, riconosce una tutela a valenza eurounitaria non assoggettabile a modifiche in peius.
Esclusa in tal modo la derogabilità della giurisdizione italiana, perde di rilievo la questione relativa alla estensibilità della clausola contrattuale contenuta nel contratto del 2013, in quanto, comunque, essa non sarebbe validamente apposta, con riguardo all’oggetto della causa vertente su diritti indisponibili dell’agente, restando impregiudicata e rimessa al giudice del merito ogni decisione sulla natura delle somme
asseritamente maturate sino alla data di risoluzione del contratto azionata dalla società RAGIONE_SOCIALE
Il ricorso deve essere rigettato e confermata la decisione del tribunale di Genova al quale si rimette anche la determinazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice italiano e rigetta il ricorso con determinazione delle spese rimesse al giudice del merito.
Così deciso in Roma il 25 marzo 2025.