Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 14553 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 14553 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/05/2024
SENTENZA
sul ricorso 28803 -2018 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in Massa, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso, con indicazione RAGIONE_SOCIALE‘indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO che la
rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso, con indicazione RAGIONE_SOCIALE‘indirizzo pec;
– controricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE che lo rappresenta e difende ope legis – controricorrente – avverso la sentenza n. 730/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 02/05/2018; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 7/11/2023 dal consigliere COGNOME; sentite le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le memorie RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente e RAGIONE_SOCIALEa Provincia.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex. art. 702-bis cod. proc. civ. del 21/04/11, NOME COGNOME, titolare di un’impresa esercente attività di deposito, custodia giudiziale e demolizione di veicoli per conto RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione e di un centro di raccolta di veicoli abbandonati di cui all’art. 8 del d.P.R. n. 571/1982, chiese al Tribunale di Genova la condanna RAGIONE_SOCIALEa Provincia di Massa Carrara al pagamento, in suo favore, del corrispettivo per il deposito di nove veicoli abbandonati sul territorio provinciale, a lei affidati ex decreto ministeriale 22/10/1999 n. 460 negli anni dal 2000 al 2002, rimasti in deposito per il mancato compimento, da parte degli enti competenti, RAGIONE_SOCIALEe formalità previste dall’art. 1 RAGIONE_SOCIALEo stesso decreto.
La Provincia eccepì la prescrizione del credito e chiamò in manleva il RAGIONE_SOCIALE che si costituì, resistendo alla domanda.
Con sentenza 3265/2014, il Tribunale di Genova accolse la domanda di NOME COGNOME, condannando la Provincia al pagamento di una somma a titolo di spese di custodia fino alla data di messa in mora e, poi, di una somma ulteriore per ciascun veicolo, calcolata dalla data di messa in mora e fino al soddisfo; rigettò la domanda di manleva.
Con sentenza n. 730/2018, la Corte d’appello di Genova, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello RAGIONE_SOCIALEa Provincia, ritenne fondata l’eccezione di prescrizione per i crediti maturati oltre dieci anni prima RAGIONE_SOCIALEa proposizione RAGIONE_SOCIALEa domanda giudiziale; quindi, in applicazione del comma 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del d.m. 460/99, secondo cui, decorso il termine di 60 giorni di cui al precedente comma 2, il centro di raccolta procede alla demolizione e al recupero dei materiali, previa cancellazione dal P.R.A., ferma restando la necessità di comunicazione da parte degli organi di polizia di tutti i dati necessari per la presentazione, da parte del centro di raccolta, RAGIONE_SOCIALEa formalità di radiazione, imputò la giacenza a tempo indeterminato dei veicoli alla depositaria sostenendo che ella avrebbe dovuto attivarsi e chiedere all’amministrazione i dati necessari per procedere alla demolizione. Pertanto, la Corte calcolò il credito dovuto alla COGNOME per ciascun veicolo depositato soltanto in riferimento al tempo necessario, successivo ai 60 giorni previsti dal d.m. 460/99, per provvedere alle operazioni di cancellazione dal P.R.A. e di demolizione, previa acquisizione dei dati necessari. Il termine necessario per effettuare tali operazioni venne stimato congruo in 90 giorni, salva l’applicazion e RAGIONE_SOCIALEa prescrizione.
Sulla base di queste argomentazioni la Corte di Appello di Genova rilevò che il primo atto interruttivo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione era stato
recapitato alla Provincia in data 31/03/2011 e ritenne pertanto che fossero prescritti i crediti, maturati più di dieci anni prima di tale data, relativi a quattro veicoli. Per gli altri veicoli, fu assegnato a NOME COGNOME un compenso per il deposito nella misura di 2,7 euro per 90 giorni (per un totale di 621,00 euro), oltre gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/02 dal 31/03/11 al saldo.
La sentenza condannò quindi COGNOME a restituire alla Provincia di Massa Carrara quanto a lei corrisposto in forza RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, scomputando il credito.
Avverso questa sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi. La Provincia di Massa Carrara e il RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso.
La ricorrente COGNOME e la Provincia hanno depositato memorie.
La causa, fissata per la discussione in camera di consiglio, è stata rimessa alla trattazione in pubblica udienza in quanto involgente l’interpretazione del d.m. 460/99 che regola una fattispecie ricorrente.
Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo, articolato in riferimento all’art. 360 comma I n. 3 cod. proc. civ., NOME COGNOME ha lamentato la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2935, degli artt. 2946 ss. cod. civ. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ. per avere la Corte d’appello accolto l’ecc ezione di prescrizione sebbene formulata senza alcuna specifica indicazione del termine iniziale di decorrenza.
1.2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento all’art. 360 comma I n. 5 cod. proc. civ, la ricorrente ha prospettato l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione agli artt. 2935 e 2946 cod. civ., costituito dalla incompatibilità tra la perdurante giacenza RAGIONE_SOCIALEe vetture presso il centro di raccolta e l’inizio del decorso RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, nel
senso che l’esigibilità del credito del custode e, perciò, la decorrenza RAGIONE_SOCIALEa relativa prescrizione- avrebbe dovuto essere necessariamente ritenuta come conseguente alla cessazione del deposito.
1.3. Con il terzo motivo, articolato in riferimento all’art. 360 comma I n. 3 cod. proc. civ., COGNOME ha infine sostenuto la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 comma 3 e 3 comma 2 del Regolamento recante la disciplina dei casi e RAGIONE_SOCIALEe procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 927, 929 e 923 del codice civile, adottato con decreto ministeriale 22/10/1999 n. 460 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 co d. proc. civ., per avere la Corte escluso la spettanza di un corrispettivo per l’intero periodo di deposito, imputandole un onere di cooperazione, laddove il depositario rimane estraneo al procedimento amministrativo di demolizione che inizia soltanto per effetto RAGIONE_SOCIALE‘attività degli organi di polizia; in capo al privato non graverebbero pertanto obblighi partecipativi all’esecuzione di adempimenti demandati ai pubblici uffici.
Il terzo motivo che deve essere trattato preliminarmente per priorità logica, è infondato.
Deve innanzitutto procedersi alla ricostruzione sistematica RAGIONE_SOCIALEe norme regolatrici RAGIONE_SOCIALEa fattispecie del conferimento provvisorio dei veicoli presuntivamente abbandonati ad uno dei centri di raccolta individuati annualmente dai prefetti; l’individuazione avviene con le modalità di cui all’art. 8 del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, tra quelli autorizzati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
Secondo il primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 del Regolamento recante disciplina dei casi e RAGIONE_SOCIALEe procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non
reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 927929 e 923 del codice civile, adottato con decreto ministeriale 22/10/1999 n. 460, devono intendersi come presuntivamente abbandonati i veicoli a motore o i rimorchi privi RAGIONE_SOCIALEa targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l’uso o la conservazione.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo, gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del decreto legislativo 30/04/1992 n. 285, oltre a procedere alla rilevazione di eventuali violazioni alle norme di comportamento del codice RAGIONE_SOCIALEa strada, devono dare atto, in separato verbale di constatazione, RAGIONE_SOCIALEo stato d’uso e di conservazione del veicolo e RAGIONE_SOCIALEe parti mancanti; dopo aver accertato, poi, che nei riguardi del veicolo non sia pendente denuncia di furto, ne dispongono il conferimento provvisorio ad uno dei suddetti centri di raccolta, procedendo contestualmente alla notificazione al proprietario del veicolo, se identificabile.
Il secondo comma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 1, quindi, stabilisce che, trascorsi sessanta giorni dalla notificazione, ovvero dal rinvenimento, qualora non sia identificabile il proprietario, il veicolo non reclamato dagli aventi diritto si considera cosa abbandonata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 923 del codice civile.
Ai sensi del terzo comma, infine, è stabilito che, decorso lo stesso termine dei sessanta giorni dalla notificazione o dal rinvenimento in caso di proprietario non identificabile, il centro di raccolta conferitario procede alla demolizione e al recupero dei materiali, «previa cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.)., ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ferma restando la necessità di comunicazione da parte degli
organi di polizia di tutti i dati necessari per la presentazione, da parte del centro di raccolta, RAGIONE_SOCIALEa formalità di radiazione».
Ancora e, in particolare, deve rimarcarsi che, nella seconda parte, lo stesso terzo comma prevede che la presentazione RAGIONE_SOCIALEa richiesta di cancellazione sia corredata RAGIONE_SOCIALE‘attestazione RAGIONE_SOCIALE‘organo di polizia sulla sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni previste nel comma 1, nonché sul fatto che il veicolo non risulta oggetto di furto al momento RAGIONE_SOCIALEa demolizione e dalla dichiarazione del gestore RAGIONE_SOCIALEo stesso centro di raccolta conferitario sul mancato reclamo del veicolo ai sensi del comma 2); è altresì regolato, nell a terza parte, l’onere, a carico dei gestori dei centri di raccolta, RAGIONE_SOCIALEa restituzione al P.R.A. RAGIONE_SOCIALEe targhe e dei documenti di circolazione.
2.1. Dalla stessa formulazione letterale RAGIONE_SOCIALE‘articolo, dunque, risulta evidente che l’incarico del gestore del centro di raccolta si sostanzia non nell’obbligo di custodia, ma nell’obbligo di procedere alla demolizione e al recupero dei materiali e nell’o nere di cancellazione dal registro del P.R.A.: a riprova RAGIONE_SOCIALEa correttezza di questa lettura, deve considerarsi che inequivocabilmente il comma secondo RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo prevede che il veicolo divenga res nullius ex 923 cod. civ. già decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione, ovvero, qualora non sia identificabile il proprietario, dal rinvenimento, senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto; evidentemente, un deposito in custodia che si protragga dopo questo termine di sessanta giorni non avrebbe più alcuna giustificazione causale.
2.2. Ciò puntualizzato, deve allora chiarirsi che, diversamente da quanto prospettato dalla ricorrente, l’onere di cancellazione non costituisce un adempimento presupposto RAGIONE_SOCIALEa demolizione e RAGIONE_SOCIALEo smaltimento; le due attività di cancellazione e demolizione con smaltimento, demandate al gestore, sono tra loro indipendenti,
seppure entrambe dovute, sicché la prima, se non compiuta, non costituisce impedimento RAGIONE_SOCIALEa seconda.
Questa mancanza di un nesso di interdipendenza tra le due attività risulta dalla ricostruzione sistematica RAGIONE_SOCIALEe norme richiamate dalla prima parte del terzo comma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 1.
Vi è, infatti, stabilito che, «decorso tale termine (ancora una volta i sessanta giorni dalla notificazione o dal rinvenimento, n.d.r.) il centro di raccolta di cui al precedente comma 1 procede alla demolizione e al recupero dei materiali, previa cancellazione dal pubblico registro automobilistico (P.R.A.)., ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».
Ebbene, in effetti il richiamato art. 103 del decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 (Codice RAGIONE_SOCIALEa strada) prevedeva, al terzo comma, che i gestori di centri di raccolta e di vendita di motoveicoli, autoveicoli e rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami non potessero «alienare, smontare o distruggere i suddetti mezzi senza aver prima adempiuto», qualora gli intestatari o gli aventi titolo non lo avessero già fatto, «ai compiti di cui al comma 1» (cioè alla cancellazione dall’archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A., restituendo le relative targhe e la carta di circolazione n.d.r.); quindi, al quarto comma, aggiungeva che «agli stessi obblighi di cui al comma 3 sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri luoghi di custodia di veicoli rimossi ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 159 (RAGIONE_SOCIALEo stesso cod. strada, n.d.r.) nel caso di demolizione del veicolo prevista dall’art. 215, comma 4»; nella statuizione erano, perciò, compresi anche i veicoli rimossi ai sensi del comma 5 RAGIONE_SOCIALE‘ art. 159 cod. strada, cioè «i veicoli in sosta, ove per il loro stato o per altro fondato motivo si possa ritenere che siano stati abbandonati».
Questi commi terzo e quarto RAGIONE_SOCIALE‘art. 103 cod. strada, tuttavia, sono stati abrogati, sin dal 1997, dall’articolo 56, lettera f-bis, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione RAGIONE_SOCIALEe direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato dall’articolo 7, comma 19, del d.lgs. 8 novembre 1997, n. 389; successivamente, l’abrogazione è stata confermata dall’ articolo 264, comma 1, lettera g) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Con questa abrogazione, in sostanza, la materia era stata già ricondotta, prima RAGIONE_SOCIALE‘adozione del decreto, alla disciplina RAGIONE_SOCIALEo smaltimento dei rifiuti.
Infatti, nell’art. 46 (Veicoli a motore e rimorchi) RAGIONE_SOCIALEo Titolo III (Gestione di particolari categorie di rifiuti) RAGIONE_SOCIALEo stesso d.lgs. n.22/1997, era stato stabilito, al comma 3, che «i veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del codice civile (cioè i veicoli del d.m. 460/99, n.d.r.) sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE‘interno, di concerto con il Ministro RAGIONE_SOCIALE»; al successivo comma 6-bis, quindi, era stato sì previsto che «i gestori di centri di raccolta, i concessionari e i gestori RAGIONE_SOCIALEe succursali RAGIONE_SOCIALEe case costruttrici» non possano alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5, cioè alla cancellazione, ma soltanto nelle ipotesi in cui la demolizione fosse chiesta dal proprietario (il richiamo era ai primi due commi RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo e non al comma 3 che disciplinava l’ipotesi
del conferimento per cui è giudizio); come precisato dal comma 6quater, poi, la necessità RAGIONE_SOCIALEa previa cancellazione ricorreva anche per la demolizione dei veicoli abbandonati soltanto nel caso RAGIONE_SOCIALE‘articolo 215, comma 4, cod. strada, cioè quando la demolizione costituisse sanzione accessoria (ciò che non è stato allegato sia accaduto nella specie).
Tirando le fila, all’epoca RAGIONE_SOCIALEa consegna dei veicoli per cui è giudizio (tra dicembre 2000 e gennaio 2002), già il legislatore aveva escluso un nesso di interdipendenza tra le due attività di demolizione e cancellazione, seppure, come detto, entrambe dovute dal gestore del centro conferitario.
Per queste premesse, deve escludersi che l’inerzia nell’attività di smaltimento protrattasi nel tempo possa essere compensata, perché oggetto RAGIONE_SOCIALE‘obbligo conseguente al conferimento non era la custodia del veicolo, ma il suo smaltimento e l’adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di provvedere alla demolizione non era subordinato al previo ottenimento del provvedimento di cancellazione.
Infondati sono anche i primi due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, con cui la ricorrente ha censurato l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione sebbene formulata senza alcuna specifica indicazione del termine iniziale di decorrenza e ha sostenuto sussista incompatibilità tra la perdurante giacenza RAGIONE_SOCIALEe vetture presso il centro di raccolta e l’inizio del decorso RAGIONE_SOCIALEa prescrizione, nel senso che l’esigibilità del credito del custode -e, perciò, la decorrenza RAGIONE_SOCIALEa relativa prescrizione – avrebbe dovuto essere necessariamente ritenuta come conseguente alla cessazione del deposito.
3.1. Per giurisprudenza consolidata, l’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto
costitutivo, ossia l’inerzia del titolare, senza che rilevi l’erronea individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (in ultimo, Cass. Sez. L, n. 30303 del 27/10/2021; Sez. 6 – 5, n. 1980 del 24/01/2022).
Per le considerazioni già svolte ai punti 2.1. e 2.2., la decorrenza iniziale del termine decennale, deve collocarsi alla scadenza del termine dei sessanta giorni previsto dal d.m. n. 460 del 1999, quando il gestore del centro deve procedere alla demolizione e al recupero dei materiali e alla cancellazione dal pubblico registro automobilistico, non potendosi individuare un nesso di subordinazione tra obblighi del conferitario e ulteriori provvedimenti RAGIONE_SOCIALEa Pubblica amministrazione.
La motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata deve dunque essere corretta e integrata con le considerazioni che precedono.
Come pure rilevato dal Procuratore RAGIONE_SOCIALE, in assenza di impugnazione sul punto da parte dei controricorrenti, non può essere esaminata in questa sede la spettanza del compenso per l’ulteriore termine, ritenuto congruo nella misura di 90 giorni, riconosciuto dalla Corte territoriale ai fini RAGIONE_SOCIALE‘adempimento RAGIONE_SOCIALEe pratiche per la radiazione dei veicoli.
Il ricorso è perciò respinto.
La novità RAGIONE_SOCIALEa questione trattata giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti.
Le spese di lite del RAGIONE_SOCIALE, chiamato in manleva dalla Provincia nel giudizio di merito, restano irripetibili perché la notifica del ricorso nei suoi confronti non aveva valore di vocatio in ius , ma di mera litis denuntiatio : per giurisprudenza consolidata, infatti, in un giudizio svoltosi, come nella specie, con pluralità di parti in cause scindibili ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.332 cod. proc. civ., cioè cause cumulate nello stesso
processo per un mero rapporto di connessione, la notificazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione e la sua conoscenza assolvono, infatti, alla funzione di litis denuntiatio , così da permettere l’attuazione RAGIONE_SOCIALEa concentrazione nel tempo di tutti i gravami contro la stessa sentenza; in tal caso, pertanto, il destinatario RAGIONE_SOCIALEa notificazione non diviene per ciò solo parte nella fase di impugnazione e, quindi, non sussistono i presupposti per la pronuncia a suo favore RAGIONE_SOCIALEa condanna alle spese a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 cod. proc. civ. che esige per la sua applicazione la qualità di parte e, perciò, una vocatio in ius , e la soccombenza (Cass. Sez. 3, n. 2208 del 16/02/2012, Sez. 6 – 2, n. 34174 del 15/11/2021, Sez. 6 – 2, n. 32350 del 03/11/2022, Sez. 2, n. 8491 del 24/03/2023).
Stante il tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, va dato atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa interamente le spese tra la ricorrente e la Provincia di Massa Carrara; dichiara irripetibili le spese del RAGIONE_SOCIALE.
Dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa seconda