Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 851 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 851 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/01/2025
Oggetto: Distanze – Deroga contrattuale.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 04078/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE E RAGIONE_SOCIALE), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO presso il cui studio in Casalnuovo di Napoli, INDIRIZZO, è elettivamente domiciliata.
-ricorrente – contro
COGNOME RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIOti prof. NOME AVV_NOTAIO COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
-resistenti – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 2868/2021 del 28/6/2021, pubblicata il 21/7/2021 e notificata il 12/1/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8/1/2025 dalla AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che:
1. La RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in qualità di proprietari di alcuni cespiti siti in due fabbricati in Nola, con accesso principale da un viale privato che da INDIRIZZO conduceva a INDIRIZZO, rispetto al quale era frontistante un fabbricato appartenente alla RAGIONE_SOCIALE, convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Nola, quest’ultima società, al fine di ottenerne la condanna all’eliminazione delle sopraelevazioni realizzate su un preesistente fabbricato, siccome collocate a distanza inferiore ai mt. 10,00 stabiliti dal Piano regolatore del Comune di Nola, di numerosi motori installati per aria condizionata sul lato corto del fabbricato dai quali si immettevano intollerabili rumori ed aria calda e di alcune tubature pluviali poste a distanza inferiore a mt. 1,00 ai sensi dell’art. 889, secondo comma, cod. civ..
Il Tribunale di Nola, nella resistenza della convenuta, rigettò la domanda degli attori e quella ex art. 96, primo comma, cod. proc. civ. proposta dalla convenuta con la sentenza n. 801/2016, depositata il 17/3/2016, che, impugnata dai medesimi attori con citazione notificata il 14/10/2016, fu riformata, nella resistenza della società appellata, con la sentenza n. 2868/2021, pubblicata il 21/7/2021, con la quale la Corte d’Appello di Napoli condannò la RAGIONE_SOCIALE ad arretrare il proprio fabbricato alla distanza di mt. 10 da quelli indicati nella relazione del c.t.u., con riferimento alla sola struttura in sopraelevazione rispetto al preesistente fabbricato, all’arretramento dei pluviali alla distanza di mt. 1 dal confine e al
pagamento della metà delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Contro la predetta ordinanza, la RAGIONE_SOCIALE NOME ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a cinque motivi. RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME si sono difesi con controricorso.
Il consigliere designato ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.
In seguito a tale comunicazione, la ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.
Fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ., i controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.
Considerato che :
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,
Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2 primo comma, n. 2), d.m. 2 Aprile 1968, e dell’art. 873 cod. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ..
Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 873 cod. civ., in relazione agli artt. 1 -12 e 15 preleggi, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ..
Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta la violazione o falsa applicazione del d.m. 2 Aprile 1968 (art. 9, primo comma, n. 2) e
dell’art. 873 cod. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3-5, cod. proc. civ..
Con il quinto motivo di ricorso, si lamenta, in via subordinata, la violazione o falsa applicazione dell’art. 9, d.m. 1444/68, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..
Preliminarmente, occorre evidenziare come le parti abbiano congiuntamente chiesto un rinvio onde perfezionare un accordo transattivo, che, come da esse precisato, comporterà la successiva rinuncia al giudizio.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 8/1/2025.