Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15664 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 15664 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 19501-2021 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE; – intimata – avverso la sentenza n. 1001/2021 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 25/05/2021 R.G.N. 1771/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/05/2024 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Qualifica mansione trasferimento rapporto privato
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 07/05/2024
CC
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME, dipendente RAGIONE_SOCIALE, assunto dal 1° luglio 2011 in virtù di una serie di reiterati contratti di lavoro a tempo determinato più volte prorogati, cui era seguita l’assunzione a tempo indeterminato in data 1.8.2017, con inquadramento nel III livello del CCNL 7.12.2010 per gli Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e con profilo di operaio qualificato super, ha agito in giudizio, lamentando: i) la violazione dell’art. 12 co mma 2 lett. b) della legge reg. Puglia n. 3/2010, ii) il superamento del limite dei 36 mesi di proroga di cui all’art. 5 comma 4 -bis d.lgs. n. 368/2001 e la violazione dell’art. 2103 c od. civ . nonché dell’art. 8 CIR Puglia per essere stato inquadrato a un livello inferiore rispetto alle mansioni in precedenza svolte (i.e., IV livello, operaio specializzato);
per tali ragioni, ha chiesto la condanna di RAGIONE_SOCIALE alla conversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato a far data dal 1° luglio 2011 nonché alla corresponsione delle retribuzioni per i periodi non lavorati e al risarcimento del danno, da intendersi come ‘danno comunitario’; ha chiesto , infine, l’accertamento del diritto al superiore inquadramento e la condanna di RAGIONE_SOCIALE alla corresponsione delle relative differenze retributive;
il Tribunale di Bari ha accolto solo parzialmente le domande e ha condannato RAGIONE_SOCIALE a inquadrare il lavoratore nel IV livello del CCNL di categoria e al pagamento delle relative differenze retributive dovute dal 3.8.2017;
l a Corte d’appello di Bari ha rigettato l’appello principale del COGNOMECOGNOME ritenendo inapplicabile il disposto di cui all’art. 12 co mma 2
lett. b) della legge reg. Puglia n. 3/2010, donde l’impossibilità di trasformazione ab origine del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato ed ha ritenuto che l’assunzione a tempo indeterminato del ricorrente con decorrenza dal 1° agosto 2017 fosse idonea a reintegrare il ricorrente delle conseguenze pregiudizievoli dell’abuso del contratto a termine;
al contempo, accogliendo l’appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE, ha ritenuto (da un lato) compatibili le mansioni di operaio svolte dal ricorrente, anche dopo il 01.08.2017, con il III livello di inquadramento attribuitogli dall’Agenzia in sede di stabilizzazione, la quale non prevedeva in ogni caso, come già ritenuto dal primo giudice e non fatto oggetto di impugnazione, «alcuna garanzia di mantenere intatto il pregresso inquadramento»; dall’altro, ha reputato manchevole un’adeguata allegazione e prova in merito all’esecuzione, con carattere di prevalenza, di «lavori complessi che richiedono esperienza e professionalità», costituenti il proprium del superiore inquadramento rivendicato;
avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione il lavoratore sulla base di tre motivi, mentre RAGIONE_SOCIALE rimane intimata.
CONSIDERATO CHE:
1. con il primo motivo si deduce (art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) l’inesistenza della notificazione della sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 119 att. cod. proc. civ. , nonché dell’art. 23 d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e dell’art. 15 d.m. n. 44/2011; secondo il ricorrente, la notifica della sentenza della Corte d’appello era inesistente perché la copia notificata era carente del requisito della sottoscrizione del giudice, non conteneva una firma digitale o un segno grafico né il numero di sentenza e la data di pubblicazione; di qui l’ inidoneità della notifica a far decorrere il termine breve per l’impugnazione;
1.1 in disparte il fatto che non si afferma che la copia della sentenza notificata sia difforme in tutto o in parte dall’originale, il motivo si appalesa inammissibile per carenza di interesse;
il ricorrente, pur deducendo l’inidoneità della notifica a far decorrere il termine breve per l ‘impugnazione , ha notificato in realtà il ricorso per cassazione in data 14.7.2021, e, dunque, nel rispetto del termine breve (art. 325 comma 2 cod. proc. civ.) a fronte di notifica della sentenza intervenuta il 25.5.2021;
con il secondo mezzo si lamenta, ex art. 360 comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e del procedimento, per violazione degli artt. 112-115 e 132 cod. proc. civ., con riguardo alla sua domanda avente a oggetto l’illegittimità della dequalificazione operata da RAGIONE_SOCIALE a far data dal 01.08.2017;
s econdo il ricorrente, la Corte d’appello avrebbe errato nell’interpretare le difese di A RIF, la quale non aveva affatto contestato che il ricorrente avesse effettivamente svolto le mansioni indicate nel ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. né che esistesse piena coincidenza tra le mansioni svolte prima e dopo la stabilizzazione, essendosi l’Agenzia limitata a sostenere che le mansioni erano ascrivibili sin dal principio nel livello III del CCNL di categoria;
ecco allora che , essendo pacifico l’inquadramento (pregresso alla stabilizzazione) nel IV livello e l’identità di mansioni espletate anche dopo la stabilizzazione, non era necessario procedere in sede di gravame ad alcuna attività istruttoria volta a provare circostanze pacifiche fra le parti;
2.1 il motivo, prima ancora che infondato, è inammissibile per la carenza dei requisiti di specificità in quanto non riporta, in violazione degli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., il petitum del ricorso
introduttivo; questa Corte ha già affermato che il motivo di ricorso per cassazione con il quale si intenda denunciare l’omessa considerazione, nella sentenza impugnata, della prova derivante dalla assenza di contestazioni della controparte su una determinata circostanza, deve indicare specificamente non solo il contenuto della comparsa di risposta avversaria ma anche degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l’eventuale totale assenza di contestazioni sul punto (Cass. 22.5.2017 n. 12840);
2.2 dalla lettura della sentenza impugnata si coglie, nondimeno, che l’originario ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. era volto a lamentare (per il periodo successivo alla stabilizzazione) l’avvenuta ‘dequalificazione’ e, per l’effetto, a d ottenere il riconoscimento delle differenze retributive in conseguenza del superiore inquadramento spettante, nel IV anziché nel III livello del CCNL di Categoria;
senonché , la Corte d’appello ha osservato , in primis , che non poteva operare alcun effetto di ‘trascinamento’ delle precedenti mansioni in sede di stabilizzazione, come peraltro già affermato dal primo giudice con statuizione -annota sempre la Corte distrettuale -non sottoposta a impugnazione incidentale del lavoratore; sicché, conseguentemente, ha ritenuto che la domanda richiedesse il vaglio «delle mansioni effettivamente espletate dall’agosto 2017 in poi» , ed ha quindi concluso che esse, per come indicate dal ricorrente, fossero pienamente sussumibili nel III livello (v. infra sul terzo motivo), come aveva tempestivamente dedotto in prime cure RAGIONE_SOCIALE;
trattasi di approdo logico e coerente, in linea con l’insegnamento di questa Corte, la quale ha più volte evidenziato che le norme in tema di stabilizzazione non hanno previsto la continuazione, a tempo indeterminato, dello stesso rapporto di lavoro a tempo determinato, ma
la conclusione di un nuovo (e diverso) contratto a tempo indeterminato, nel quale, si noti, può legittimamente essere attribuito un inquadramento diverso da quello conseguito in precedenza dallo stesso lavoratore (cfr., in tali termini, Cass. 9.1.2023 n. 297; Cass. 3.4.2018 n. 8134);
stante la soluzione di continuità tra i due rapporti -prima e dopo il momento della stabilizzazione -, è palese l’infondatezza delle argomentazioni con cui il COGNOME tenta di accreditare l’illegittimità dell’inquadramento contrattuale operato da A RIF nel III livello in quanto difforme dal precedente IV livello in godimento, come pure lo svolgimento in concreto di mansioni di IV livello, queste ultime escluse, con apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede, dalla Corte territoriale per il periodo successivo all’agosto 2017;
quanto poi alle ulteriori deduzioni sull’esistenza di un vizio di extrapetizione, esse non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata che afferma, interpretando l’iter argomentativo del primo giudice, che fosse ‘implicita’ l’affermazione di una discontinuità nel rapporto di lavoro, ante e post stabilizzazione;
3. con il terzo mezzo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 co mma 1, n. 3, cod. proc. civ. , violazione e falsa applicazione dell’art. 11 CIRL per la Regione Puglia nonché dell’art. 49 CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, per aver la Corte di appello considerato le mansioni svolte dal ricorrente inquadrabili nel III livello del CCNL e del CIRL per la Regione Puglia;
RAGIONE_SOCIALE non aveva mai contrapposto alle mansioni allegate dal ricorrente l’indicazione di mansioni diverse : d alla lettura dell’art. 49 CCNL, come integrato dall’art. 11 CIRL, ‘balza evidente’ che nessuna delle attività svolte dal ricorrente fosse riconducibile al III livello di
categoria, ma che erano ascrivibili al IV livello; si lamenta, ancora, l’illegittimità della sentenza impugnata per motivazione apparente e manifestamente contraddittoria sul punto ai sensi dell’art. 360 co mma 1 n. 4 cod. proc. civ.;
3.1 il motivo, in disparte il fatto che inammissibilmente sollecita un riesame nel merito degli accertamenti fattuali compiuti dalla Corte territoriale precluso in questa sede di legittimità, è improcedibile;
il CCNL per gli Addetti ai lavori di sistemazione idraulico e forestale e idraulico agraria, che è un contratto collettivo di diritto privato, non risulta versato in atti;
per costante giurisprudenza (cfr., ex aliis , Cass. 4 marzo 2015, n. 4350; Cass. 31 gennaio 2011, n. 2143; Cass. 15 ottobre 2010, n. 21358; Cass., Sez. un., 23 settembre 2010, n. 20075; Cass. 13 maggio 2010, n. 11614; vedi Cass. 4/3/2015 n. 4353, 18/9/2017 n. 21554, Cass. 4/3/2019 n. 6255, Cass. 29/9/2021, n. 26444, Cass. 27/4/2023, n. 11052), nel giudizio di cassazione l’onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi -imposto, a pena di improcedibilità del ricorso, dall’art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. -è soddisfatto solo con la produzione del testo integrale del contratto o dell’accordo collettivo, adempimento rispondente alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione e necessario per l’applicazione del canone ermeneutico previsto dall’art. 1363 cod. civ.;
né basta, a tal fine, la mera allegazione dell’intero fascicolo di parte del giudizio di merito, in cui tali atti siano stati eventualmente depositati, essendo altresì necessario che in ricorso se ne indichi la precisa collocazione nell’incarto processuale (v., ad es., Cass. 22 dicembre 2014, n. 27228), il che nel caso in esame non è avvenuto;
è pur vero che è stato anche ritenuto che il suddetto onere possa essere adempiuto, in base al principio di strumentalità delle forme processuali -nel rispetto del principio di cui all’art. 111 Cost., letto in coerenza con l’art. 6 della CEDU, in funzione dello scopo di conseguire una decisione di merito in tempi ragionevoli -anche mediante la riproduzione, nel corpo dell’atto d’impugnazione, della sola norma contrattuale collettiva sulla quale si basano principalmente le doglianze (cfr. Cass. 7 luglio 2014, n. 15437), ciò però sempre a condizione che il testo integrale del contratto collettivo sia stato prodotto nei precedenti gradi di giudizio e, nell’elenco degli atti depositati, posto in calce al ricorso, vi sia la richiesta, presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, di trasmissione del fascicolo d’ufficio che lo contiene ;
nel caso in esame, la produzione dei suddetti contratti e accordi non è indicata tra gli atti elencati in calce al presente ricorso, subito dopo le conclusioni, non essendo sufficiente, ai fini che qui interessano, il mero richiamo ai fascicoli dei giudizi di merito; e se anche il ricorrente ha riprodotto il contenuto di punti delle clausole di interesse, tuttavia non è dato evincere se il testo integrale fosse stato prodotto nel giudizio di merito;
3.2 con riferimento, poi, all’ulteriore CIRL per la Regione Puglia, di cui viene la denunciata, con ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, la violazione o falsa applicazione, la censura si rivela per altre ragioni inammissibile;
la disposizione del 360 n. 3 cod. proc. civ. richiama i soli contratti collettivi nazionali di lavoro, mentre per i contratti integrativi l’interpretazione è censurabile, in sede di legittimità, soltanto per
violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione (Cass. nn. 3367/2023, 16954/2018, 10094/2018, 4921/2016, 6748/2010), nella specie nient’affatto dedotti;
3.3 il motivo, inoltre, laddove fa riferimento alla mancanza di contestazione da parte di RAGIONE_SOCIALE in ordine alle mansioni effettivamente espletate dal ricorrente, non coglie il desisum , ed è quindi del pari inammissibile;
la Corte territoriale, esaminate la declaratorie contrattuali, ha ritenuto, con motivazione congrua ed esauriente, che le stesse mansioni indicate dal COGNOME ‘in sede di ricorso’, s e espletate ‘dopo l’avvento della stabilizzazione’ (i.e., addetto alla coltura del patrimonio del bosco, sistemazioni di sentieri, addetto al rimboschimento, costruzione di recinti, addetto alla raccolta fascine e al trasporto di legna, spegnimento fuochi e sistemazione muretti a secco), fossero, nella loro ‘ammessa polivalenza’, incompatibili con i profili di specializzazione propri del IV livello, e, in quanto tali, riconducibili al sottostante III livello, il quale comprendeva, tra i vari profili esemplificativi, anche ‘gli addetti alla costruzione di opere di sistemazione idraulicoforestale’;
la Corte ha altresì rilevato, con distinta e autonoma ratio decidendi non autonomamente impugnata dal COGNOME, che, per il riconoscimento di mansioni superiori, sarebbe comunque occorsa una puntuale allegazione e prova «idonea a evidenziare il discrimine tra le due categorie, caratterizzato essenzialmente dall’esecuzione di lavori complessi che richiedono esperienza e professionalità», mentre l’articolazione di prova di prime cure era riferita (invero) a compiti ‘genericamente delineati’ e non era stata più reiterata in fase d’appello;
orbene, in punto di ‘genericità’ della prova nulla osserva nel suo ricorso per cassazione il COGNOME, donde, anche per tale ulteriore (e
dirimente) considerazione , l’inammissibilità del terzo motivo che quanto, infine, ai profili legati all’asserita non contestazione non si sottrae ai rilievi di genericità (e dunque di inammissibilità) di cui al punto 2.1;
peraltro, va rammentato che i fatti -ove anche, in ipotesi -non contestati non assurgono per ciò solo al valore di prova legale (Cass., Sez. 3, n. 3951 del 13/03/2012), sicché il giudice può liberamente valutarli nel contesto del materiale probatorio -qui, come prima esposto, vagliato criticamente in senso sfavorevole al COGNOME; e questo perché, come affermato più volte da questa Corte, la non contestazione «non impedisce al giudice di acquisire comunque la prova del fatto non contestato, sicché in tale ultima ipotesi resta superata la questione sulla pregressa non contestazione di quei fatti che, se (in ipotesi) ravvisata, avrebbe comportato l’esclusione di essi dal thema probandum» (cfr. Cass. n. 3951/2012; Cass. n. 8708/2017; Cass. n. 6681/2019);
conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile; non v’è luogo a statuire sulle spese del giudizio di legittimità essendo RAGIONE_SOCIALE rimasta intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 7.5.2024.