Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 1369 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1369 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6649/2022 R.G. proposto da: avvocati
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dRAGIONE_SOCIALE COGNOME NOMENOME COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
-intimati-
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l ‘ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-resistente- avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE di PRATO n. 1246/2021 depositata il 04/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/12/2022 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
NOME COGNOME ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso l’ordinanza del Tribunale di Prato del 4 febbraio 2022, che ha dichiarato inammissibile per tardività l’opposizione al decreto di liquidazione del compenso del CTU, in quanto il decreto era stato comunicato in data 12 febbraio 2021 e il ricorso depositato in data 5 maggio 2021.
Gli intimati RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto attività difensive.
Il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 quanto alla ritenuta tardività dell’opposizione. Il ricorrente evidenzia che il Tribunale ha dato rilievo, al fine RAGIONE_SOCIALE verifica RAGIONE_SOCIALE tempestività dell’opposizione, al momento RAGIONE_SOCIALE iscrizione RAGIONE_SOCIALE causa al ruolo degli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Contenziosi, avvenuta d’ufficio a seguito RAGIONE_SOCIALE rimessione avvenuta dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, omettendo di considerare la assoluta inidoneità del provvedimento del Presidente, con il quale è stata rimessa la causa dalla RAGIONE_SOCIALE Contenziosi, a travolgere gli effetti dell’originaria iscrizione e del tempestivo deposito del ricorso avvenuto in via telematica in data lunedì 15 marzo 2021 e dunque entro i trenta giorni dalla comunicazione del decreto impugnato (12 febbraio 2021).
Il secondo motivo di ricorso concerne la liquidazione delle spese del giudizio di opposizione e deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c. p.c.
Il ricorrente chiede, infine, la decisione nel merito RAGIONE_SOCIALE domanda, non essendo necessari accertamenti di fatto.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza del primo motivo, con la conseguente defínibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in
relazione all’art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l’adunanza RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio.
Il ricorrente ha presentato memoria.
Il primo motivo di ricorso è fondato e l’acco glimento dello stesso determina l’assorbimento del secondo motivo, il quale, attenendo alla regolamentazione delle spese di lite, pone questione che perde di immediata rilevanza decisoria, spettando al giudice di rinvio provvedere al riguardo sulla base de ll’esito finale del giudizio.
Deve ribadirsi quanto deciso in identica fattispecie dall’ordinanza Cass. Sez. 6 – 2, n. 31999 del 2019.
L’opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso del CTU va proposta entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, stabilito in via generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell’ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario (Cass. Sez. 6-2, n. 27418 del 2017; Corte Cost. n. 106 del 2016).
Dall’esame diretto degli atti si evince allora che il ricorso era stato effettivamente depositato in via telematica in data 15 marzo 2021 e dunque entro i trenta giorni dalla comunicazione del decreto impugnato (12 febbraio 2021) ed era stato iscritto al ruolo di volontaria giurisdizione. Di seguito, la causa veniva rimessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Contenziosi del Tribunale e reiscritta al relativo ruolo in data 5 maggio 2021. Tale nuova iscrizione aveva, tuttavia, una valenza meramente interna e non poteva travolgere gli effetti dell’originaria iscrizione e del deposito tempestivo del ricorso, essendo stato assicurata la presa di contratto tra l’opponente e l’ufficio giudiziario, con pieno conseguimento dello scopo del deposito stesso anche RAGIONE_SOCIALE effetti RAGIONE_SOCIALE tempestività dell’opposizione.
Deve pertanto enunciarsi il seguente principio di diritto:
il deposito telematico del ricorso per opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso del CTU si perfeziona, anche ai fini del rispetto del termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, al momento RAGIONE_SOCIALE ricevuta di avvenuta consegna, ancorché il ricorso sia iscritto nel registro di volontaria giurisdizione anziché nel registro contenzioso civile, senza che perciò rilevi la successiva iscrizione nel registro corretto. Il primo motivo di ricorso va dunque accolto, con assorbimento del secondo, e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Prato in persona di diverso magistrato, che procederà ad esaminare nuovamente la causa uniformandosi all’enunciato principio e provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Non ricorrono evidentemente i presupposti per la decisione RAGIONE_SOCIALE causa nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., non essendo a tal fine sufficiente che gli elementi fattuali occorrenti per ricostruire la vicenda in questione siano stati acquisiti al processo nei gradi o nelle fasi precedenti, e dovendo, piuttosto, l’indagine diretta a stabilire la (eventuale) non necessità di ulteriori accertamenti di fatto essere compiuta unicamente in base al provvedimento impugnato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rimanendo assorbito il secondo motivo, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Prato in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE 6 – 2 RAGIONE_SOCIALE