Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31396 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 31396 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 28107-2022 proposto da:
COGNOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
AZIENDA NOME COGNOME in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 661/2022 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 19/09/2022 R.G.N. 194/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
R.G.N. 28107/2022
COGNOME
Rep.
Ud. 23/10/2024
CC
La Corte d’appello di Messina, con la sentenza n. 661/2022 pubblicata il 19/9/2022, ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del tribunale di Messina che in sede di opposizione aveva riformato l’ordinanza con cui lo stesso tribunale aveva accolto l’istanza di rimessione in termini del ricorrente ai fini della tempestiva impugnazione del licenziamento disciplinare irrogatogli dall’Azienda Ospedaliera Papardo con nota del 30 marzo 2017 e decorrenza 31 gennaio 2017, data in cui era divenuta irrevocabile la sentenza penale che lo riguardava.
Ad avviso della Corte l’istanza di rimessione in termini presentata dall’appellante non poteva essere accolta in mancanza dei presupposti per riconoscere la tempestività del ricorso proposto con l’atto depositato in forma cartacea dopo la decorr enza del termine di 180 giorni dall’impugnazione stragiudiziale avvenuta il 12.5.2017, essendo stato detto ricorso cartaceo depositato l’1.6.2018 con contestuale istanza di rimessione in termine, mentre il deposito in via telematica del ricorso tramite PCT in data 3.11.2017 era avvenuto, invece, in modo irregolare, nonostante fossero state rilasciate dal sistema le quattro distinte PEC di ricevuta.
Infatti, secondo la nota del Presidio Cisia del 18.4.2018, richiamata in sentenza, era emersa, nonostante “l’apparente regolarità” attestata dalle quattro buste, una duplice anomalia nel deposito telematico del ricorso originario che, da un lato, a causa dell’errato inserimento del codice del tribunale, ha fatto sì che l’atto fosse indirizzato presso il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e non già presso il tribunale di Messina, ove infatti lo stesso non risultava essere mai stato iscritto; e, dall’altro, che la mancata coincidenza tra il titolare dell’indirizzo
PEC e il firmatario del ricorso non aveva consentito il perfezionamento della procedura di deposito ed iscrizione.
La Corte di appello ha sostenuto di ignorare le ragioni tecniche per le quali, nonostante dette irregolarità, il sistema avesse generato ugualmente le quattro buste senza segnalare alcuna disfunzione, ne’ reputava necessario procedere ad ulteriori indagini in tal senso. E ciò perché, essendo il primo ricorso del 3/11/2017 firmato digitalmente dall’avvocato COGNOME e quello cartaceo depositato in cancelleria l’1/6/2018 sottoscritto invece dall’avvocato COGNOME già detta sola accertata diversità della firma dei due atti rendeva l’istanza di remissione in termini evidentemente inaccoglibile, senza bisogno di ulteriori accertamenti; infatti i due ricorsi, al di là del loro contenuto, per il solo fatto che erano firmati da due diversi difensori andavano considerati due atti diversi e come tali precludevano la concessione della rimessione in termini richiesta dall’avvocato COGNOME e fondata sulla pretesa identità del proprio ricorso, depositato in cancelleria, rispetto a quell’originario già depositato telematicamente.
Concludeva la Corte territoriale che in buona sostanza il giudizio negativo operato dal giudice di prime cure, fondato sulla mancata prova della identità dell’atto depositato in formato cartaceo rispetto al file originario (che era illeggibile), sarebbe stato corroborato dalla prova positiva della riscontrata diversità di firma dei due atti.
Pertanto esclusa la rimessione in termini, essendo stato il secondo ricorso depositato l’1/6/2018, ben oltre il termine dei 180 giorni previsto dall’art. 6 legge 604/1966, era maturata la relativa decadenza.
Avverso il ricorso ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME con sette motivi ai quali ha resistito l’Azienda
Ospedaliera Papardo con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria prima dell’udienza.
Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
Ragioni della decisione
1.- Con il primo motivo si sostiene la violazione o falsa applicazione ex articolo 360 numero 3 c.p.c. in relazione artt. 153, comma 2, 294, comma 2 c.c., 6, comma 2 legge 604 del 66 (come modificato dall’articolo 32 comma 1, legge 183/2010); art. 45, comma 1 e 48 comma 1 e 2 decreto legislativo n. 82/2005, articoli 3, 4, 6, 8, 11 d.p.r. 68 del 2005, articoli 13, 16, 34 Dm Giustizia n. 44/2011 ed articoli 4 e 14 del provvedimento del DGSIA del 16/4/2014 in quanto la sentenza della Corte d’appello di Messina aveva falsamente applicato le norme legali e regolamentari sul processo civile telematico rigettando l’istanza di rimessione in termini depositata dal ricorrente per impugnare il licenziamento intimato dall’Azienda Ospedaliera Papardo ed evitare la decadenza processuale.
2.- Col secondo motivo si lamenta la nullità della sentenza e/o del procedimento ex articolo 360 numero 4 c.p.c. in relazione alle norme di cui agli articoli 112 e 115, comma 1 c.p.c. avendo la Corte d’appello posto a fondamento della decisione una prova inesistente, mai dedotta dalle parti e mai acquisita in giudizio, costituita dalla nota del Presidio Cisia del 18.4.2018.
3.- Col terzo motivo si denuncia la nullità della sentenza del procedimento ex articolo 360 numero 4 c.p.c. in relazione alla norma dell’articolo 101, comma 2 c.p.c. in quanto la sentenza della Corte d’appello, in violazione del diritto di difesa e del consequenziale principio del contraddittorio, ha omesso di indicare alle parti una questione di fatto rilevata d’ufficio su cui si fonda la decisione, senza assegnare loro un termine per il
deposito di memoria contenenti osservazioni sulla medesima questione.
4.- Con il quarto motivo si denuncia nullità della sentenza e del procedimento ex articolo 360 numero 4 c.p.c. in relazione agli articoli 116, comma 1 c.p.c. 2697, 2699 e 2700 c.c. in correlazione alle norme di cui agli articoli 16 bis, comma 7 del d.l. numero 179/2012 convertito in legge n. 221/ 2012, agli articoli 45, comma 2, 48 comma 1 e 2 del decreto legislativo numero 82/2005 in quanto la Corte d’appello, in violazione del principio di libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, ha valutato secondo il prudente apprezzamento del giudice le ricevute PEC (di accettazione, di avvenuta consegna, di codice esito 1 e di codice esito 2) relativi al deposito telematico in data 3/11/2017 del ricorso ex art. 1, comma 48 legge n.92/2012 per l’impugnazione del licenziamento del ricorrente, che hanno invece per legge il valore di prova privilegiata fino a querela di falso.
5.- Con il quinto motivo si deduce l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex articolo 360 numero 5 c.p.c. in relazione alle norme di cui agli articoli 153, comma 2 e 294 comma 2 c.p.c., oltre che articolo 6, comma 2 della legge 604/1966 come modificato dall’articolo 32 della legge 183/2010 e in correlazione alle norme di cui agli articoli 416, comma e 116, comma 1 c.p.c., nonché alla norma di cui all’articolo 16 bis, comma 7 del decreto legge n. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012; in quanto la sentenza impugnata ha omesso di esaminare il fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti risultante dagli atti del giudizio del deposito telematico in data 3/11/2017 nel registro informatizzato lavoro del tribunale di Messina del ricorso ex art.1, comma 48, legge n. 92/2012 a causa di una errata ricostruzione dei fatti determinata dal cattivo esercizio del
potere di valutazione delle prove non legali da parte del giudice ex articolo 116 c.p.c. e quindi omettendo di applicare la norma di cui all’articolo 16 bis, comma 7 del d.l. n. 179/2012 (per cui il deposito telematico dell’atto giudiziario si ha per avvenuto con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna), ha rigettato l’istanza di rimessione in termine del ricorrente per impugnare il licenziamento irrogato dall’azienda Azienda Ospedaliera Papardo ed evitare la decadenza processuale.
6.- Col sesto motivo si sostiene la nullità della sentenza e/o del procedimento ex articolo 360, n.4 c.p.c. in relazione alle norme di cui agli artt. 99 e 112 c.p.c. in quanto la sentenza impugnata avendo erroneamente dichiarato la decadenza processuale del ricorrente e quindi ritenuto assorbite le sue doglianze avverso il licenziamento irrogato dall’azienda ospedaliera, ha omesso di pronunciare sulla domanda di annullamento del licenziamento così come proposta, oltre che sull’eccezione di mancato disconoscimento tempestivo della conformità del ricorso ex articolo 1, comma 48 legge n. 92/2012 depositato in formato cartaceo l’1/6/2018 nella cancelleria lavoro del tribunale di Messina all’atto giudiziario depositato telematicamente il 3/11/2017, già proposte nella fase sommaria e di opposizione nel processo di primo grado e riproposte nel processo di secondo grado.
7.- Col settimo motivo si sostiene la violazione falsa applicazione ex articolo 360, n. 3 degli articoli 2697 comma 2, 2719 c.c. , 214 e 215 c.p.c. nonché degli articoli 1442 c.c. e articolo 6, comma 2 legge numero 604/66 in quanto la sentenza gravata ha falsamente applicato la norma dell’articolo 2719 c.c. sul disconoscimento della copia fotografica di scrittura e conseguentemente non ha riconosciuto la conformità del ricorso ex articolo 1, comma 48, legge n.92/2012 depositato telematicamente il 3/11/2017 con la copia depositata in formato
cartaceo l’1/6/2017 nella cancelleria Lavoro di Messina in quanto ha falsamente applicato la norma di cui all’articolo 6 l. 604/66 sulla decadenza dell’azione di impugnazione del licenziamento e conseguentemente non ha annullato il licenziamento orale del ricorrente.
8.- I motivi di ricorso 1, 4, 5 e 7 possono essere affrontati unitariamente per la connessione logica e giuridica delle censure sollevate. Essi sono fondati nei limiti di seguito indicati.
9.E’ invero pacifico nella causa che il ricorrente ha agito nei termini di impugnativa del licenziamento disciplinare intimatogli, depositando il relativo ricorso in via telematica tramite PCT in data 3.11.2017. A seguito dell’avvenuto deposito sono state rilasciate dal sistema le quattro distinte PEC di ricevuta, con comunicazione del numero di ruolo 1444/2017 del Tribunale di Messina; le quattro buste telematiche sono state trasmesse al procuratore del ricorrente dall’indirizzo di posta elettronica certificata appartenente al Tribunale di Messina; inoltre, le ricevute telematiche relative al deposito del 03/11/2017 (eseguito nell’imminenza della scadenza del termine di decadenza dell’08/11/2017) recano come oggetto del deposito ‘Ricorso NOME Az. Osp . COGNOME‘ , mentre non risulta che l’Avv. NOME COGNOME in data 03/11/2017 avesse depositato telematicamente un altro ricorso nel registro informatizzato lavoro del Tribunale di Messina.
10.- Tutto questo si è verificato benchè in base alla nota postuma del Presidio Cisia del 18.4.2018, avente ad oggetto le indagini sul deposito telematico e depositata secondo la sentenza impugnata agli atti del giudizio di primo grado, fosse emersa una duplice anomalia nel deposito telematico del ricorso originario che, da un lato, a causa dell’errato inserimento del codice del tribunale, ha fatto sì che l’atto fosse indirizzato presso il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e non già presso il
tribunale di Messina, ove infatti lo stesso non risultava essere mai stato iscritto e, dall’altro, per la mancata coincidenza tra il titolare dell’indirizzo PEC e il firmatario del ricorso, non aveva consentito il perfezionamento della procedura di deposito ed iscrizione.
Secondo il giudice di primo grado, invece, nonostante le 4 buste recapitate al mittente non vi era prova del contenuto dell’atto depositato in via telematica non essendo leggibile il file depositato in giudizio.
11.- La Corte di appello ha pure sostenuto di ignorare le ragioni tecniche per le quali, nonostante dette irregolarità, il sistema avesse generato ugualmente le quattro buste senza segnalare alcuna disfunzione, ma non reputava necessario procedere ad ulteriori indagini in tal senso, essendo assorbente ai fini del rigetto dell’istanza di rimessione in termini, il riscontro, senza ulteriori accertamenti, della diversità dei difensori che avevano apposto la firma nei due atti in questione: ovvero il fatto che il primo ricorso del 3/11/2017 fosse firmato digitalmente dall’avvocato COGNOME e quello successivo, depositato l’1/6/2018 in cancelleria in forma cartacea, fosse stato sottoscritto invece dall’avvocato COGNOME
12.- Le precedenti affermazioni non possono essere però condivise dal Collegio perché non risultano conformi al diritto ed alla sua applicazione da parte di questa Corte.
13.- Ed invero in base alle regole che disciplinano il deposito telematico degli atti giudiziari (d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221) il relativo procedimento è a formazione progressiva e si sviluppa nel seguente modo: 1) il depositante invia il messaggio di posta elettronica certificata; 2) il gestore PEC del depositante genera la ricevuta di accettazione e invia il messaggio al gestore PEC del Ministero della Giustizia; 3) il gestore PEC del Ministero della
Giustizia restituisce la ricevuta di avvenuta consegna; 4) il gestore dei servizi telematici scarica il messaggio PEC e verifica che il depositante si trovi su ReGIndE ed effettua i controlli automatici formali; 5) l’esito dei controlli formali è comunicat o tramite PEC al depositante; 6) il gestore dei servizi telematici recupera le PEC di accettazione e consegna e le salva nel fascicolo del procedimento; 7) il cancelliere accetta manualmente il deposito dell’atto; 8) il gestore dei servizi telematici invia una PEC al depositante e recupera l’accettazione e la consegna e le salva nel fascicolo informatico.
14. Sicché il depositante riceve quattro PEC (Cass. , Ord. n. 6743 del 10 marzo 2021) : i) una prima ricevuta di accettazione ( RA) ; ii) la seconda di avvenuta consegna (RdAC) ; iii) la terza di esito dei controlli automatici riguardanti le verifiche formali (terza PEC) ; iv) la quarta di esito controlli automatici con accettazione del deposito a seguito del materiale intervento di recepimento dell’atto da parte della cancelleria o della segreteria dell’Ufficio Giudiziario destinatario (quarta PEC).
15. In particolare l’articolo 16 bis, comma 7 del d.l. numero 179/2012 convertito in legge n. 221/ 2012 – applicabile ratione temporis al caso di specie stabilisce che ‘Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti
può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza’.
16.Tale disposizione è stata sostituita con l’art. 196 -sexies disp. att. c.p.c. introdotto dall’art. 11 d.lgs. 149/2022, il quale dispone testualmente che « Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza ».
17.- Pertanto, in relazione al perfezionamento del deposito avvenuto con modalità telematiche, nessuna novità sembra essere stata introdotta dal legislatore del 2022, che si è limitato a ribadire come il deposito si perfezioni nel momento in cui è generata la ‘seconda PEC’.
In conclusione, sulla scorta di tali dati normativi, deve ritenersi ad oggi pacifico che – nel caso in cui il procedimento si concluda senza errori – il deposito di un atto con modalità telematiche sia da ritenere perfezionato con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna.
In tali termini si è espressa anche da ultimo questa Corte (Cass. 21 Novembre 2023, n. 32287, Cass. 3 Novembre 2023, n. 31592) affermando che ‘Il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, come disposto dall’art. 16 bis, comma 7, del D.L. n. 179 del 2012, così che, ferma l’applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., il deposito è tempestivamente effettuato
quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza.”
19. Diverse conclusioni vanno prese invece nelle ipotesi in cui venga constatata la presenza di errori che impediscano la conclusione positiva del procedimento. In tali casi, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il definitivo consolidarsi dell’effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della seconda PEC ovvero della ricevuta di avvenuta consegna (c.d. RdAC) ‘è subordinato all’esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l’esito dell’intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd. quarta PEC, con sequenza rimasta nella sostanza immutata nell’art.196 -sexies disp. att. c.p.c.; Cass. 19307/2023)’ .
Sulla scorta di tale condivisa premessa, questa Corte ha pure chiarito (v. Ordinanza n. 19307/2023) che in presenza di una terza PEC segnalante “errore imprevisto” ed in assenza della quarta PEC, ove la parte ricorrente sia rimasta inerte sino al ricevimento di tale messaggio, deve escludersi il perfezionamento del deposito.
Quando invece sia mancata la segnalazione di errori e sia invece intervenuta la comunicazione della quarta PEC, ‘l’inserzione così conseguita all’interno del sistema, stabilizza l’atto (ogni atto, principale o complementare) secondo una caratteristica di i mmutabilità e non rimuovibilità’ (Sez. Un. 28403/2023), senza che quindi, una volta che l’iter di deposito si concluda senza segnalazione di anomalie, sia dato di predicare l’esistenza di irregolarità alcuna o decadenza postuma.
19.- Nel presente giudizio proprio questa è la regola che deve essere applicata alla fattispecie in esame; atteso che, a seguito del deposito del ricorso telematico da parte del ricorrente, è stata emessa non solo la terza PEC senza segnalazione al
ricevente della presenza di anomalie formali; ma è stata bensì recapitata anche la quarta PEC la quale, come si è visto, viene emessa solo a seguito del positivo riscontro dei controlli effettuati materialmente ad opera del cancelliere.
20.Solo in via postuma, in sede di esame dell’istanza di rimessione in termini proposta dal ricorrente, il giudice di primo grado aveva rigettato l’istanza rilevando che fosse illeggibile il file relativo al ricorso depositato in via telematica; mentre la Corte di appello di Messina nella gravata sentenza ha evidenziato -sulla scorta di una nota del CISIA -la presenza di altre anomalie come il fatto che il ‘deposito è stato inviato dalla pec dell’avvocato COGNOME mentre ‘l’atto principale risulta fir mato dall’avv. COGNOME ed inoltre che nel ‘file datiatto.xml relativo al deposito del ricorso è stato inserito il codice ufficio del Tribunale ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto e non del Tribunale di Messina’.
Senza che, tuttavia, la Corte di merito indagasse ed accertasse in che modo dette anomalie fossero state rilevanti ai fini del mancato regolare deposito telematico dell’atto presso il Tribunale di Messina o in che termini esse fossero addebitabili al medesimo ricorrente o per quali ragioni fossero di tale portata da superare anche l’affidamento che il ricorrente doveva necessariamente riporre, per legge, nella regolarità del deposito a seguito della ricezione delle quattro PEC in questione, senza segnalazione di errori.
Su tali aspetti la Corte di merito, tralasciando ogni giudizio, non ha in effetti operato alcuna valutazione, né accertamento, avendo attribuito invece valore dirimente ai fini della decisione della controversia -relativamente al punto pregiudiziale dell’intervenuta decadenza ex art. 6 della legge 604 /1966 -ad una differente circostanza di fatto, per essere stato il successivo ricorso, con annessa istanza di remissione in termini,
sottoscritto da un avvocato differente da quello che aveva sottoscritto il primo ricorso telematico.
21.- Laddove, invece, in base alle regole ed alla giurisprudenza prima richiamate, ad iter concluso, intervenuta la quarta ed ultima PEC, non si può configurare né produrre alcuna decadenza in danno del depositante, nemmeno ove, per ipotesi, vi fosse stato un errore (nella firma o nel numero dell’ufficio o nell’illeggibilità del file) ad esso imputabile, posto che in tal caso giammai il sistema avrebbe dovuto comunicare una terza e tanto meno una quarta PEC di avvenuto regolare deposito dell’atto telemat ico; atteso che la tempestiva rilevazione dell’errore da parte del sistema (con la terza o la quarta PEC) avrebbe consentito alla parte di poter scongiurare la decadenza attraverso un nuovo regolare deposito.
22. Quanto al fatto che l’istanza di rimessione in termini dell’1.6.2018 non sia stata in sostanza nemmeno presa in considerazione – in quanto firmata da un avvocato diverso da quello che avrebbe depositato l’atto in via telematica – si tratta anch’ess a di una conclusione che non può essere condivisa dal Collegio; perché la stessa istanza è stata effettuata non dal procuratore che l’ha sottoscritta ma in nome e per conto della parte rappresentata; alla quale deve essere garantita la libertà di difendersi e di farsi rappresentare, in ipotesi, da un avvocato per un atto telematico e da un altro avvocato per un ricorso successivo contenente istanza di rimessione in termini. Senza che dalla diversità di sottoscrizione possa desumersi in via assoluta ed automatica -come ritenuto dalla Corte territoriale – alcuna conclusione negativa in relazione al deposito telematico precedente, da ritenersi invece regolarmente intervenuto, nei termini già detti.
23.- Alla luce di tali premesse occorre riconoscere quindi il perfezionamento del deposito del ricorso telematico (senza alcuna decadenza) e valida e tempestivamente effettuata l’istanza di rimessione (ai fini della presentazione del nuovo ricorso), non avendo invece alcun rilievo che il ricorso cartaceo con relativa istanza di rimessione ed il ricorso depositato in via telematica siano stati sottoscritti da due diversi avvocati.
Ed invero dopo la quarta busta la presenza di un errore, non imputabile al depositante, che provoca l’impossibilità per il sistema di accettare il deposito, legittima questi alla istanza di rimessione in termini ai fini della rinnovazione del deposito ( cfr. Cass. 21 Novembre 2023, n. 32296)
24. Vanno quindi accolti, entro tali limiti, i motivi di ricorso sopra indicati (1, 4, 5 e 7), mentre restano assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte di appello di Messina in diversa composizione per la prosecuzione della causa con esame del ricorso del ricorrente così come proposto con l’istanza di rimessione in conformità ai principi sopra affermati e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie i motivi 1, 4,5 e 7 del ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione per la prosecuzione del giudizio e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella Adunanza camerale del 23.10.2024
La presidente Dott.ssa NOME COGNOME