Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10623 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10623 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/04/2024
Ordinanza
sul ricorso 3500/2023 proposto da:
COGNOME NOME , difeso da se stesso;
-ricorrente-
contro
Condominio INDIRIZZO Taranto , difeso da ll’ NOME COGNOME;
avvocato
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce (sez. dist. di Taranto) n. 389/2022, pubblicata il 18/11/2022.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME si è visto rigettare l’appello proposto dinanzi alla Corte di appello di Lecce, sezione di Taranto, avverso la sentenza del Tribunale di Taranto del 28/07/2020, con la quale era stata respinta la sua domanda di nullità o, in via subordinata, di annullamento delle delibere assembleari del 22/10/2014 del Condominio sito in Taranto alla INDIRIZZO.
In particolare, egli faceva valere la violazione degli artt. 1136 co. 1, 2 e 6, e 1129 c.c., nonché degli artt. 66, co. 3, e 67 disp. att. c.c.
Ha proposto ricorso in cassazione il COGNOME con tre motivi.
Ha resistito il Condominio con controricorso.
Il consigliere delegato ha proposto – ex art. 380-bis c.p.c. – la definizione del giudizio per improcedibilità. Il ricorrente ne ha chiesto la decisione.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Ragioni della decisione
1. – Il primo motivo (p. 12) denuncia la violazione degli art. 112, 113 c.p.c. e la violazione del diritto di difesa per l’omissione di pronuncia sulla contestazione del rilascio dell’avviso di convocazione dell’ assemblea condominiale.
Il secondo motivo (p. 13 ) denuncia l’illogicità della motivazione d’inammissibilità di tre motivi di appello.
Il terzo motivo (pag. 14) denuncia l’omissione di pronuncia sull’annullamento della delibera di approvazione del bilancio.
In via preliminare, occorre rilevare che il ricorso è stato depositato in cancelleria pervenendo a mezzo posta cartacea raccomandata il 14/2/2023. L’art. 134 disp. att. c.p.c., che prevedeva tale modalità di deposito, è stato , tuttavia, abrogato dal d.lgs. 149/2022.
L’art. 35 , co. 5, di tale d.lgs., dispone che lo stesso si applica in via generale ai giudizi per cassazione introdotti con ricorso notificato dal 1° gennaio 2023 (tranne gli artt. 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis c.p.c., che si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato prima di tale data, per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio).
L’art. 196 -quater co. 1 disp. att. c.p.c. -applicabile ai sensi dello stesso art. 35, co. 2, d.lgs. 149/2022 a tutti i procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione a decorrere dalla suddetta data del 1° gennaio 2023
-dispone che il deposito degli atti processuali e dei documenti ha luogo esclusivamente in via telematica (salvi i casi eccezionali previsti dall’ultimo comma di tale articolo).
Pertanto, in applicazione dell’art t. 369 c.p.c., va, nel caso di specie, dichiarata l’ improcedibilità del ricorso che, al di fuori dei casi tassativi in cui è consentito, è stato depositato in via non telematica (cfr. Cass.10689/2023).
Il ricorso è da dichiarare, in definitiva, improcedibile.
Le spese seguono la soccombenza.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1 -quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Poiché il ricorso è stato definito in conformità alla proposta formulata ai sensi del nuovo art. 380bis, comma 1, c.p.c., consegue, altresì, l’applicazione del terzo e quarto comma dell’art. 96 c.p.c., come richiamati dall’ultimo comma del citato art. 380-bis c.p.c., per le cui statuizioni si rimanda al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 2.500, di cui € 200 per esborsi, oltre alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli altri accessori di legge.
Condanna, inoltre, condanna la parte ricorrente al pagamento -ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c. -dell’importo di € 1.500 in favore della parte controricorrente, nonché al pagamento – ex art. 96, co. 4, c.p.c. -della somma di € 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile