Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17335 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17335 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13810/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 1558/2019 depositata il 30/09/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2023 e 26.4.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Osserva
NOME ed NOME COGNOME, usufruttuario il primo e nudo proprietario il secondo di un fabbricato, si rivolsero al giudice (Tribunale di Pescara sez. dist. Penne) perché dichiarasse la risoluzione del contratto da essi stipulato con NOME COGNOME, in forza del quale a quest’ultimo era stato concesso il diritto di edificare a distanza inferiore di quella prevista dalla legge, avendo costui, secondo la prospettazione, costruito un immobile in difformità dal progetto assentito dal Comune di Loreto Aprutino; da qui anche la richiesta di condanna alla demolizione del manufatto.
1.1. L’adito Tribunale, accertata, anche mediante c.t.u., la conformità dell’opera allo strumento urbanistico e la sostanziale assenza di variazioni dell’opera rispetto all’edificio preesistente , la quale, sulla scorta del negozio intervenuto fra le parti (che non conteneva riferimento alcuno al progetto), non pregiudicava i diritti degli attori, benché realizzato a distanza inferiore rispetto a quella legale, siccome contemplato dal negozio, rigettò la domanda.
La Corte d’appello dell’Aquila rigettò l’impugnazione dei soccombenti attori.
Gli appellanti ha proposto ricorso per cassazione fondato su un solo motivo.
L’appellato resist e con controricorso.
Il Collegio, nella camera di consiglio del 28.11.2023, rilevato – sulla scorta della sentenza impugnata – che con la convenzione privata era stata derogata la distanza minima prevista dal piano regolatore;
-che una tale evenienza impone di scrutinare d’ufficio la sussistenza di una eventuale nullità del patto derogativo di norma inderogabile (cfr., ex multis, Cass. nn. 19449/2018, 3854/2015, 19350/2005, 19449/22004);
con ordinanza interlocutoria n. 36223/2023 ha rinviato la decisione, ai sensi dell’art. 384, co. 3, cod. proc. civ., assegnando termine alle parti per il deposito di osservazioni.
Depositate osservazioni da entrambe le parti, veniva fissata nuova adunanza camerale in data 26.4.2024.
Risulta accertato dalla sentenza impugnata che con la scrittura privata del 9/4/2002, intitolata ‘ Atto di deroga alle limitazioni legali della proprietà ‘, NOME e NOME COGNOME, fra l’altro, autorizzarono NOME COGNOME a edificare <> e sul punto non v’è controversia.
Siccome, peraltro, ricordato con l’ordinanza interlocutoria secondo il granitico orientamento di questa Corte, le prescrizioni riguardanti le distanze legali nelle costruzioni contenute nei piani regolatori e nei regolamenti edilizi, essendo dettate -contrariamente a quelle del codice civile – a tutela dell’interesse generale a un prefigurato modello urbanistico, non sono derogabili dai privati. Ne consegue l’invalidità – anche nei rapporti interni delle convenzioni stipulate fra proprietari confinanti le quali si rivelino in contrasto con le norme urbanistiche in materia di distanze, salva peraltro rimanendo la possibilità – per questi ultimi di accordarsi sulla ripartizione tra i rispettivi fondi del distacco da osservare (Sez. 2, n. 2117, 4/2/2004, Rv. 569890 -01; conf., ex multis. Cass. nn. 6170/2005, 9751/2010, 26270/2018, 13513/2019, 18218/2020 e da ultimo 7744/2024).
Dal riportato principio discende che la convenzione privata di cui qui si discute è affetta da nullità.
Una tale nullità, chiaramente emergente ‘ex actis’, avrebbe dovuto essere rilevata d’ufficio dalla Corte di merito, davanti alla quale era stata proposta domanda di risoluzione per inadempimento, condanna al ripristino e al risarcimento del danno, senza tema d’incorrere nel vizio di ultrapetizione, salvo il dovere di sollecitare sul punto il contraddittorio (in tal senso, ex multis, Cass. nn. 1036/2019, 26495/2019).
Da quanto esposto consegue la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, sia pure per ragioni diverse da quelle prospettate dalla parte attrice.
Il Giudice del rinvio (che si individua nella Corte d’Appello dell’Aquila in diversa composizione) , dichiarata la nullità, adeguandosi al principio di diritto sopra riportato, statuirà nel resto sulla base delle rispettive allegazioni ed emergenze istruttorie, ivi inclusa l’estensione della nullità ai sensi degli artt. 1418 e 1419 cod. civ. e le conseguenze di una tale declaratoria. Regolerà, infine, anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello Dell’Aquila in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 28.11.2023 e 26 aprile