Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9291 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9291 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3387/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE e rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 1494/2021 depositata il 26 luglio 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 aprile 2024 dal
Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE otteneva dal Tribunale di Prato decreto ingiuntivo nei confronti di RAGIONE_SOCIALE per il pagamento, in relazione alla fornitura di energia elettrica, RAGIONE_SOCIALE somma di euro 37.531,55 oltre interessi.
COGNOME notificava opposizione a controparte il 16 ottobre 2017 e inviava per via telematica alla cancelleria il 24 ottobre 2017 la nota di iscrizione a ruolo telematica, ottenendo la ricevuta di avvenuta accettazione (prima pec) e la ricevuta di avvenuta consegna (seconda pec); non le pervenivano invece la terza p ec (relativa all’esito dei controlli automatici effettuati dal dominio giustizia) e la quarta p ec (relativa all’esito dei controlli automatici effettuati dalla cancelleria), non divenendo in effetti disponibile per la cancelleria la nota di iscrizione a ruolo. In data 8 gennaio 2018, pertanto, il Tribunale emetteva decreto di esecutività del decreto ingiuntivo ai sensi dell’articolo 647 c.p.c. Appreso questo a causa RAGIONE_SOCIALE ricezione del precetto, COGNOME COGNOME attiv ava nuovamente per l’iscrizione a ruolo RAGIONE_SOCIALE causa, questa volta con esito positivo, e depositava contestualmente istanza di rimessione in termine, prospettando un malfunzionamento del sistema informatico ad essa non imputabile. Controparte si costituiva eccependo l’improcedibilità dell’opposizione per tardività dell’iscrizione a ruolo.
Il Tribunale, con sentenza del 4 dicembre 2018, dichiarava improcedibile l’opposizione essendo avvenuta l’iscrizione a ruolo tardivamente, cioè il 28 aprile 2018, quindi ben oltre il termine di dieci giorni dalla notifica dell’atto di citazione, e ritenendo non accoglibile l’istanza di rimessione in termini essendo stata l’opponente , a suo avviso, colpevolmente inerte fino alla notifica dell’atto di precetto.
COGNOME interponeva appello, cui controparte resisteva. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza parziale del 26 luglio 2021, lo accoglieva in ordine alla tempestività RAGIONE_SOCIALE iscrizione a ruolo, disponendo con coeva ordinanza la prosecuzione del giudizio per l’istruttoria.
RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso, articolato in quattro motivi e illustrato anche con memoria, da cui COGNOME si è difesa con controricorso.
Considerato che:
1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 115, 165, 168, 647 c.p.c., 24 e 111 Cost., 16 bis d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modifiche in l. 17 dicembre 2012 n. 221, 13 del decreto del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 21 febbraio 2011 n. 44 e del provvedimento del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 16 aprile 2014 emesso ai sensi dell’articolo 34 del suddetto d.m. 44/2011.
In sintesi, il giudice d’appello sarebbe incorso in errore, in quanto il deposito telematico sarebbe una fattispecie a formazione progressiva, per cui occorrerebbero tutte e quattro le distinte pec, avendo invece ritenuto la corte territoriale sufficienti le prime due pec ricevute tempestivamente, non essendosi invece verificate le altre, onde non si sarebbe perfezionata la procedura di deposito telematico anche ai fini RAGIONE_SOCIALE costituzione in giudizio dell’attrice e RAGIONE_SOCIALE iscrizione a ruolo RAGIONE_SOCIALE causa.
Inoltre il giudice d’appello avrebbe errato nel considerare la terza e la quarta pec, avvenute il 28 aprile 2018, non afferenti al primo deposito telematico compiuto il 24 ottobre 2017, bensì ad una sua completa reiterazione. La giurisprudenza di legittimità (in particolare Cass. 12422/2021, in motivazione) traduce l’espressione normativa ‘si intendono ricevuti’ affermando: ‘la c.d. <> attesta che l’invio è intervenuto con consegna nella casella di posta dell ‘ufficio destinatario e ril eva ai fini RAGIONE_SOCIALE tempestività del deposito che si considera perfezionato in tale momento’; e ciò – rimarca ancora
la ricorrente ‘sempre che l’intero iter di formazione di tutte le quattro PEC si compia’.
Con il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 115, 116, 165 e 168 c.p.c., nonché, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omessa e/o insufficiente motivazione su un fatto decisivo e discusso.
Con questo motivo, esponendolo ancora in sintesi, la ricorrente lamenta che il giudice d’appello non avrebbe valutato la circostanza, chiaramente emergente dagli atti processuali e discussa dalle parti, che l’appellante aveva reiterato il deposito degli atti processuali in data 28 aprile 2018, ‘con ciò non perfezionandosi la prima costituzione’ dell’appellante stessa.
Con il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 112, 115, 153 e 647 c.p.c.
Il motivo è diretto a censurare l’avere il giudice d’appello ritenut o assorbita la questione RAGIONE_SOCIALE rimessione in termini avendo reputato valido il sopra considerato deposito telematico, ad avviso RAGIONE_SOCIALE ricorrente in realtà non completatosi.
Con il quarto motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 115, 165, 647 e 650 c.p.c.
Si critica il giudice d’appello per avere ritenuto illegittimo il decreto di esecutività del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Prato l’8 gennaio 2008, considerato pure che la causa di opposizione a decreto ingiuntivo era stata iscritta a ruolo – ad avviso RAGIONE_SOCIALE ricorrente successivamente all’emissione del decreto ex articolo 647 c.p.c.
I motivi possono essere vagliati congiuntamente, in quanto il loro oggetto è strettamente correlato.
5.1 La corte di merito ha condivisibilmente ricostruito nella sentenza impugnata, con accurata completezza, la vicenda processuale che ne è oggetto. È pacifico che l’atto di opposizione al decreto ingiuntivo è stato notificato alla parte opposta, attuale ricorrente, tempestivamente e ritualmente il 16 ottobre 2017;
in seguito, entro i dieci giorni prescritti dalla legge per la costituzione, il 24 ottobre 2017 l’allora opponente si era attivata, effettuando il deposito telematico RAGIONE_SOCIALE nota di iscrizione a ruolo, dell’atto di citazione, RAGIONE_SOCIALE procura e dei documenti, ricevendo subito la prima pec – ricevuta di avvenuta accettazione e la seconda pec – ricevuta di avvenuta consegna -. Non erano pervenute, invece, la terza pec che avrebbe dovuto dare atto dell’esito dei controlli automatici effettuati dal dominio giustizia – e la quarta pec – che avrebbe dovuto dare atto dell’esito dei controlli effettuati dalla cancelleria -.
Il giudice d’appello ha accertato che ‘ciò è dipeso da un difetto del sistema’, nulla di scorretto essendo ascrivibile alla opponente. E non si può non definire condivisibile questo rilievo, in quanto le due ultime pec, ictu oculi , non riguardano l’attività RAGIONE_SOCIALE parte in sé, bensì in primo luogo il sistema complessivo e in secondo luogo la prima attivazione RAGIONE_SOCIALE cancelleria come conseguenza RAGIONE_SOCIALE consegna.
5.2 Ne ha correttamente dedotto la corte territoriale che la seconda pec attesta che ‘l’atto di parte è stato consegnato al sistema informatico del RAGIONE_SOCIALE‘, che ‘la costituzione dell’attore è già perfetta’ e che ‘nessuna operazione tecnica è più nel potere RAGIONE_SOCIALE parte, così che, se ciò nonostante l’atto non ha raggiunto il cancelliere, non può che presumersi che ciò dipenda da fattori estranei alla parte stessa’. Comunque – ed è questo che, appunto, rileva – la costituzione dell’attore si perfeziona con le prime due pec, non incidendo le verifiche delle ulteriori due pec, che riguardano elementi secondari, costituendo appunto una ‘integrazione più che secondaria’ -rectius , esterna all’attività affidata alla parte che si costituisce e quindi al relativo atto processuale, per così dire, dal suo lato -. Nota infatti, giustamente, la corte territoriale : ‘il momento in cui gli atti informatici si intendono ricevuti dal dominio giustizia’ è la seconda pec, generata tempestivamente, cioè il 24 ottobre 2017 alle ore 19.27. Che poi ‘il deposito RAGIONE_SOCIALE nota di iscrizione a ruolo sarà ultimato, ai fini RAGIONE_SOCIALE prosecuzione del giudizio, solo quando anche il cancelliere la potrà esaminare’, osserva ancora il giudice d’appello, ‘ciò non toglie che la costituzione dell’attore è già perfetta’ , e l’integrazione secondaria ‘lascia del tutto intatta e autonoma la normativa che
vede nell’avviso di consegna il momento in cui l’atto di parte giunge presso il cancelliere’ .
5.3 L’interpretazione RAGIONE_SOCIALE corte territoriale , si ripete, è del tutto condivisibile: l’effetto delle due pec, invero, coincide con assoluta evidenza con il perfezionamento dell’atto processuale come viene espletato per via telematica per quanto compete, naturalmente, alla parte che si costituisce. Quando e se, appunto come rileva il giudice d’appello, l’ufficio di cancelleria patisce un disguido del sistema – e non, quindi, un errore RAGIONE_SOCIALE parte che si costituisce -, si è già entrati, chiaramente, in uno stadio ulteriore, il cui mancato perfezionamento è attribuibile al sistema o, semmai, all’errore del cancelliere, ma non alla parte che ha svolto il suo compito di deposito telematico.
5.4 D’altronde, la normativa che regola il deposito telematico e che correttamente è stata invocata dal giudice d’appello non può non essere interpretata in senso favorevole alla parte che intende, tramite questo basilare atto processuale, esercitare il suo diritto di difesa, in quanto la via ermeneutica qui palesemente discende dalla relativa a tutela costituzionale insita negli articoli 24 e 111 Cost.
Se, dunque, non sono pervenute le ultime due pec, ciò non toglie effetto giuridico a quanto espletato dalla parte processualmente attorea, poiché le prime due pec già glielo hanno prodotto, senza alcun vizio. Il che, naturalmente, assorbe ogni altro profilo, rendendo – come ha evidenziato con ulteriore condivisibile argomentazione il giudice d’appello – irrilevante ogni questione relativa alla successiva costituzione, alla richiesta di rimessione in termini (che altrimenti avrebbe probabilmente avuto spazio, alla luce di Cass. sez. 3, 21 novembre 2023 n. 32296; e cfr. pure Cass. sez. 6-3, ord.10 ottobre 2022 n.29357) e anche al decreto ex articolo 647 c.p.c., che, essendovi stata opposizione tempestiva e tempestiva costituzione, non poteva che essere illegittimo.
5.5 Né, infine, incide la successiva costituzione per rendere tardiva, appunto, l’attività RAGIONE_SOCIALE parte opponente: è ovvio, infatti, che quest’ultima, per materialmente avviare il processo erroneamente bloccatosi, non poteva che
effettuarla, non avendo neanche necessità, appunto, di essere rimessa in termini in quanto, a differenza RAGIONE_SOCIALE fattispecie di cui all’articolo 153 c.p.c., non era incorsa in alcuna decadenza, nulla dell”inciampo’ processuale essendole attribuibile e imputabile.
6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, rimettendo le spese processuali all’avviata prosecuzione del giudizio in sede di merito .
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese rimesse.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 2 aprile 2024