Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7093 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7093 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10194/2024 R.G., proposto da
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, domiciliato ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura in calce al ricorso,
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona della procuratrice speciale NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al controricorso,
-controricorrente –
nonché contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, COGNOME NOME,
-intimate- per la cassazione della sentenza n. 151/2024 della CORTE d’APPELLO di Caltanissetta pubblicata il 3.4.2024;
Responsabilità civile della PA -Responsabilità dei magistrati
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14.1.2026 dal AVV_NOTAIO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pubblicata il 7.6.2022 il Tribunale di Caltanissetta rigettava la domanda proposta da ll’AVV_NOTAIO, il quale aveva agito in proprio, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e della AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME, condannandolo al pagamento delle spese di lite in favore delle parti convenute; dichiarava non ripetibili le spese di giudizio sostenute dalla RAGIONE_SOCIALE, che era stata chiamata in garanzia dalla COGNOME; disponeva la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta.
La Corte d’Appello di Caltanissetta con sentenza pubblicata il 3.4.2024 rigettava l’appello principale proposto dall’AVV_NOTAIO e, in accoglimento dell’appello incidentale svolto da RAGIONE_SOCIALE, poneva a carico del primo le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appell o ricorre l’AVV_NOTAIO, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE.
La RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME sono rimaste intimate.
La trattazione del ricorso era fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380bis .1. cod. proc. civ., per il giorno 27.6.2025, in occasione della quale il ricorrente depositava memoria illustrativa. La camera di consiglio per impedimento del consigliere relatore era differita a nuovo ruolo e successivamente chiamata per la data odierna.
Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato spedito a mezzo posta, nella ritenuta vigenza dell’art. 134 disp. att. cod. proc. civ. (norma abrogata dall’art. 4, comma sesto, lett. a), D.Lgs. 149/2022), e dal fascicolo telematico non risulta il deposito con le modalità previste dall’art. 196 -quater , comma primo, disp. att. cod. proc. civ.
Il ricorrente è incorso nella violazione dell’art. 369 cod. proc. civ., la cui modifica, disposta dal D.Lgs. 149/2022, pacificamente applicabile al caso di specie data l’epoca della notifica (2.5.2024) , deriva dall’estensione generalizzata, anche in cassazione, del processo telematico, con la conseguente soppressione nel primo comma dell’art. 369 dell’espressione ‘deve essere depositato nella cancelleria’.
Trova, infatti, applicazione l’art. 196 -quater cod. proc. civ., in base al quale ‘ il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche. Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il capo dell’ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell’ufficio. Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l’avvenuta riattivazione del sistema ‘.
È stato osservato da questa Corte che tale norma: ‘ ella sua inequivoca formulazione e nella ratio che la sottende, assume portata cogente, e dunque implica l’osservanza dell’obbligo del deposito
telematico in funzione dell’art. 369 cod. proc. civ. Non altrimenti può giustificarsi, d’altronde, la specifica indicazione delle eccezioni alla regola stessa, legate unicamente al non funzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia’ (v. Cass., sez. I, 20 aprile 2023, n. 10689).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile in base agli artt. 369 cod. proc. civ. e 196quater , comma primo, disp. att. cod. proc. civ. con priorità rispetto alla eccepita inammissibilità da parte della difesa della controricorrente (v. Cass., Sez. Un., 24 luglio 2023, n. 22074).
Trova applicazione anche rispetto alle nuove norme sul processo telematico di cassazione il principio secondo cui l’improcedibilità per omesso deposito del ricorso deve essere dichiarata con priorità rispetto a ogni possibile rilievo d’inammissibilità, poiché l’improcedibilità non consente alcun ulteriore esame del ricorso stesso (cfr. Cass., Sez. Un., 5 luglio 1991, n. 7431; Cass., sez. III, 20 gennaio 2006, n. 1104; Cass., sez. III, 13 maggio 2009, n. 11091; Cass., sez. II, 29 aprile 2011, n. 9567; Cass., sez. III, 22 gennaio 2021, n. 1389; Cass., Sez. Un., 5 dicembre 2023, n. 33959).
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
L’improcedibilità comporta che si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 11.000,00
per competenze professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e cpa se dovuti per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione in data 14 gennaio 2026.
Il Presidente Dott.ssa NOME COGNOME