Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31592 Anno 2023
RAGIONE_SOCIALE Sent. Sez. 1 Num. 31592 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/11/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 15066/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME
A.A.
I COGNOME
I-1
domiciliati ex lege presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione in Roma, INDIRIZZO, e rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
C.P.
,
dirigente dei Servizi assistenziali minori
RAGIONE_SOCIALE‘i
COGNOME
omissis
COGNOME [ tutore provvisorio dei minori
e
I COGNOME A.D.
A.E.
I,
PROCURATORE GENERALE CORTE CASSAZIONE
-intimati-
COGNOME
42132023 avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di BoiouLn’ . D z a ozz it generale 31592,2023 depositata il 29.4.2022, COGNOME Data p ubblicazione 14/112023
sentite le conclusioni del Procuratore generale che ha concluso per raccoglimento del ricorso;
sentita l’AVV_NOTAIO per delega RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.9.2023 da Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 14.12.2020, notificata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 15 comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 184 del 1983, in data 7.1.2021, i Tribunale per i minorenni di RAGIONE_SOCIALE ha accolto il ricorso proposto dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE, dichiarando lo stato di adotta bilità dei minori
A.E.
COGNOME
e I
NOME.D. COGNOME
1 figli di
A’/
2
k. COGNOME
e
NOME COGNOME , confermando la nomina a tutore provvisorio del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e disponendo il collocamento dei due minori nell’attuale famiglia affidataria a scopo adottivo, con interruzione dei rapporti con i genitori, con la sola eccezione di garantire al minore COGNOME NOME COGNOME di proseguire la frequentazione «di fatto» dei genitori nell’ambito di incontri protetti organizzati dal Tutore e dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello con ricorso depositato il 24.2.2021 COGNOME A.A. COGNOME e COGNOME C.M.
I, chiedendo preliminarmente di dichiarare la nullità del procedimento per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 78 cod.proc.civ., di revocare lo stato di adottabilità alla luce RAGIONE_SOCIALE‘asserita inesistenza RAGIONE_SOCIALEo s di abbandono dei minori e, in via istruttoria, di disporre una consulenza tecnica sulle persone degli appellanti volta ad indagarne le capacità genitoriali.
COGNOME
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 4213..2023
Nurriero di racc.olta ce nerale 31592.202
Unitamente all’atto COGNOME introduttivo, COGNOME le COGNOME parti appelianti harino J; u t p uni icazione 14111.Q023 depositato istanza di rinnessione in termini, segnalando di avere proposto tempestivamente appello in data 5.2.2021 depositando la busta telematica; che la busta telematica risultava accettata e consegnata il 5.2.2021, ma successivamente l’Ufficio giudiziario non aveva comunicato alcun esito e la busta risultava ancora in lavorazione; che, dopo avere comunicato il problema alla Cancelleria, avevano provveduto a nuovo deposito stante l’impossibilità per la Cancelleria di recuperare la precedente busta telematica.
Il RAGIONE_SOCIALE, tutore dei minori ha chiesto il rige RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione.
La Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE con sentenza del 29.4.2022 ha dichiarato inammissibile l’appello in quanto tardivo, gravando gli appellanti RAGIONE_SOCIALEe spese di lite.
Secondo la Corte di appello, la mancata ricezione da parte degli appellanti RAGIONE_SOCIALEa terza e RAGIONE_SOCIALEa quarta p.e.c. (missiva di pos elettronica certificata) non avrebbe di per sé inficiato perfezionamento e la tempestività del deposito telematico, essendo a tal fine sufficiente la ricezione del secondo messaggio contenente la ricevuta di avvenuta consegna che, secondo le scansioni cartacee depositate, sarebbe avvenuta il 5.2.2021, alle ore 17: 49: 05.
Era comunque necessario – ha osservato la Corte felsinea – che il contenuto RAGIONE_SOCIALEa busta contenesse effettivamente gli atti necessari a perfezionare il deposito, e in particolare l’atto stesso di appello, procura e il provvedimento appellato, mentre nel caso di specie all’esito RAGIONE_SOCIALE‘esame esperito in seguito al deposito RAGIONE_SOCIALEe bus telematiche a cura di parte appellante, avvenuto in un secondo tempo, dopo un primo deposito di scansioni cartacee, non era stato possibile verificare compiutamente il contenuto RAGIONE_SOCIALEe stesse in quanto non apribili e palesemente viziate.
COGNOME
Numero registro generale CODICE_FISCALE
Numero sezionale
4213..2023
mAro. Oa e, t 2 e;Ita b gi e i Ali e 2 r o an le
4. Avverso la predetta sentenza, notificata in data à atto notificato il 27.5.2022 hanno proposto ricorso per cassazione
3114 5 / 9 1 2 1 ..2 0 2 3
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE I, con il supporto di un motivo, volto a denunciare la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.1, comma 58, RAGIONE_SOCIALEa legge n.92 del 2012 e RAGIONE_SOCIALE‘art.16 bis, comma 7, del d.l. 179 del 2012.
5. Con COGNOME successiva istanza di remissione in termini i ricorrenti hanno riferito di aver ricevuto il 16.6.2022, in sede di iscrizione ruolo del ricorso per cassazione la ricevuta di accettazione e d consegna e una p.e.c. di esito dei controlli automatici informativa di errore imprevisto e necessità di verifiche; che dopo la loro richiesta di verifiche, avevano ricevuto solo il 18.6.2022 la p.e.c. n.4; dopo la loro richiesta di verifiche, avevano ricevuto solo 18.6.2022 la p.e.c. n.4 che informava del rigetto RAGIONE_SOCIALE‘atto pe errore di decifratura RAGIONE_SOCIALEa busta, al pari di due ulteriori p.e.c. 20.6.2022 di analogo contenuto.
I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.
6. Con ordinanza interlocutoria n. 15374 del 31.5.2023 la Corte, disposta preliminarmente la rimessione in termini dei ricorrenti, ha rinviato alla pubblica udienza del 28 settembre ore 10.00 e ha mandato alla Cancelleria di richiedere informazioni scritte alla Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE con riferimento al proc. r.g.v. 211/2021, deciso con sentenza n.5 del 29.4.2022 RAGIONE_SOCIALEa Sezione COGNOME civile per i minorenni, con riferimento alla busta telematica del 5.2.2021 proveniente dalla parte appellante, onde verificare, in particolare, se in particolare se i fifes degli atti in essa contenuta fossero o meno leggibili da parte RAGIONE_SOCIALEa stessa Cancelleria.
La parte ricorrente ha depositato memoria con cui chiede ora in principalità la dichiarazione di nullità del procedimento per mancata nomina curatore ex art.78 c.p.c.
COGNOME
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale NUMERO_CARTA
Numero dj raccolt t f.rJerale P_IVA
In data 21.9.2023 è pervenuta la richiesta Informativa COGNOME lia uata pu b icazione 14/112023 Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, che ha rispo quanto segue: «a seguito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza RG 15066/2022 COGNOME C.M.
e
ci
C.V.
del 6
A.A.
aprite 2023 e alla richiesta d’informazioni per la causa RG 211/2021 VG RAGIONE_SOCIALEa Corte d’ Appello di RAGIONE_SOCIALE:” con riferimento alla busta telematica del 5.2.2021 proveniente dalla parte appellante e in particolare se i files degli atti in essa contenut fossero o meno leggibili da parte RAGIONE_SOCIALEa stessa Cancelleria” si riporta quanto dichiarato via email alla sottoscritta in data 18.09.2023 da RAGIONE_SOCIALE “la busta telematica in questione è stata ricevuta dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del Distretto di RAGIONE_SOCIALE, ma la fase di elaborazione, successiva alla ricezione, si è interrotta prima che la busta potesse essere resa disponibile e quindi visibile agli applicativi di cancelleria SICID/SIECIC.»
Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la precedente ordinanza interlocutoria è stata disposta rimessione in termini ex art.153, comma 2, cod.proc.civ. proposta dai ricorrenti relativamente al deposito del ricorso per cassaz notificato in data 27.5.2022 e iscritto a ruolo In via telemat 16.6.2022.
I ricorrenti, infatti, dopo aver ricevuto le missive p.e.c. COGNOME con le ricevute di accettazione e di consegna, avevano ricevuto una ter p.e.c. di esito dei controlli automatici, recante informativa di imprevisto e necessità di verifiche; COGNOME dopo la loro richiesta di verifiche, avevano ricevuto solo il 18.6.2022 COGNOME la p.e.c. n.4 che informava del rigetto RAGIONE_SOCIALE‘atto per errore di decifratura RAGIONE_SOCIALEa al pari di due p.e.c. del 20.6.2022 di analogo contenuto.
COGNOME
sezignale P_IVA .. Numero
N COGNOME L’istanza è stata ritenuta fondata, sia perché non, cons tava dai umero di raccoita generale 31692.2023 messaggi prodotti dai ricorrenti, che l’errore imprevisto fosSallerreion 1411112023 addebitabile, sia perché il deposito telematico degli atti processual si perfeziona quando viene emessa la seconda missiva p.e.c. attestante la consegna (Sez. 6 – 3, n. 29357 del 10.10.2022 Sez. 6 – L, n. 238 del 5.1.2023; Sez. 1, n. 6743 del 10.3.2021).
8. Superato il problema RAGIONE_SOCIALEa validità del deposito del ricorso per cassazione, la rimessione alla pubblica udienza è stata disposta in relazione al motivo di ricorso con cui i ricorrenti si dolgono RAGIONE_SOCIALE dichiarazione di inammissibilità del loro appello pronunciata dalla Corte felsinea, che non si è basata sui vizi anche in quella sed emersi con riferimento alla ricezione RAGIONE_SOCIALEa terza e RAGIONE_SOCIALEa quarta p.e.c.
Al riguardo infatti la Corte territoriale, in applicazione RAGIONE_SOCIALEo stes principio appena enunciato, ha osservato:
«Sul punto si precisa che, nell’ambito del processo civile telematico, la parte depositante riceve quattro messaggi PEC. – la ricevuta di accettazione rilasciata dal gestore PEC utilizzato dalla parte depositante a fronte RAGIONE_SOCIALE‘invio RAGIONE_SOCIALEa busta telematica contenente l’atto da depositare; la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata nel momento in cui il messaggio contenente la busta telematica è ricevuto nella casella PEC del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE; il messaggio di esito dei controlli automatici svolti sul messaggio e sulla busta telematica dal gestore dei servizi telematici del RAGIONE_SOCIALE e, da ultimo, il messaggio di esito dei controlli manuali a seguito RAGIONE_SOCIALE‘intervento RAGIONE_SOCIALEa cancelleria di destinazione quando viene accettata la busta telematica (v. Cass, Civ, I sez., Ord.n. 6743 del 10 marzo 2021). E’ ben vero che a tale riguardo la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda PEC, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del
COGNOME
Numero sezionale z12132023 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa giustizia, come disposto dall’art. 16 bis comma r rale 31692,2023 def d.f. n, 179 del 2012 (..) il quale ha anche aggiunto clie,a.r ell5Mfflone 14/1 1/2023
Nur-FA ro di raccolta gené l’applicabilità RAGIONE_SOCIALEe disposizioni di cui all’art.155, commi 4 e 5, cpc deposito è tempestivamente effettuato, quando la ricevuta di avvenuta consegna viene generata entro la fine del giorno di scadenza” (v. Cass. Civ. Ord. n.17328 del 27 giugno 2019). Alla luce RAGIONE_SOCIALEa citata giurisprudenza, deve quindi ritenersi che la mancata ricezione da parte degli appellanti RAGIONE_SOCIALEa terza e RAGIONE_SOCIALEa quarta PEC non avrebbe di per sé inficiato il perfezionamento e la tempestività del deposito tefernatico, essendo sufficiente, per quanto sopra detto, fa ricezione del secondo messaggio contenente la ricevuta di avvenuta consegna che, secondo le scansioni cartacee depositate, sarebbe avvenuta il 5 febbraio 2021, ore 17:49:05.»
La Corte territoriale ha invece ritenuto l’appello inammissibile per altra ragione e cioè perché che il contenuto RAGIONE_SOCIALEa busta spedita telematica mente deve contenere «effettivamente gli atti necessari a perfezionare il deposito, e in particolare l’atto stesso di appello, l procura e il provvedimento appellato. Net caso di specie deve darsi atto del fatto che l’esame in seguito al deposito RAGIONE_SOCIALEe buste telematiche a cura di parte appellante (cui si è dato corso soltanto dopo il deposito RAGIONE_SOCIALEe buste stesse, avendo l’appellante in un primo tempo depositato soltanto la scansione cartacea di tali depositi) non è stato possibile verificare compiutamente il contenuto RAGIONE_SOCIALEe stesse in quanto non apribili e palesemente viziati.»
I ricorrenti sostengono che tale risultato negativo era inevitabile se la Corte di appello aveva proceduto direttamente all’esame RAGIONE_SOCIALEe buste e che queste erano perfettamente leggibili ad opera RAGIONE_SOCIALEa cancelleria.
I ricorrenti fanno riferimento agli artt.11 e 34 del decret 21.2.2011, n. 44 (Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, RAGIONE_SOCIALE
COGNOME
Nurnero registro generale 1506612022
Numero sezionale
4213..2023
31592.2023
ro draccoltae t COGNOME Nune nerale b§
pu COGNOME tecnologie RAGIONE_SOCIALE‘informazione e RAGIONE_SOCIALEa comunicazione, in a tuazi n e ata COGNOME icazione 14/11,2023 dei principi previsti dal d.lgs. 7.3.2005, n. 82, e success modificazioni, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 4, commi 1 e 2, del d 29.12.2009, n. 193, convertito nella legge 22.2.2010 n. 24) e provvedimento 16.4.2014 (specifiche tecniche ex art. 34 D.M. 44/2011), art.14 e allegato 6.
Tanto premesso, i ricorrenti assumono che nella ricevuta di avvenuta consegna vi è unicamente «Atto.enc», (ottenuto dalla cifratura RAGIONE_SOCIALE‘ «Atto.msg»), che, a sua volta, contiene tutti gli atti depositati con l’invio all’ufficio giudiziario destinatario e che cifratura di Atto.msg è eseguita con la chiave di sessione (ChiaveSessione) cifrata con il certificato del destinatario; che possibile, pertanto, unicamente alla Cancelleria aprire tale atto per verificarne il contenuto; che i Nes .enc sono Nes compressi che vengono creati in fase di deposito e che contengono i dati del deposito in forma criptata; che solo il destinatario di tali files, ovvero la Cancelleria, ha la possibilità di aprirli.
Aggiungono i ricorrenti che dalle motivazioni RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata si evinceva chiaramente che la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE aveva proceduto autonomamente all’apertura RAGIONE_SOCIALEe buste telematiche depositate dall’AVV_NOTAIO nel termine assegnato perché a pagina 4 RAGIONE_SOCIALEa sentenza, si legge: «Nel caso di specie deve darsi atto del fatto che l’esame in seguito al deposito RAGIONE_SOCIALEe buste telematiche a cura di parte appellante non è stato possibile verificare conwfutarnente il contenuto RAGIONE_SOCIALEe stesse in quanto non apribili e palesemente viziate».
COGNOME La questione di interesse nomofilattico attiene ai limiti e modalità del controllo in sede di legittimità sul deposito e contenuto degli atti telematici, su cui non si rinvengono precedenti specifici nella giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte e che appare perciò meritevole di essere esaminata in pubblica udienza.
COGNOME
NumerosezNnale NUMERO_DOCUMENTO L’assunto dei ricorrenti, pur prospettato in una censura di Numero di raccolta generale 31692,2023 violazione di legge, propone una questione di fatto 1:(6i0Jblpillione 14/112023 processuale) visto che essi sostengono che, diversamente da quanto affermato dalla Corte bolognese, le buste telematiche si potevano aprire e contenevano i necessari allegati (ossia: atto di appello, provvedimento impugnato e procura).
È ben noto tuttavia che in tema di questione processuale la Cassazione è giudice del «fatto processuale» a fronte di una specifica deduzione di violazione da parte del ricorrente (Sez. U, n. 8077 del 22.5.2012; Sez. U, n. 20181 del 25.7.2019; Sez. L n. 20924 del 5.8.2019): è lecito interrogarsi, quindi, se fatto processuale telematico debba essere verificato allo stesso modo in cui nel sistema cartaceo sarebbe stato necessario controllare l’apposizione di un timbro di cancelleria su di un atto asserita mente depositato.
Si è già osservato che l’assunto dei ricorrenti trova nel vicenda tre importanti elementi di riscontro:
il procedimento di deposito telematico aveva subito una interruzione per fatto incolpevole del notificante e il sistema no aveva generato la terza e la quarta p.e.c.;
la parte appellata si era regolarmente costituita e si era difes nel merito, chiedendo la conferma RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata e il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello, mostrando cosi di aver potuto leggere l’atto notificato senza nulla eccepire (sentenza impugnata, pag.3, capoverso);
la Corte di appello non ha dichiarato di essersi basata su alcuna certificazione RAGIONE_SOCIALEa propria Cancelleria circa la non leggibilità degl allegati alla predetta busta telematica.
La Corte ha ritenuto opportuno affrontare le questioni così delineate in pubblica udienza.
Nel frattempo e in una prospettiva di economia processuale intesa a contenere la durata del giudizio in termini ragionevoli, sono state
COGNOME
richieste informazioni alla Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di uata pubblicazione 14/11,2023 RAGIONE_SOCIALE per verificare se il documento informatico di cui si discute fosse o meno leggibile.
Numero registro generale CODICE_FISCALE
Numero sezionale 421312023
Nut – nero COGNOME racccilla generale 31592.2023
Come sopra ricordato, la Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE ha risposto che “la busta telematica in questione è stata ricevuta dal RAGIONE_SOCIALE Distretto RAGIONE_SOCIALE, ma la fase di elaborazione, successiva alla ricezione, si è interrotta prima che la busta potesse essere resa disponibile e quindi visibile agli applicativi di canceller SICID/S1ECIC.»
In altre parole, la Cancelleria del Giudice a quo ha chiarito che la busta non era visibile neppure ad essa e tuttavia che ciò era dipeso dall’interruzione del processo di acquisizione del messaggio telematico, dopo la generazione RAGIONE_SOCIALEa ricevuta di avvenuta consegna rilasciata nel momento in cui il messaggio contenente la busta telematica è stato ricevuto nella casella PEC del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (seconda p.e.c.), per evento ritenuto (correttamente ut supra) dalla stessa sentenza impugnata incolpevole e indipendente da fatto e colpa RAGIONE_SOCIALEa parte interessata.
14. Tenuto conto di quanto riferito dalla Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, confortato peraltro dai molteplici elementi indiziari sopra ricordati, primo fra tutti, la lettura RAGIONE_SOCIALE‘atto se riserve ed eccezioni di sorta ad opera RAGIONE_SOCIALEa controparte, deve concludersi che l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello è stata dichiarata illegittimamente, perché l’atto difensivo non poteva essere letto ed esaminato dal giudice neppure con l’ausilio dei servizi di cancelleria per effetto di un evento fortuito non imputabile alla parte interessata, dopo la ricezione del messaggio di avvenuta consegna.
In altri e più chiari termini, l’illeggibilità dei files dipendeva dallo stesso fatto fortuito che la Corte aveva ritenuto, correttamente, non imputabile alla parte, cosa questa che per intrinseca coerenza
COGNOME
Nurnero registro generale 1506612022
Numero sezionale
4213..2023
avrebbe imposto la rinnessione in termini, tanto più rudi &Male ndr le 315922023 Data pubblicazione 14/11,2023 difesa e il contraddittorio non avevano patito vuinus alcuno.
Questa circostanza, come ha osservato il Procuratore generale, sarebbe stata agevolmente accertata dalla Corte territoriale se avesse formulato la stessa richiesta proposta da questa Corte alla sua cancelleria, anziché valutare direttamente la leggibilità dei Nes, a maggior ragione in un contesto in cui non si era verificata alcuna lesione dei diritti alla difesa RAGIONE_SOCIALEa controparte e al princi del contraddittorio.
15. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata con rinvio alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE che valuterà anche la richiesta di dichiarazione di nullità per la mancata nomina del curatore speciale dei minori e regolerà anche le spese del giudizio d legittimità.
Occorre infine disporre che, in caso di utilizzazione RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza, sia omessa l’indicazione RAGIONE_SOCIALEe generalità e degli altri dat identificativi RAGIONE_SOCIALEe parti riportati nell’ordinanza.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per la regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità.
Dispone che, in caso di utilizzazione RAGIONE_SOCIALEa presente ordinanza, sia omessa l’indicazione RAGIONE_SOCIALEe generalità e degli altri dati identificat RAGIONE_SOCIALEe parti riportati nell’ordinanza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima Sezione civile il 28 settembre 2023
Il Consigliere relatore
NOME COGNOMENOMECOGNOMENOMECOGNOMENOME COGNOME
La Presidente NOME COGNOME