Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28545 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28545 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26976/2022 R.G. proposto da :
COGNOME, elettivamente domiciliato in RomaINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), giusta procura speciale in atti
-ricorrente-
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco p.t., domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), giusta procura speciale in atti -controricorrente- nonché contro
PREFETTURA DI ROMA, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DI MAIORI, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DI CASAGIOVE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DI CASTELLAMMARE DI STABIA, PRFETTURA DI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME, INAIL, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DI AMALFI, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DI NAPOLI, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE -intimati- avverso DECRETI del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 3/2022 depositati il 7/09/2022 e il 22/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dalla Presidente COGNOME.
FATTO E DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso, sorretto da due motivi e illustrato da memoria, contro i provvedimenti del 7 e del 22 settembre 2022 con i quali il G.U. del Tribunale di Nocera Inferiore ha rispettivamente: i) dichiarato inammissibile il suo ricorso, contenente domanda di accordo per la ristrutturazione dei debiti, in quanto depositato il 15.7.2022, data di entrata in vigore del CCII, che regola in modo nuovo le procedure di sovraindebitamento, già disciplinate dalla l. n. 3/2012, prevedendo in particolare, in luogo dell’accordo, il ‘concordato minore’, da proporre a mezzo OCC e non tramite un legale; ii) dichiarato il ‘non luogo a provvedere’ sulla sua successiva istanza di rimessione in termini.
Il Comune di Angri ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato da memoria, mentre le altre parti intimate non hanno svolto difese.
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 153 c.p.c., per aver il giudice erroneamente respinto l’istanza di rimessione in termini.
Col secondo denunci a la violazione dell’art. 16 bis, co. 7, del d.l. n. 179/012, convertito dalla l. n. 221/012.
Il secondo motivo è manifestamente fondato, con conseguente assorbimento del primo (peraltro rivolto contro un provvedimento privo di natura decisoria).
Dall’esa me del fascicolo risulta infatti: che COGNOME aveva depositato il ricorso in via telematica il 14.7.2022, chiedendone l’iscrizione al ruolo dell’Ufficio di V.G. del Tribunale di Nocera Inferiore, ed aveva ottenuto lo stesso giorno le tre ricevute di accettazione, di avvenuta consegna e di esito positivo dei controlli; che tuttavia, il 15.7.2022, la cancelleria di quell’Ufficio gli aveva comunicato la mancata accettazione dell’iscrizione a ruolo dell’atto, che avrebbe dovuto essere indirizzato alla Cancelleria fallimentare; che lo stesso giorno COGNOME aveva provveduto a una nuova iscrizione a ruolo presso la seconda cancelleria, precisando però che il ricorso avrebbe dovuto ritenersi ritualmente depositato il 14.7.
Queste essendo le emergenze processuali, no n v’è dubbio che dovesse trovare applicazione nella specie il principio, già ripetutamente enunciato da questa Corte, secondo cui il deposito del ricorso in via telematica si considera perfezionato nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di avvenuta consegna, mentre il fatto che il deposito sia stato eseguito utilizzando un registro diverso da quello degli affari contenziosi non determina alcuna nullità processuale, sia perché manca un’espressa norma di legge che la commini, sia perché una volta che l’atto sia stato inserito nei registri informatizzati del tribunale, previa generazione RAGIONE_SOCIALE ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, è sempre
integrato il raggiungimento dello scopo, perché questo riguarda la presa di contatto fra la parte e l’ufficio giudiziario e la messa a disposizione dell’atto alle altre parti (Cass. S.U., n. 12422/021; Cass. nn. 31371/022, 15243/022).
Il ricorso doveva dunque ritenersi depositato il 14 luglio del 2022, in data anteriore all’entrata in vigore del CCII, e d, essendo soggetto alla previgente disciplina, il giudice ne ha erroneamente dichiarato l’inammissibilità (p eraltro senza neppure domandarsi se ricorresse un’ipotesi di rimessione in termini o di possibile conversione RAGIONE_SOCIALE domanda).
All’accoglimento del ricorso conseguono la cassazione del decreto del 7.9.2022 impugnato e il rinvio del procedimento al Tribunale di Nocera Inferiore, in persona di un diverso G.U., che provvederà ad esaminarlo e liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbito il primo, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Nocera Inferiore in persona di diverso G.U. per l’esame del ricorso depositato da NOME COGNOME il 14.7.2022 e per la liquidazione delle spese di del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10/10/2023.