Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30108 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30108 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 108/2023 R.G. proposto da
NOME COGNOME , rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO, con domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata –
avverso la sentenza della CORTE D ‘ APPELLO DI VENEZIA n. 1181 del 24/05/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/9/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la memoria della parte ricorrente;
RILEVATO CHE
–NOME COGNOME proponeva reclamo avverso il provvedimento del 9/3/2021 con cui il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Vincenza rigettava l’eccezione di estinzione della procedura esecutiva immobiliare n.
R.G. n. 108/2023
Ad. 25/9/2024 CC
466/2015 promossa da RAGIONE_SOCIALE nei confronti dello stesso reclamante;
-il Tribunale di Vicenza, con la sentenza n. 1172 dell’8/6/2021, dichiarava inammissibile il reclamo ex art. 630 c.p.c. (così riqualificato dal Collegio), sia perché l’esecutato avrebbe dovuto reagire al rigetto dell’eccezione con opposizione ex art. 617 c.p.c., sia per difetto di interesse del reclamante, il quale aveva affermato di non essere proprietario dei beni pignorati;
-avverso tale decisione, NOME COGNOME proponeva appello, respinto dalla Corte d’appello di Venezia con la sentenza n. 1181 del 24/5/2022;
-quest’ultima decisione veniva impugnata da COGNOME con ricorso per cassazione, basato su due motivi; l’intimata RAGIONE_SOCIALE non svolgeva difese nel giudizio di legittimità;
-con proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c., datata 3/10/2023 e comunicata il 18/10/2023, si ravvisava una ragione di improcedibilità del ricorso consistente nel suo tardivo deposito, cioè oltre il termine ex art. 369, comma 1, c.p.c.;
-il 27/11/2023 il difensore del ricorrente avanzava istanza di decisione del ricorso, in esito alla quale veniva fissata l’odierna adunanza camerale;
-soltanto in data 19/9/2024, il ricorrente depositava memoria ex art. 380bis .1 c.p.c.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 25/9/2024, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
-è superfluo illustrare i motivi dell ‘ impugnazione, perché il ricorso è improcedibile;
-con la richiesta di decisione ex art. 380bis , comma 2, cod. proc. civ., il ricorrente ha fatto osservare che il ricorso -notificato il 24/11/2022 -è stato depositato telematicamente e la ricevuta di avvenuta consegna è stata rilasciata «Il giorno 14/12/2022 alle ore 18:31:35»;
-tuttavia, si rileva che «In tema di deposito telematico del ricorso in cassazione, il definitivo consolidarsi dell’effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è subordinato all’e sito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l’esito dell’intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd. quarta PEC).» (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 28403 del 11/10/2023, Rv. 66899702);
-nel caso in esame, i successivi controlli (le cc.dd. terza e quarta p.e.c.) hanno dato esito negativo: in particolare, la terza ricevuta (attinente all’«esito controlli automatici»), emessa il giorno 14/12/2022 alle ore 19:01:37, segnalava «Codice esito: -2. Descrizione esito: — Documento XML non valido: Dichiarazione dell’elemento ‘Ricorso’ non trovata., sono necessarie verifiche tecniche da parte dell’ufficio ricevente.»; poi, la quarta ricevuta («controlli cancelleria»), emessa il giorno 15/12/2022 alle ore 08:05:15, precisava «Codice esito: -1. Descrizione esito: — Documento XML non valido: Dichiarazione dell’elemento ‘Ricorso’ non trovata. Atti rifiutati il 15/12/2022. Dati atto xml Errore fatale durante la validazione XML.»;
-il ricorrente non ha provato di avere immediatamente provveduto a riprendere il procedimento di deposito in conseguenza degli errori/rifiuti riscontrati e tempestivamente riportati nelle predette ricevute: segnatamente, non trovano alcun supporto documentale, negli atti disponibili dal Collegio, le seguenti circostanze, dichiarate (ma indimostrate) nell’istanza del ricorrente: «7) Già il giorno 15 -12-2022 alle 22.50 si provvedeva ad altro deposito rifiutato dal sistema, così come il giorno 1912-2022 alle ore 20.07, il giorno 30-12-2022 alle ore 9.44 ed alle ore 9.59, provvedendo infine a depositare nuovamente il ricorso in via telematica iscritto a ruolo con il numero 108/2023 tramite pec del 30-12-2022»;
-pertanto, non può riconoscersi nel deposito compiuto il 30/12/2022, certificato dall’accettazione di cancelleria (in data 2/1/2023) , la
stabilizzazione dell’effetto di tempestivo deposito connesso alla precedente generazione della ricevuta di avvenuta consegna;
-non può essere accolta nemmeno la richiesta di rimessione in termini, perché la non imputabilità della causa della decadenza è prospettata in maniera generica e confusa a ritardi del sistema o all’attività della cancelleria e l’istanza si fonda sull’affidamento, asseritamente ‘incolpevole’, riposto nella positiva ricezione della RdAC e, cioè, della ricevuta di avvenuta consegna (trattasi, evidentemente, di affidamento temerario su un processo di deposito incompleto e non perfezionato), mentre proprio l’inerzia della parte ricorrente rispetto all’esito negativo del deposito costituisce ragione del mancato rispetto del termine;
-non deve farsi luogo alla decisione sulle spese del giudizio di legittimità, attesa la indefensio dell’intimata;
-tuttavia , poiché «la Corte … definisce il giudizio in conformità alla proposta», ai sensi dell ‘ art. 380bis , comma 3, c.p.c. trova applicazione il quarto comma dell ‘ art. 96 c.p.c.: conseguentemente, il ricorrente è condannato a pagare una somma in favore della cassa delle ammende, che il Collegio ritiene di determinare in Euro 500,00;
-va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di Euro 500,00 a norma dell ‘ art. 96, comma 4, c.p.c.; ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione